Non è molto chiaro come si svolga la formazione obbligatoria per docenti da effettuare ogni anno scolastico da insegnanti di ogni ordine e grado.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024, sarà introdotta nell’orario di lavoro una formazione obbligatoria per docenti incentrata su competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali.
Di fatto la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
C’è chi sostiene che debba essere svolta in orario di servizio e c’è chi dice che debba essere svolta in orario extrascolastico.
Tuttavia, se la formazione è qualificata come in servizio, di conseguenza è indicata la necessità che sia fatta rientrare nelle ore retribuite già previste dal contratto nazionale.
Seguono poi tre ulteriori specificazioni: la formazione deve essere obbligatoria permanente e strutturale.
Argomenti sui quali è incentrata la formazione obbligatoria dei docenti
L’intento è quello di dare valore alla formazione come ad un’attività insita nella stessa professione di docente. Infatti, l’aggiornamento costante fa parte della definizione stessa della professione di docente.
Tale sistema di formazione e aggiornamento permanente è articolato in percorsi che abbiano una durata annuale o triennale.
Molte scuole si sono preoccupate di fare frequentare ai docenti non specializzati sul sostegno un minimo di 25 ore di corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione. Anche se in realtà dalla legge 107/15 non è definito un monte ore fisso.
Ma l’inclusione non è l’unico ambito entro il quale i docenti devono formarsi e aggiornarsi continuamente.
Infatti, la formazione obbligatorie e continua deve toccare anche i seguenti argomenti:
- Gestione della classe e problematiche relazionali;
- Didattica e metodologie;
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
- Didattica per competenze e competenze trasversali;
- Problemi della valutazione individuale e di sistema;
- Autonomia organizzativa e didattica.
Come vengono scelte le attività relative alla formazione
Le norme vigenti sui corsi di formazione obbligatoria per i docenti spiegano che tale formazione dovrà essere svolta nell’arco delle ore di servizio.
Lo svolgimento delle attività formative previste di carattere volontario, ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, potranno essere retribuite in misura forfettaria.
La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori.
Sono le singole scuole che localmente sono chiamate a quantificare l’obbligo in termini di Unità Formative, indicando anche attività valide per assolverlo.
Il MIUR fissa quali saranno gli ambiti dell’aggiornamento, ma sarà il dirigente scolastico all’interno di ogni istituto che si occuperà di dettare le linee di indirizzo. Ma anche di elaborare delle indicazioni inserendo specifiche proposte formative all’interno del Piano Triennale dell’offerta formativa.
Ad ogni modo il ruolo cardine all’interno di questa macchina è costituito dalla libertà del docente. Infatti, egli è libero di poter scegliere corsi esterni, purché siano proposti da enti accreditati dal MIUR.
Formazione obbligatoria per docenti inclusa nelle ore di servizio
Nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro per portare a termine la formazione. Pertanto, questo obbligo può tranquillamente essere portato a termine all’interno della 40 ore dedicate alle attività di collegio docenti o alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.
La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, che viene definita dal comma 124 della legge 107/2015, non ha alcun vincolo di ore annuali o triennali.
Ai sensi del comma 124, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta, come da definizione, di formazione in servizio, appunto, perciò da completare durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto.
Ciò vuol dire che l’obbligatorietà della formazione è legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare delle ore aggiuntive.
La formazione, anche se imposta per legge, rimane oggetto di contrattazione di delibera collegiale e il suo svolgimento è da completare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.
Nelle funzione del docente rientra anche la formazione e l’aggiornamento e che, perciò, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività.
La sentenza della Cassazione ribadisce che la formazione rientra nelle ore di servizio, per cui, se tali ore fossero esaurite allora queste dovrebbero essere retribuite con il Fondo di Istituto.
Adesione su base volontaria e verifiche da effettuare
L’obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che siano sotto contratto negli istituti pubblici, sia esso part time o full time. Si estende a tutti gli ordini e gradi di istruzione, di ogni ordine e grado.
Bisogna specificare che l’accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e diventa obbligatorio per i docenti neoimmessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024.
Sono previste delle verifiche intermedie annuali svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà la dimostrazione di aver raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.
Se la verifica annuale o conclusiva della prova non viene superata dall’aspirante in prova, potrà ripeterla l’anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata.