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Gli aspiranti docenti e i neoassunti al ruolo devono scandagliare l’importante tematica dell’anno di formazione e di prova. Ciò è maggiormente valido se si guarda alle recenti normative italiane.
Infatti, è stata emanata la Nota n. 65741 del 7 novembre 2023. La fonte della stessa, ovviamente, è il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Oggetto riportato è: periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2023-2024.
Il tutto riguarda le norme relative al periodo di addestramento e sperimentazione destinate agli insegnanti appena assunti. Inoltre, è rivolto a coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Chi svolge l’anno di formazione e di prova?
Conformemente a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 226/2022, sono obbligati a svolgere il periodo di formazione e prova:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
Chi non svolge l’anno di formazione e di prova?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, inoltre, ricorda anche chi è esentato dallo svolgimento dell’anno di prova e formazione. Tra di essi compaiono i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Come si supera?
In base al Decreto Ministeriale n. 226/2022, il completamento del periodo di formazione e prova è vincolato. Infatti, devono essere effettuati almeno 180 giorni di servizio durante l’anno scolastico.
Di questi, almeno 120 giorni devono essere dedicati alle attività didattiche. Il superamento richiede anche la successiva partecipazione a un test finale.
Inoltre, i soggetti chiamati in causa devono ottenere una valutazione positiva per il percorso di formazione e il periodo di prova in servizio.
Resta valido l’obbligo di svolgere 50 ore di formazione come previsto. Però, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti.
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Ciò vale per i docenti con una prestazione o un orario inferiore sulla cattedra o il posto. Va tenuto presente che i docenti ancora da reclutare attraverso il concorso straordinario bis devono rispettare i requisiti di servizio.
Gli stessi consistono in 180 giorni complessivi, di cui 120 dedicati alle attività didattiche. Nozioni molto utili da dover tenere in conto.
Anno di prova concorso straordinario TER
Gli aspiranti docenti sono in attesa dell’uscita del bando del concorso straordinario TER. Tali soggetti si domandano se anche in tale contesto sia previsto l’anno di formazione e di prova.
Ottenuta l’abilitazione, i candidati rimarranno assegnati alla scuola di assunzione per un periodo di tre anni accademici. Durante il primo anno, vengono assunti a tempo indeterminato.
Proprio durante tale anno sono chiamati a svolgere il periodo di prova. Superato con successo tale periodo, sono vincolati alla stessa scuola per ulteriori due anni.
Nota n. 65741 del 07 Novembre 2023. Anno di formazione e prova
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