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La scuola è il luogo dove molti studenti passano gran parte delle loro giornate. I docenti e il personale ATA, di conseguenza, hanno il compito di sorvegliare i minori a loro affidati. Esiste, infatti, la culpa in vigilando, ma come evitarla?
Un argomento sicuramente spinoso se si pensa a quanti bambini e adolescenti trascorrono le ore di lezione seduti tra i banchi. La legge, infatti, stabilisce dei limiti ben precisi a riguardo.
Cos’è la culpa in vigilando
Per prima cosa c’è da comprendere che cosa sia la culpa in vigilando. Essa si riferisce all’obbligo da parte dei tutori di sorvegliare in maniera costante i minori sotto la propria giurisdizione. Di conseguenza, anche insegnanti e personale ATA sono tenuti a controllare che agli studenti non accada nulla di male.
Le basi di tale direttiva sono da riscontrare all’interno dell’articolo 2048 del Codice Civile italiano. Ivi, infatti, è specificato come la mancanza ricada sui genitori o sui garanti qualora i minorenni dovessero commettere azioni improprie.
In particolare si afferma che «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
Per poter essere scagionati dal reato di culpa in vigilando c’è un solo modo. Tutti gli adulti coinvolti devono dimostrare che non vi fosse possibilità alcuna di impedire il fatto.
Responsabilità giuridiche nella scuola
Dopo quanto detto, è inevitabile che vi siano delle responsabilità giuridiche nella scuola. Tutti i professionisti del settore, infatti, sono chiamati a vigilare su tutti i ragazzi e le ragazze che transitano quotidianamente negli istituti italiani.
Ciò nonostante, però, gli allievi potrebbero ugualmente riuscire a commettere danni di una certa entità. Il docente o il collaboratore scolastico, in tal caso, verrebbero accusati di non aver svolto in maniera egregia i propri compiti.
Per poter dimostrare la propria innocenza, perciò, è necessario portare innanzi alla giustizia la prova liberatoria. Essa, come si diceva in precedenza, è la testimonianza dell’impossibilità da parte del tutore di poter impedire il fatto di cui lo studente si è reso protagonista.