La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge n. 79/2022) introdotta dall’ex Ministro Bianchi ha modificato le regole per diventare docente di scuola secondaria di primo e secondo grado. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e Primaria, per le quali continuerà a valere la normativa precedente.
Tuttavia, sebbene la legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) sia già entrata in vigore il 30 giugno 2022, è previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024.
Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti prevede:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA);
- un concorso pubblico nazionale annuale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
SOMMARIO
Toggle- Diventare docente. Dai 24 CFU ai 60 CFU
- I titoli di accesso all’insegnamento
- Diventare docente. L’abilitazione all’insegnamento
- Quanto è importante l’abilitazione all’insegnamento?
- Diventare docente. Abilitazione insegnamento con 60 CFU
- Il nuovo percorso di formazione abilitante
- Diventare docente. 60 CFU a numero chiuso
- Diventare docente. Riforma Bianchi e fase transitoria
- Diventare docente. I precari storici con 3 anni di servizio
- Diventare docente. Eccezioni seconda abilitazione
- Diventare docente. TFA Sostegno
- Diventare docente. Le prove del TFA Sostegno
- Diventare docente. Struttura del TFA Sostegno
- Diventare docente ITP
- Diventare docente. Le classi di concorso
- Diventare docente. Le graduatorie scolastiche
- Come aumentare il punteggio nelle Graduatorie GPS?
- Diventare docente. La Riforma Bianchi e i Concorsi
- Diventare docente. Il nuovo Concorso ordinario
Diventare docente. Dai 24 CFU ai 60 CFU
La Riforma Bianchi prevede, ad ogni modo, un periodo di “assestamento” che durerà fino al 31 dicembre 2024. E proprio durante questa fase transitoria sono previste alcune eccezioni molto interessanti. Non ultima delle quali, quella legata all’acquisizione dei 24 CFU.
Questi ultimi erano, infatti, conseguibili esclusivamente fino al 31 ottobre 2022. Ma saranno spendibili come titolo d’accesso fino al 31 dicembre 2024 per la partecipazione al concorso scuola, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento delle GPS (2024).
Gli aspiranti docenti interessati avranno, tuttavia, l’obbligo – una volta eventualmente superato il concorso – di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). Fermo restando l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo.
Dal 2025 in poi, invece, la Riforma entrerà in vigore a pieno regime e per diventare docente sarà, quindi, necessario conseguire i nuovi 60 CFU.
I titoli di accesso all’insegnamento
Per poter ambire al conferimento di un incarico di supplenza, gli aspiranti docenti devono possedere:
Scuola dell’infanzia e primaria:
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria (vecchio o nuovo ordinamento);
- Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002;
Scuola secondaria di primo e di secondo grado:
- Laurea di vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Magistrale di nuovo ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia delle Belle Arti di vecchio ordinamento, Diploma di scuola superiore (solo per gli Insegnanti Tecnico-Pratici, ITP) – coerenti con le classi di concorso per cui si concorre;
- 24 CFU/60 CFU.
Diventare docente. L’abilitazione all’insegnamento
L’abilitazione all’insegnamento è – insieme al titolo di studio di accesso – uno dei requisiti fondamentali per poter diventare docenti e per ottenere la stabilizzazione di ruolo a tempo indeterminato.
Inoltre, l’abilitazione consente agli insegnanti ancora in cerca di cattedra di inserirsi nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto (GI).
L’abilitazione permette, infatti, di avere la precedenza nello scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi di supplenza. E, di conseguenza, di ricevere incarichi più lunghi e che garantiscono una maggiore stabilità rispetto alle altre fasce.
Quanto è importante l’abilitazione all’insegnamento?
L’abilitazione rappresenta l’unico requisito che permette la stabilizzazione a tempo indeterminato di un aspirante docente.
Si tratta, in altri termini, di un passaggio fondamentale ed imprescindibile per chiunque ambisca ad ottenere una cattedra di ruolo.
Da ribadire, tuttavia, che, almeno per quanto concerne la scuola dell’infanzia e primaria, il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (comprensivo di tirocinio finale) costituisce già a tutti gli effetti un titolo abilitante.
Non così, invece, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Per la quale resta l’obbligo di acquisire l’abilitazione all’insegnamento attraverso il superamento del nuovo percorso di formazione iniziale abilitante (60 CFU) introdotto dalla Riforma Bianchi.
Diventare docente. Abilitazione insegnamento con 60 CFU
Con l’approvazione della legge n. 79/2022 per ottenere l’abilitazione all’insegnamento bisogna conseguire i 60 CFU al posto del classici 24 CFU.
L’obiettivo dichiarato del nuovo modello di reclutamento è quello di aumentare la consapevolezza dei neolaureati che vogliono diventare insegnanti. E, soprattutto, una volta conseguita l’abilitazione, la stessa avrà durata illimitata.
Da precisare, tuttavia, che l’abilitazione non costituisce in alcun modo un titolo di idoneità. Né tantomeno dà diritto al reclutamento al di fuori di quelle che sono le classiche procedure concorsuali. Per accedere al ruolo a tempo indeterminato, infatti, occorrerà sempre passare dai concorsi scuola.
