Docente con tre anni di servizio, TFA Sostegno 2023

tre anni di servizio

Il TFA Sostegno 2023 è aspettato da molti. Resta, però, da comprendere cosa accadrà al docente con tre anni di servizio. Il quesito si fa ancora più impellente a causa delle nuove normative.

Ne è un esempio il Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022. In tali norme si può vedere la rivoluzione avvenuta nel reclutamento docenti.

Non solo, poiché esse prevedono anche una fase transitoria per quanto riguarda il TFA Sostegno. Il termine ultimo della stessa è stabilito per il 31 dicembre 2024.

I riferimenti legislativi per quanto concerne questo periodo sono riscontrabili nel Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Chi può partecipare al TFA Sostegno 2023

Tra le nozioni basilari da conoscere c’è quella relativa a chi possa partecipare o meno al TFA Sostegno 2023. 

Esso, infatti, è una specializzazione a stampo universitario a numero chiuso. Quindi, si devono avere le giuste prerogative per poter inoltrare l’istanza di adesione.

I titoli in possesso fanno accedere alle prove preselettive TFA Sostegno. Solo superandole, però, è possibile frequentare il periodo formativo in questione. Infine, dopo aver affrontato con successo il test finale, si ottiene l’abilitazione sul sostegno.

I requisiti di ammissione sono snocciolati all’interno del Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019. Essi sono distinti a seconda dell’ordine e grado della scuola per cui si concorre.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, per esempio, sono necessari uno tra:

  • abilitazione all’insegnamento proveniente dalla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
  • diploma magistrale abilitante ante 2002;
  • diploma magistrale psicopedagogico o linguistico ante 2002;
  • titoli equipollenti presi all’estero e successivamente riconosciuti all’estero.

Per la scuola secondaria di I e II grado, invece, si deve avere uno tra i seguenti titoli:

  • laurea magistrale o a ciclo unico, con accesso ad almeno una specifica classe di concorso, unita ai 24 CFU per l’insegnamento;
  • abilitazione su una specifica classe di concorso.

Un’ulteriore categoria che potrebbe partecipare al TFA Sostegno è quella dell’insegnante tecnico pratico. L’ITP, però, deve avere a propria disposizione delle caratteristiche assai difformi rispetto a quelle elencate finora.

Fino al 2024 potrà accedere con il solo diploma. Il titolo in questione, però, deve essere stato acquisito in un istituto tecnico-pratico. Dall’anno scolastico successivo, però, le cose cambieranno drasticamente.

Infatti, dopo tale data saranno richiesti una laurea di primo livello, ovvero triennale, in aggiunta ai 24 CFU.

Test di accesso

Quanto snocciolato serve per poter affrontare i test di accesso del TFA Sostegno. Anche qui, più avanti, bisognerà indugiare su ciò che potrebbe accadere al docente con tre anni di servizio.

Il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 stabilisce le regole delle prove preliminari. Ciò avviene ai sensi degli articoli n. 5 e n. 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

Nel primo D.M. menzionato si afferma che i test di accesso vengono predisposti dalle università ospitanti. Il tutto, però, deve verificarsi solo dopo aver ricevuto l’assenso da parte del Ministero dell’Istruzione.

Gli esami da affrontare sono:

  • prova preselettiva;
  • prova scritta;
  • prova orale.

La prima è strutturata sulla base di 60 quesiti. Di questi, 20 vertono sulle competenze linguistiche e sulla comprensione dei testi in lingua italiana. Le restanti 40, invece, si basano sulle competenze socio-psico-pedagogiche del candidato.

Il test scritto riguarda le medesime tematiche affrontate nella prima prova in maniera più dettagliata. Il punteggio per oltrepassarlo con successo è di 21/30.

Infine, c’è la prova orale. Oltre alle abilità del candidato, vengono valutate anche le motivazioni che lo hanno spinto a voler diventare un docente di sostegno. Anche in questo caso il punteggio minimo si attesta su 21/30.

Cosa succede al docente con tre anni di servizio

È arrivato il momento di capire cosa realmente accadrà durante la prova transitoria menzionata in apertura di articolo. Essa riguarda anche il docente con tre anni di servizio.

La norma da tenere in considerazione è l’articolo 18-bis, comma 2, del novellato Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017. Fino al 31 dicembre 2024 non sostengono le prove di accesso determinati elementi.

In particolare si parla di «coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione».

Inoltre, devono essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e dei titoli utili allo scopo. Elementi che, però, rimarranno validi solo per il tempo stabilito dal MIUR come già indicato in precedenza.

Docente con tre anni di servizio. Chi non sostiene le prove di accesso

Infine, il Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019 si sofferma su altri soggetti che risultano esenti dalle prove di accesso. Quindi, non riguarda solo il docente con tre anni di servizio.

Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione sul sostegno coloro che nei precedenti cicli:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Concludendo, qualora una graduatoria risultasse povera di candidati rispetto al bando emesso la si potrebbe integrare.

I soggetti in questione devono farne, però, richiesta. Inoltre, devono essere collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei.

Si ricorda, infine, che chi detiene l’80% o più di disabilità è esentato dal svolgere test preliminari nei concorsi pubblici.

A stabilirlo ci pensa il Decreto-Legge n. 90 del 24 giugno 2014. Quest’ultimo ha disposto l’introduzione del comma 2-bis all’articolo n. 20 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Condividi questo articolo