La riforma del reclutamento, disciplinata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) ha introdotto importanti novità per l’accesso al ruolo di insegnante.
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Secondo le nuove disposizioni, quest’ultimo avverrà esclusivamente mediante il superamento di un concorso pubblico nazionale. Che si terrà annualmente per coprire i posti vacanti e disponibili nelle scuole italiane. Il concorso sarà indetto su base regionale o interregionale, garantendo così una copertura su tutto il territorio nazionale.
Intanto, dopo il parere del CSPI, del CUN e del CRUI, manca ormai solo la pronuncia del CNAM, attesa già entro questa settimana. Una volta completata questa fase, il DPCM 60 CFU sarà trasmesso a Palazzo Chigi per la firma del Presidente del Consiglio e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I 4 percorsi per l’accesso al ruolo
Sono previsti quattro percorsi per l’accesso al ruolo di insegnante:
- A regime: prevede il conseguimento di 60 CFU durante il percorso di laurea, compresi i crediti di tirocinio diretto svolto nelle scuole. Lo stesso sarà organizzato dagli atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale, in stretta collaborazione con il sistema scolastico. Al termine del percorso, gli aspiranti insegnanti dovranno sostenere una prova finale, che includerà una lezione simulata, per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
- 30 CFU: fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile accedere ai concorsi anche con almeno 30 CFU, a condizione che parte di essi siano di tirocinio diretto. In questo caso, i docenti vincitori del concorso e immessi in servizio a tempo determinato dovranno completare la formazione iniziale (con i restanti 30 CFU) e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.
- Precari storici: i docenti con almeno 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni potranno accedere al concorso senza ulteriori crediti e senza abilitazione. Ad ogni modo, un’annualità di servizio deve essere specifica per la classe di concorso a cui si partecipa. In caso di superamento del concorso, i docenti dovranno acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici nel percorso universitario di formazione iniziale e superare la prova finale per conseguire l’abilitazione.
- 24 CFU: coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU necessari potranno partecipare ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, dovranno integrare la formazione iniziale con altri 36 CFU e superare la prova finale per ottenere l’abilitazione.
Formazione iniziale: il DPCM 60 CFU
È in fase di emanazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che stabilirà il contenuto e la struttura dei percorsi di abilitazione per l’insegnamento. Sia quelli completi da 60 CFU che quelli abbreviati da 30 CFU. Il provvedimento, atteso a breve, sarà fondamentale per regolamentare le modalità di formazione degli aspiranti docenti e definire le specifiche per le diverse casistiche.
Il DPCM prevede, nello specifico, un percorso completo da 60 CFU e i seguenti percorsi abbreviati:
- da 30 CFU per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio;
- per i candidati che intendono partecipare al concorso con soli 30 CFU e per coloro che dopo il superamento del concorso devono conseguire i crediti mancanti;
- per coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU.
Il DPCM, che definirà, quindi, gli aspetti fondamentali dei percorsi di abilitazione, rappresenterà un punto di riferimento per gli aspiranti insegnanti. Fornendo linee guida chiare e dettagliate per una formazione completa e adeguata nel settore dell’istruzione. La pubblicazione del decreto è attesa a breve.
La formazione iniziale e l’accesso al ruolo
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli nel settore dell’insegnamento è caratterizzato da un’articolata struttura che comprende diversi elementi chiave:
- percorso universitario e accademico abilitante: Gli aspiranti docenti devono completare un percorso di formazione iniziale che richiede non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici. Durante questo percorso, gli studenti acquisiscono competenze teorico-pratiche fondamentali per il loro futuro ruolo di insegnanti. Al termine del percorso di formazione iniziale, gli aspiranti docenti devono sostenere una prova finale per dimostrare le competenze acquisite durante il percorso di studi.
- concorso pubblico nazionale: Successivamente, viene indetto un concorso pubblico nazionale per selezionare i candidati che desiderano accedere ai ruoli nell’insegnamento. Questo concorso si svolge su base regionale o interregionale e rappresenta un momento cruciale per la selezione dei migliori candidati.
- periodo annuale di prova: I vincitori del concorso accedono a un periodo annuale di prova in servizio, durante il quale il loro lavoro viene attentamente valutato. Al termine di questo periodo, viene effettuata una valutazione conclusiva che determina l’idoneità dell’insegnante al ruolo.
Questo sistema di formazione e selezione mira a garantire che gli insegnanti abbiano una preparazione adeguata e una solida base di competenze per svolgere al meglio il loro lavoro.
I 60 CFU
La formazione iniziale degli aspiranti docenti, nel contesto del sistema universitario e accademico, è un processo ben strutturato e articolato. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica svolgono un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’impartizione di questo percorso attraverso i loro centri universitari di formazione iniziale.
Nello specifico, il decreto attuativo è così strutturato:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 10 |
Tirocinio diretto specifico per la classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno dodici ore per ogni CFU o CFA di tirocinio | 15 |
Tirocinio indiretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 18 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Formazione iniziale: accesso al percorso dei 60 CFU
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito svolge un ruolo chiave nel garantire un adeguato numero di docenti per il sistema nazionale di istruzione. Comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero.
Affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti possa generare un numero sufficiente di candidati abilitati e garantire la selettività delle procedure concorsuali, il MIM comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il triennio successivo, sia per tipologia di posto che per classe di concorso.
In base alla bozza del DPCM 60 CFU, se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso supera il livello sostenibile individuato, le università e le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) possono programmare l’accesso ai percorsi a livello locale, seguendo le modalità stabilite dal MUR.
Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione, i titolari di contratti di docenza presso scuole statali o paritarie, nonché nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, hanno la possibilità di accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata, nel rispetto di una riserva di posti. Che, secondo la bozza del DPCM 60 CFU è pari al 40% dei posti per il primo ciclo e del 30% per il secondo e il terzo ciclo.
La percentuale di presenza e assenza
Per poter accedere alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale è richiesta una presenza minima del 60% alle attività formative.
La presenza costante durante le attività formative consente, infatti, ai partecipanti di beneficiare appieno dell’esperienza didattica e di sviluppare una solida base di conoscenze e competenze.
Modalità di erogazione dei percorsi abilitanti
I percorsi di formazione possono essere svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dal tirocinio e dai laboratori, con modalità telematiche che non superino il 20% del totale.
Tuttavia, il Decreto PA Bis ha previsto che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, ad eccezione del tirocinio e dei laboratori, con modalità telematiche, sincrone, ma comunque non superiori al 50% del totale.
Il regime transitorio in questione è finalizzato a gestire l’introduzione del nuovo sistema di formazione. In modo da rispettare il target di assunzioni previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede 70.000 immissioni in ruolo entro il 2024.
Allo stesso tempo, però, mira anche ad agevolare i vincitori dei concorsi che devono acquisire l’abilitazione, consentendo loro di integrare i CFU/CFA mancanti durante il periodo di contratto annuale a tempo determinato.
Formazione iniziale: riconoscimento dei 24 CFU
Per quanto riguarda il conseguimento dei CFU o CFA:
- vengono riconosciuti 24 CFU o CFA ottenuti in base al precedente ordinamento, con un requisito minimo di 10 CFU o CFA di tirocinio diretto;
- i CFU e CFA conseguiti nei corsi di laurea universitari o accademici, se coerenti con il Profilo definito nell’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida specificate nell’allegato B del decreto.
Requisiti di accesso per i laureandi
Possono accedere ai percorsi abilitanti di formazione iniziale anche gli aspiranti docenti che sono regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di studio richiesti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del Decreto legislativo.
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso ai percorsi è, tuttavia, subordinato al conseguimento di almeno 180 CFU.
Formazione iniziale: i docenti con 30 CFU
I docenti che, vincendo il concorso, hanno acquisito solamente 30 crediti formativi universitari e accademici devono integrare la propria formazione iniziale e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato.
Ad ogni modo, il DPCM 60 CFU definisce la struttura dei percorsi da 30 CFU richiesti per partecipare al concorso nel seguente modo:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 6 |
Tirocinio diretto | 5 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Disciplina di area linguistico-digitale | 3 |
Disciplina psico-socio-antropologiche | 4 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
La bozza del decreto attuativo disciplina, inoltre, anche il percorso dei 30 CFU/CFA che dovranno conseguire i vincitori del concorso. Con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Nel dettaglio:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Tirocinio indiretto | 15 |
Didattica delle discipline, linguaggio delle discipline, Metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 9 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica | 2 |
Formazione iniziale: i precari storici
Ai docenti che hanno prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche in modo non continuativo, nei cinque anni precedenti, e che risultano vincitori del concorso, viene offerta l’opportunità di integrare la propria formazione iniziale e superare la prova finale necessaria per l’abilitazione.
Tale integrazione avviene nel primo anno di immissione in servizio a tempo determinato, durante il quale sarà necessario conseguire 30 CFU/CFA.
Da tenere presente, tuttavia, che per partecipare al concorso almeno una delle annualità di servizio deve essere stata svolta nella specifica classe di concorso per cui si partecipa.
Per loro il DPCM prevede la seguente struttura:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 4 |
Formazione inclusiva delle persone con BES | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Discipline psico-socio-antropologiche | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 6 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 2 |
Tirocinio indiretto | 9 |
Formazione iniziale: aspiranti docenti con 24 CFU
I docenti che hanno ottenuto i requisiti di 24 CFU per l’insegnamento sono ammessi al concorso senza il possesso dell’abilitazione, a condizione che tali crediti siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
È importante sottolineare che, una volta superato il concorso, i docenti saranno assunti con un contratto a tempo determinato. E saranno tenuti a integrare la loro formazione iniziale con ulteriori 36 CFU al fine di ottenere l’abilitazione. Questo processo richiederà il superamento di una prova scritta e di una lezione simulata.
Al momento, la bozza del DPCM stabilisce le seguenti disposizioni riguardo a tale questione:
Contenuto dei percorsi | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative all’acquisizione di competenze nella legislazione scolastica | 2 |
DPCM 60 CFU: la prova finale
La prova finale del percorso formativo comprende una prova scritta e una lezione simulata, che valutano l’acquisizione delle competenze professionali (Allegato A della bozza del DPCM 60 CFU).