Il nuovo percorso di formazione abilitante
I dettagli del nuovo percorso di formazione iniziale abilitante (60 CFU) introdotto dalla Riforma vengono illustrati dall’articolo 44 della legge 79/2022:
- Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università. Ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore. Anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
- Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. Secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Pertanto, il percorso relativo all’acquisizione dei 60 CFU sarà organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale, in stretta relazione con il sistema scolastico.
Lo stesso prevede anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). Mentre almeno 10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell’area pedagogica.
Diventare docente. 60 CFU a numero chiuso
Tutto lascia supporre che l’accesso al percorso formativo dei 60 CFU sarà a numero chiuso.
La legge n. 79/2022 prevede, infatti, che il Ministero comunichi, di volta in volta, la stima dei dati relativi al fabbisogno di insegnanti del sistema scolastico italiano per il triennio successivo alle Università.
Ed è proprio sulla base di questi ultimi che verrà, quindi, stabilito il numero di posti disponibili.
Bisogna, inoltre, aggiungere che l’ipotesi del numero chiuso presuppone anche la presenza di una prova preselettiva. Che, nell’ottica di una sempre più esasperata selettività, non potrà che essere tutt’altro che semplice.
Diventare docente. Riforma Bianchi e fase transitoria
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, gli effetti della Riforma Bianchi non saranno però immediati. È, infatti, prevista una fase transitoria che durerà fino al 31 dicembre 2024.
Fino ad allora tutti coloro che sono in possesso dei “vecchi” 24 CFU (purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno utilizzarli per partecipare al concorso scuola, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento delle GPS.
Gli stessi avranno, tuttavia, l’obbligo – una volta eventualmente superato il concorso – di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato).
Diventare docente. I precari storici con 3 anni di servizio
La prima eccezione prevista dalla Riforma Bianchi è quella riservata ai cosiddetti precari storici. Ovvero agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. Purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso. E che abbiano svolto almeno 180 giorni complessivi di servizio.
A loro sarà, infatti, concesso di accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Ma, una volta superato il concorso, dovranno acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio con contratto a tempo determinato. E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Diventare docente. Eccezioni seconda abilitazione
Un trattamento di favore è riservato anche ai docenti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno.
Secondo quanto stabilito dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU.
Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto.
Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Diventare docente. TFA Sostegno
Per diventare insegnante di Sostegno è necessario conseguire la relativa abilitazione. Cosa che si può ottenere solo frequentando il Tirocinio Formativo Attivo, meglio noto come TFA Sostegno. E poi il concorso.
Si tratta, molto più semplicemente, di un periodo di formazione teorico-pratica – a numero chiuso – della durata di un anno da svolgere presso le principali università italiane.
Diventare docente. Le prove del TFA Sostegno
Il Tirocinio Formativo Attivo è strutturato in 60 CFU (crediti formativi universitari) da acquisire in non meno di 8 mesi.
Nello specifico, le prove di accesso consistono in:
- Test preselettivo di 60 quesiti – almeno 20 dei quali sulle competenze linguistiche – con 5 opzioni di risposta (di cui soltanto una esatta);
- una o più prove scritte o pratiche (a discrezione delle singole università) su competenze didattiche, socio-psico-pedagogiche, empatia e intelligenza emotiva, creatività, competenze organizzative e giuridiche);
- una prova orale sui contenuti della prova scritta o pratica.
Diventare docente. Struttura del TFA Sostegno
Per quanto concerne la struttura del TFA Sostegno, la stessa è così articolata:
- Formazione su insegnamento (36 CFU): Didattica, Pedagogia, Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Istituzioni di diritto pubblico, Neuropsichiatria infantile;
- Laboratori (9 CFU);
- Tirocinio diretto e indiretto (12 CFU);
- Prova finale (3 CFU).
Il superamento del TFA Sostegno non conferisce in alcun modo l’abilitazione all’insegnamento su Sostegno. Semplicemente permette di ottenere i titoli/requisiti di accesso utili sia ai fini delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sia dei concorsi scuola per diventare a tutti gli effetti docente di ruolo.
Solo con la vincita del relativo concorso, dunque, gli insegnanti possono acquisire la necessaria abilitazione. E per partecipare al concorso stesso è, appunto, imprescindibile aver prima conseguito il TFA Sostegno.
Diventare docente ITP
L’Insegnante tecnico pratico (ITP) opera nei laboratori delle scuole secondarie e rappresenta sicuramente una figura estremamente importante nel contesto della formazione scolastica. Lo stesso si occupa, infatti, dello svolgimento delle lezioni laboratoriali con la massima autonomia gestionale. Seppur spesso coordinandosi con insegnanti di altre materie che si occupano della parte teorica.
Tuttavia, se finora era sufficiente essere in possesso del solo diploma tecnico o professionale per accedere alle graduatorie scolastiche, a partire dall’anno scolastico 2024/2025 anche per gli ITP sarà di contro necessario il possesso di una laurea triennale.
