Con l’approvazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 è ufficialmente entrata in vigore la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti. Alla luce delle novità introdotte da quest’ultima, cerchiamo, quindi, di capire come si svolgerà il concorso ordinario 2023.
La Riforma, fortemente voluta e difesa dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – nonostante le perplessità dei sindacati e dei partiti -, ha introdotto delle modifiche sostanziali nella formazione iniziale. Nonché nell’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
È, pertanto, opportuno soffermarsi con molta attenzione sulla nuova struttura del concorso ordinario. A partire dai requisiti e dalle prove, fino ad arrivare alla fase transitoria ed alle Graduatorie di merito (GM).
Riforma Bianchi. Come si svolgerà il concorso ordinario 2023
La Riforma Bianchi prevede, anzitutto, un nuovo sistema di formazione iniziale per gli aspiranti docenti oltre a delle modifiche anche per quanto concerne l’accesso al ruolo della scuola secondaria. In particolare è previsto:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a 60 CFU/CFA;
- un concorso pubblico nazionale a cadenza annuale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva.
Come si svolgerà il concorso ordinario 2023. I requisiti
Una volta chiarito che la partecipazione al concorso è una tappa fondamentale del percorso che affrontano tutti gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado per ottenere una cattedra di ruolo, vediamo quali sono i requisiti necessari per accedervi.
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017, modificato dall’articolo 44 del decreto legge n. 36/2022 convertito nella legge n. 79/2022, per partecipare ai concorsi indetti su base annuale bisogna essere in possesso di:
Posto comune:
- laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato purché coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (60 CFU);
Posti ITP:
- laurea oppure diploma AFAM di I livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione specifica per la classe di concorso di partecipazione (60 CFU);
- sino all’anno scolastico 2024/25 è sufficiente il solo titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, ovvero il diploma;
Posti comuni e ITP:
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + tre annualità di servizio – anche non continuative – purché svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, ma di cui una specifica ossia prestata nella classe di concorso di partecipazione;
Posti di Sostegno:
- titolo di specializzazione per il Sostegno.
Come si svolgerà il concorso ordinario 2023. Fase transitoria
Sebbene già entrata in vigore, l’applicazione della Riforma Bianchi non sarà, tuttavia, immediata. È, infatti, prevista una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024.
Fino ad allora, pertanto, gli aspiranti docenti che vogliono diventare insegnanti di ruolo a tutti gli effetti, per partecipare al concorso ordinario, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
In entrambi i casi, tuttavia, gli aspiranti docenti, eventualmente assunti a tempo determinato in caso di superamento del concorso, dovranno completare il percorso di formazione iniziale (60 CFU) per il conseguimento dell’abilitazione entro il primo anno di contratto.
Come si svolgerà il concorso ordinario 2023. Abilitati e non abilitati
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, una volta che la Riforma Bianchi relativa al reclutamento dei docenti andrà a regime, sarà consentita sia ai docenti abilitati che a quelli non abilitati. Esattamente come nella fase transitoria.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2024, e cioè durante la cosiddetta fase transitoria, i docenti non abilitati dovranno aver conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale abilitante. Oppure i vecchi 24 CFU (che è ancora possibile acquisire fino al 31 ottobre 2022).
In alternativa, inoltre, gli aspiranti non abilitati – dopo il 31 dicembre 2024 – dovranno aver svolto, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio anche non continuativi.
Come si svolgerà il concorso ordinario 2023. Le prove d’esame
Alla luce della Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022), il concorso ordinario 2023 sarà così articolato:
- Prova scritta: consistente in domande a risposta aperta;
- Prova orale: per accertare, oltre alle conoscenze disciplinari, anche attraverso uno specifico test, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento;
- Valutazione dei titoli;
- Graduatorie di merito degli abilitati;
- Graduatorie di merito dei non abilitati.
Secondo quanto stabilito dalla normativa, è, inoltre, possibile che la prova scritta venga preceduta – almeno fino al 31 dicembre 2024 – da una prova preselettiva d’accesso.
In tal caso, il Ministro dell’Istruzione propone l’introduzione della stessa prova preselettiva – entro trenta giorni dal bando di concorso – al Presidente del Consiglio dei Ministri, a sua volta incaricato di emanare il relativo decreto.
Come si svolgerà il concorso ordinario 2023. Graduatorie di merito e percorsi
Una volta completate tutte le prove d’esame del concorso, verranno, quindi, stilate le relative Graduatorie di merito (GM). Che, in questo caso, saranno due:
- aspiranti docenti abilitati;
- aspiranti docenti non abilitati.
La distinzione tra le due GM è fondamentale ai fini dell’immissione in ruolo. I docenti vincitori di concorso abilitati avranno, infatti, la precedenza rispetto ai colleghi non abilitati.
Inoltre, i docenti che hanno partecipato al concorso senza l’abilitazione, saranno assunti solo nel caso in cui residuino posti vacanti e disponibili. Fermo restando il limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Ma non è tutto. Perché anche il successivo percorso dei componenti delle due GM è sostanzialmente differente.
Precisiamo che, dopo il concorso e l’inserimento in due distinte graduatorie, il percorso dei vincitori abilitati e di quelli non abilitati si differenzia:
- Percorso vincitori abilitati: vengono subito assunti in ruolo e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio;
- Percorso vincitori non abilitati: sono assunti con contratto a tempo determinato con l’obbligo di completare il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale (60 CFU), a proprie spese. Gli stessi conseguiranno l’abilitazione solo dopo il superamento della prova finale del percorso dei 60 CFU e saranno, quindi, assunti a tempo indeterminato. A questo punto dovranno affrontare l’anno di prova in servizio.