La prova scritta consiste in un’analisi critica sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo è accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare. Con particolare enfasi sulle attività di laboratorio e sull’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, ha una durata massima di quarantacinque minuti e richiede la progettazione, anche mediante l’uso di tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa. Comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative al percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, si acquisisce l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.
Formazione iniziale (DPCM 60 CFU): abilitazione all’insegnamento
Per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, è necessario completare un percorso universitario e accademico di formazione iniziale con almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e superare la prova finale del percorso.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’abilitazione ottenuta non conferisce automaticamente l’idoneità né garantisce l’assunzione a tempo indeterminato al di fuori delle procedure concorsuali.
Una volta ottenuta, l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha validità illimitata nel tempo. Ciò significa che i docenti abilitati possono svolgere la professione senza limiti temporali e possono insegnare nelle scuole di competenza.
Posti di sostegno: requisiti di accesso al concorso
Il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità costituisce un requisito essenziale per partecipare al concorso per i posti di sostegno.
Questa specifica formazione è regolamentata dall’apposito regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
Le prove concorsuali
I concorsi futuri, a partire dall’entrata in vigore del decreto, prevedranno una prova scritta con quesiti a risposta aperta. Questa prova mirerà a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati sulla disciplina della classe di concorso o sul tipo di posto per il quale si stanno candidando. Nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascuna procedura concorsuale, fino al 31 dicembre 2024, potrebbe essere introdotta una prova preselettiva che permetta solo ai candidati che la superano di accedere alla prova successiva.
Formazione iniziale: anno di prova e immissione in ruolo
I vincitori del concorso per i posti comuni, che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, devono affrontare un periodo di prova in servizio della durata di un anno. Il superamento positivo di questo periodo determina l’effettiva conferma del docente nel ruolo.
Per superare il periodo di prova, il docente deve aver effettivamente svolto servizio per almeno 180 giorni, di cui 120 dedicati alle attività didattiche.
Durante il periodo di prova, il docente è sottoposto a un test finale che valuta le sue competenze didattiche pratiche, in relazione alle sue conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche. Inoltre, viene effettuata una valutazione da parte del dirigente scolastico, che si basa sull’istruttoria condotta da un docente tutor. È importante notare che questa valutazione non deve generare nuovi o maggiori costi per il bilancio dello Stato.
In caso di mancato superamento del test finale o di una valutazione negativa durante il periodo di prova in servizio, il personale docente è soggetto a un secondo periodo di prova annuale, che non può essere ulteriormente esteso. Il Ministro dell’Istruzione emetterà un decreto entro il 31 luglio 2022 per stabilire le modalità di svolgimento del test finale e i criteri di valutazione per il personale in periodo di prova.
I vincitori del concorso che non hanno ancora ottenuto l’abilitazione all’insegnamento e che hanno partecipato alla procedura concorsuale, firmano un contratto di supplenza annuale con l’Ufficio Scolastico Regionale relativo all’istituzione scolastica scelta. In ogni caso, devono acquisire 30 CFU/CFA tra quelli previsti nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a loro spese. Una volta ottenuta l’abilitazione, i docenti vengono assunti a tempo indeterminato e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento positivo determina l’ingresso definitivo nel ruolo.
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non ricevono una valutazione positiva al termine del periodo di prova annuale.
La cancellazione dalle Graduatorie
Qualora il docente superi il test finale e riceva una valutazione finale positiva, verrà rimosso da tutte le altre graduatorie a cui è iscritto. Inclusi elenchi di merito, elenchi di istituto o elenchi a esaurimento. Inoltre, sarà confermato nel proprio ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova.
Il vincolo triennale
Il docente, una volta confermato nel ruolo presso la stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova, è obbligato a rimanervi per almeno tre anni. Mantenendo lo stesso tipo di posto e classe di concorso.
Tale obbligo si estende anche al periodo necessario per completare la formazione iniziale e ottenere l’abilitazione. Tuttavia, sono previste eccezioni in caso di sovrannumero o esubero, o in base all’applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Ma solo nel caso di eventi verificatisi successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Assegnazione provvisoria, utilizzazione e incarico di supplenza
Il personale docente ha la possibilità di presentare domanda per l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione all’interno della provincia di appartenenza. Inoltre, può accettare l’incarico di supplenza per l’intero anno scolastico in altre tipologie o classi di concorso per le quali sia in possesso dei requisiti necessari.
Percorsi abilitanti 60 CFU: i costi
Secondo quanto stabilito nella bozza del DPCM, i costi dei percorsi di formazione si aggireranno tra i 2.000 e i 2.500 euro.
Nello specifico:
Tipologia di percorso | Costo massimo |
Percorsi da 60 CFU/CFA | 2.500 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che hanno già conseguito i 24 CFU | 2.000 euro |
Percorsi abbreviati per coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico che costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso | 2.000 euro |
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