Una volta che la Riforma Bianchi sarà a pieno regime, infatti, agli ITP saranno richiesti i seguenti requisiti:
- laurea triennale;
- percorso di formazione abilitante (60 CFU).
Diventare docente. Le classi di concorso
Chi vuole diventare docente, una volta conseguita la laurea, dovrà poi individuare la classe di concorso – ovvero la materia da insegnare – alla quale può accedere con il titolo di studio conseguito.
Le classi di concorso, da parte loro, non sono altro che dei codici alfanumerici fissati dal Miur che iniziano o con la lettera A o con la lettera B, in entrambi i casi seguita da un numero. E ciascun codice identifica una specifica materia di insegnamento e può iniziare
Il Ministero ha, inoltre, stilato tre differenti tabelle utili ad individuare la corrispondenza tra i vari titoli di studio e le diverse classi di concorso:
- Tabella A: docenti con laurea del nuovo ordinamento
- Tabella A1: docenti con laurea del vecchio ordinamento
- Tabella B: docenti ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)
Diventare docente. Le graduatorie scolastiche
Il possesso del titolo di accesso all’insegnamento è solo il primo passo verso la cattedra di ruolo. Come abbiamo già visto, infatti, il conseguimento dello stesso permette unicamente di aspirare al conferimento di incarichi di supplenza annuali (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
In questo contesto risultano fondamentali le graduatorie scolastiche:
- Graduatorie ad esaurimento (GaE);
- Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
- Graduatorie d’istituto (GI).
Ad ogni modo, non è sufficiente inserirsi e aspettare comodamente la convocazione per l’assegnazione di una cattedra. Occorre, piuttosto, pianificare adeguate strategie formative in grado di migliorare le proprie competenze e, soprattutto, di aumentare il proprio punteggio. Solo migliorando il proprio posizionamento e scalando le graduatorie è, infatti, possibile incrementare anche le possibilità di vedersi assegnare un incarico a tempo determinato.
Come aumentare il punteggio nelle Graduatorie GPS?
Coloro che aspirano a diventare docente non possono in alcun modo prescindere da un’adeguata formazione e dall’adozione di strategie mirate al miglioramento del proprio punteggio all’interno delle Graduatorie GPS.
In questo senso, i Master e i corsi di perfezionamento, le certificazioni informatiche e linguistiche possono essere di grande aiuto, non solo per acquisire punti preziosi nella graduatoria GPS, ma anche per sviluppare competenze essenziali per la propria carriera scolastica.
Nel dettaglio:
- Master: 1 punto;
- Corsi di Perfezionamento: 1 punto;
- Certificazioni Informatiche: 0,5 punti (fino ad un massimo di 2 punti;
- Certificazioni Linguistiche: fino a 6 punti.
Da tenere presente che il Corso di Perfezionamento Clil (che da solo vale 1 punto), abbinato ad una Certificazione linguistica, vale ben 3 punti:
- Inglese C2 (6 punti) + CLIL (3 punti) = 9 punti.
Ovvero:
TIPOLOGIA | PUNTEGGIO |
Certificazioni informatiche | 0,5 punti ciascuna (massimo 2 punti) |
Master di I e II livello 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
Corso di perfezionamento annuale | 1 punto |
Certificazione linguistica Inglese B2 | 3 punti |
Certificazione linguistica Inglese C1 | 4 punti |
Certificazione linguistica Inglese C2 | 6 punti |
Corso Clil + Certificazione linguistica | 3 punti + punti Certificazione linguistica |
Diventare docente. La Riforma Bianchi e i Concorsi
I concorsi, così come più volte anticipato dal Ministro Bianchi, saranno banditi ogni anno. E il conseguimento dell’abilitazione legata alla formazione iniziale (60 CFU) permetterà appunto di accedere ai concorsi a cattedra.
E anche per questi ultimi sono previste delle importanti novità. Dopo la catastrofica e, per molti aspetti, quasi drammatica esperienza dell’ultimo concorso, infatti, il Ministero ha deciso di riformulare le prove selettive. Prevedendo, al posto dei contestatissimi quiz a crocette, l’introduzione delle domande a risposta aperta.
Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, entro 30 giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
Diventare docente. Il nuovo Concorso ordinario
Una volta ultimato il percorso di formazione iniziale abilitante (60 CFU), sarà comunque richiesta la partecipazione ad un concorso a cattedra, indetto su base regionale o interregionale.
Lo stesso consiste in:
- prova scritta (volta all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari della classe di concorso nonché delle metodologie e tecniche della didattica generale e disciplinare, dell’informatica e della lingua inglese);
- prova orale (che dovrà accertare le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento – anche attraverso un test specifico – degli aspiranti docenti).
La graduatoria di merito verrà, quindi, redatta in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, ovviamente nel limite dei posti messi a bando.
Tuttavia, l’effettiva immissione in ruolo è vincolata al superamento dell’anno di prova in servizio e del test finale.