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All’ultimo aggiornamento delle GPS non si è fatto altro che parlare delle sanzioni che si sarebbero attivate nei confronti di chi avrebbe rinunciato in qualche modo alla supplenza. Tuttavia, non è chiaro cosa sarebbe successo nel caso in cui si fossero rifiutate supplenze da GPS per accettare supplenze assegnate dalle Graduatorie di Istituto.
Sanzioni alla rinuncia da GPS
Le sanzioni relative alle supplenze da GPS, nello specifico, riguardano tre fattispecie:
- rinuncia alla supplenza;
- mancata presa di servizio dopo l’accettazione. Nel caso delle GPS l’accettazione è considerata automatica, dal momento in cui l’assegnazione è fatta su una delle preferenze della domanda online;
- abbandono del servizio.
Le sanzioni per chi rinuncia ad una supplenza assegnata da GPS sono indicate nell’articolo 14, comma 1, dell’OM 112/22. Ecco quali:
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- la rinuncia all’assegnazione di una supplenza assegnata con il sistema informatico, la cui assegnazione coincide con l’accettazione automatica della stessa, o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, determina la perdita delle possibilità di conseguire supplenze al 30/06 o al 31/08, sia sulla base delle GPS e sia sulla base delle GaE per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 sulla base delle GPS e delle GaE per tutte le classi di concorso o posti di insegnamento di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie stesse.
Rinuncia alle supplenze da GPS in favore di supplenze da Graduatorie di Istituto
Tuttavia se ad un docente venisse offerta la possibilità di una supplenza breve assegnata dalle Graduatorie di Istituto egli potrebbe abbandonare l’incarico da GPS al 30/06 in favore della supplenza breve conferita dalle Graduatorie di Istituto.
Non potrebbe, invece, accettare una supplenza al 30/06 e al 31/08 nel caso ci fossero cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2022.
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Però è da sottolineare che l’abbandono del servizio e della supplenza conferita dalle GPS avrà conseguenze anche il prossimo anno scolastico. Infatti, la sanzione prevede che non si potranno ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento cui si abbia titolo. Inoltre, è da ricordare che la sanzione riguarda tutto il periodo di vigenza delle graduatorie e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze hanno valenza di un biennio: il prossimo aggiornamento è previsto per il 2024.
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