Riforma 60 CFU, ancora niente DPCM

Riforma 60 CFU

Nonostante l’annuncio a metà dicembre dello scorso anno del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ancora nessuna traccia del DPCM relativo alla Riforma 60 CFU.

Si tratta, è bene ricordarlo, della più importante novità prevista nell’ambito della nuova Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti fortemente voluta e sostenuta dall’ex Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 

Inizialmente prevista entro il 31 luglio 2022, la pubblicazione del decreto attuativo era poi stata rinviata a causa della crisi di governo e sembrava essere finita nel dimenticatoio. Finché il neo Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un’intervista, parlando proprio dell’introduzione dei 60 CFU, affermò: “È una linea giusta che consente di avere subito l’abilitazione. E che semmai andrà ulteriormente potenziata”. 

A distanza di poco più di un mese fu, quindi, la Bernini a tranquillizzare tutti annunciando: “Il DPCM 60 CFU, che definirà il percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, arriverà a breve. Auspicabilmente già entro dicembre”.

Riforma 60 CFU, ancora niente DPCM

Nonostante le parole dei Ministri Valditara e Bernini, tuttavia, l’atteso e promesso DPCM non è ancora arrivato. Un ritardo colpevole e, se vogliamo, anche “sospetto”. Perché se ad oggi il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato, evidentemente sussistono delle circostanze e delle linee di pensiero che ne ostacolano la realizzazione. E questo potrebbe avere inevitabili ripercussione anche sulla prevista attivazione dei percorsi formativi già a partire dall’anno scolastico 2023/2024. 

Nello specifico, infatti, il DPCM è chiamato a fare chiarezza per quanto concerne:

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa. Dei 60 CFU totali, almeno 10 dovranno essere di area pedagogica. Inoltre, non meno di 20 CFU dovranno provenire da attività di tirocinio diretto e indiretto. Previsto, tra l’altro, l’obbligo di presenza minimo di 12 ore per ciascun CFU di tirocinio; 
  • il numero di crediti universitari riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
  • il numero di ore minimo di presenze alle attività formative necessario per l’accesso alla prova finale;
  • le modalità di svolgimento della prova scritta e orale relative alla prova finale del percorso formativo.

Riforma 60 CFU. Di cosa si tratta?

La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, conosciuta anche come Riforma Bianchi, prevede che il percorso di formazione iniziale abilitante dei 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) sostituisca i 24 CFU come requisito per l’abilitazione all’insegnamento. 

La stessa mira, in particolare, ad aumentare la preparazione e la competenza degli insegnanti attraverso un percorso di formazione iniziale più completo ed articolato rispetto al passato. In sintesi i 60 CFU sostituiranno i 24 CFU e costituiranno il nuovo percorso di formazione iniziale abilitante.

I 60 CFU potranno essere acquisiti attraverso un percorso di studi universitari o anche attraverso percorsi di formazione post-laurea.

Tra gli obiettivi della Riforma c’è quello di fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per svolgere al meglio il loro lavoro, attraverso l’acquisizione di conoscenze pedagogiche, didattiche e disciplinari. Inoltre, la formazione mira a sviluppare le competenze professionali degli insegnanti, favorendo la loro crescita professionale e il loro adattamento alle nuove sfide del mondo scolastico.

Come acquisire i 60 CFU?

Come già evidenziato, la Riforma Bianchi ha introdotto l’obbligo per gli insegnanti di acquisire i 60 CFU attraverso un percorso di studi universitari o attraverso percorsi di formazione post-laurea.

É, inoltre, prevista anche la possibilità di acquisire i CFU attraverso la formazione a distanza, in modo da rendere la formazione più accessibile e flessibile per gli insegnanti.

I 60 CFU sono suddivisi in tre aree di formazione:

  • area pedagogico-didattica: che comprende conoscenze pedagogiche, didattiche e metodologiche;
  • area disciplinare: che comprende conoscenze della disciplina o delle discipline che si intende insegnare;
  • area professionale: che comprende competenze professionali, come la capacità di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la capacità di lavorare in equipe e la capacità di valutare gli apprendimenti degli studenti.

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