Percorso 60 CFU abilitazione docenti, ancora niente Dpcm

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Non è ancora uscito il DPCM che servirà a regolare il percorso di abilitazione di 60 CFU. Si tratta di una serie di decreti (il cui primo sarebbe dovuto uscire entro il 31 luglio) volti a regolamentare e definire al meglio alcuni dettagli relativi al percorso di 60 CFU della riforma reclutamento docenti.

Il provvedimento era previsto entro il 31 luglio, ma siamo alla fine di agosto e ancora non è stato varato.

Possibili cause del ritardo nell’uscita del decreto relativo ai 60 CFU reclutamento docenti

Probabilmente si tratta di alcuni problemi a livello di normativa tra il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’Università per chiudere il dossier che definirà i contenuti e la struttura riguardo l’offerta formativa corrispondente ai 60 crediti universitari necessari per la formazione iniziale. 

I ritardi nella pubblicazione del decreto dovrebbero essere di natura politica. Infatti, su questo DPCM pare che ci siano pressioni riguardo la direzione che i contenuti debbano prendere

Sembra, infatti, che si spinga affinché il Decreto riguardo i percorsi formativi abilitanti all’insegnamento conservi le caratteristiche del vecchio TFA. Cioè numero chiuso e tirocinio anche per i docenti precari che, di fatto, insegnano da moltissimo tempo. 

Non si tratta di un approccio corretto secondo molti punti di vista. Non è corretto far ripetere il tirocinio a chi è in lista d’attesa da lunghissimo tempo. In questo modo si rischia di avere una selezione qualitativa al contrario.

Cosa il decreto avrebbe dovuto definire

Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe dovuto uscire il 31 luglio avrebbe dovuto definire:

  • i contenuti e la struttura relativa all’offerta formativa riguardo il 60 CFU, di cui almeno 10 e sarebbero dovuti essere di area pedagogica avrebbero dovuto comprendere attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU. Per ogni CFU del tirocinio l’impegno in presenza delle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • Il numero di CFU relativi alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
  • la percentuale delle attività formative in presenza per garantire l’accesso alla prova finale;
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente sia la prova scritta e sia la prova orale.

É importante evidenziare che nell’ambito dei 60 CFU sarà riconosciuta la validità dei 24 CFU già conseguiti come requisito di accesso al concorso secondo l’ordinamento previgente.

Il decreto stabilirà i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati durante il corso di studio universitari. Tali crediti devono essere comunque strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione è attribuito interamente ai corsisti, ma bisognerà definire un prezzo calmierato, cioè un tetto massimo che le Università non potranno superare.

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