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Il Concorso Straordinario bis prevede svariati passi prima di arrivare all’immissione in ruolo. Inclusi il periodo di formazione e prova e lo svolgimento del percorso formativo universitario.
Per cui in molti si stanno chiedendo se non sia possibile rinviare tali percorsi, a causa di motivi validi.
Le domande per poter partecipare al concorso sono state presentate entro il 16 giugno 2022.
Struttura del concorso
La procedura, esplicata dall’articolo 59/9-bis del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del DL n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, è destinata a coprire posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie e da quelle straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022. Ed è strutturata nel seguente modo:
- concorso articolato in prova disciplinare e valutazione dei titoli;
- pubblicazione di graduatorie di merito, formate sommando i punteggi ottenuti nella prova disciplinare e la valutazione dei titoli. Tali graduatorie sono comprendenti i soli vincitori di concorso;
- assunzione per un anno scolastico nel 2022/2023,
- svolgimento del percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
- assunzione a tempo indeterminato, dopo superamento della prova finale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023;
- conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.
Gli aspiranti svolgeranno un percorso di formazione universitario, che terminerà con una prova conclusiva, una volta che saranno assunti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023.
Il mancato superamento della prova conclusiva porterà alla decadenza della procedura, motivo per cui in contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato. Il servizio verrà, comunque, valutato come incarico a tempo determinato.
In caso di valutazione negativa dell’anno di formazione e prova
Durante il corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono anche il percorso annuale di prova e formazione iniziale di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017.
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In caso di valutazione negativa, tale percorso potrà essere ripetuto, ma solo per un’altra volta.
Se, in caso di motivi giustificati e certificati, non si riescano a raggiungere i 180 giorni di servizio previsti, di cui 120 impiegati in attività didattiche, c’è anche la possibilità di rinviarlo.
Il percorso può essere ripetuto anche in caso di impossibilità di svolgimento di una o più delle attività obbligatorie, sempre a causa di giustificati motivi.
Valutazione negativa del percorso universitario
Per quanto riguarda il percorso formativo universitario, il DM n. 108/2022, prevede che in caso di mancato superamento della prova conclusiva, si decade dalla procedura.
Non è previsto nulla in relazione a un possibile rinvio del percorso per giustificati motivi. La disposizione, lascia spazio a ulteriori indicazioni in merito a un possibile rinvio del percorso, perciò siamo in attesa che il Ministero intervenga.
Andrebbe anche chiarito cosa succederebbe se venisse superata la prova conclusiva del percorso universitario, ma non del percorso di formazione e prova, specialmente considerata la tempistica. Si dovrebbe ripetere anche il percorso universitario o soltanto la prova conclusiva?
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