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Un docente di ruolo vincitore del Concorso Straordinario bis ha la possibilità di mantenere il contratto a tempo indeterminato.
Il Concorso Straordinario bis rientra nella procedura straordinaria prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie e dalle assunzioni straordinarie da GPS.
Una volta vinto il concorso gli aspiranti:
- sono nominati, nell’anno scolastico 2022/2023 a tempo determinato, al 31/08;
- nel suddetto anno scolastico 2022/2023, dovranno seguire un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
- superata la prova finale e l’anno di prova i candidati saranno immessi in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024 con decorrenza 1° settembre 2023.
Bisogna ricordare che:
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- in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti potranno ripeterlo una volta sola. Mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Nel frattempo il servizio prestato verrà, comunque, valutato come incarico a tempo determinato;
- le nomine nell’anno scolastico 2022/2023 possono essere effettuate in relazione alla possibilità di svolgere almeno 180 giorni di servizio, dei quali almeno 120 impiegati in attività didattiche.
Nell’eventualità che ciò non sia possibile, le nomine saranno effettuate l’anno scolastico successivo.
Docente di ruolo vincitore del Concorso Straordinario bis
Nel caso un docente di ruolo in altra classe di concorso vinca il concorso può accettare la supplenza con possibilità di trasformazione in ruolo. Potrà usufruire dell’articolo 36 del CCNL 2007 secondo il quale: “i docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza al 31/08 e al 30/06 per altro grado di istruzione o altra classe di concorso diversi rispetto a quelli di titolarità”.
Perciò, fruendo di tale articolo si può accettare la supplenza. L’anno successivo sceglierà se essere assunto in ruolo nella nuova classe di concorso oppure se mantenere il ruolo nella classe in cui era già assunto.