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Il superamento dell’anno di formazione e prova del personale docente è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 devono essere dedicati alle attività didattiche.
Il DM n. 226/2022, ancora in corso di registrazione, riporta disposizioni per quanto riguarda il percorso di formazione e prova in servizio del personale docente ed educativo ed individua le modalità di svolgimento del test finale, le procedure ed i criteri di valutazione del percorso.
Le nuove disposizioni si applicano, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, a tutti i docenti che dovranno svolgere l’anno di prova, anche per coloro i quali sono tenuti a ripetere tale anno di prova anche se sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti.
Nuovo percorso di formazione e prova
Le attività da svolgere, la documentazione da produrre e le modalità di valutazione riguardo il nuovo percorso di formazione e prova, sono:
- bilancio di competenze iniziale;
- patto per lo sviluppo professionale;
- attività formative (per un totale di 50 ore): incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
- portfolio professionale;
- bilancio di competenze finale;
- colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
- espressione parere da parte del Comitato;
- valutazione finale del dirigente scolastico.
Quindi, per considerare superato il periodo di formazione e prova è necessario che si siano svolti almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 giorni devono essere dedicati alle attività didattiche.
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Nell’eventualità che tale numero di giorni non vengano raggiunti dal candidato, egli non potrà essere ammesso al test finale e al colloquio dinanzi al comitato, perciò il periodo di prova verrà rinviato.
Giorni di servizio e attività didattiche
Nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato rientrano:
- tutte le attività collegate al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche;
- scrutini;
- esami;
- ciascun altro impegno relativo al servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria del servizio per gravidanza.
Invece, saranno esclusi dal calcolo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo siano essi fruiti.
Rientrano nel calcolo dei 120 giorni relativi alle attività didattiche quelli:
- di effettivo insegnamento;
- impiegati presso la sede di servizio per qualsiasi altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Infatti, rientrano nelle attività didattiche anche:
- consigli di classe,
- collegi docenti,
- riunioni di dipartimento,
- colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe),
- incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova,
- incontri di formazione.
Docenti in part-time
Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni va ridotto proporzionalmente. Perciò, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore a quello di cattedra, i giorni relativi al servizio e attività didattica necessari per considerare superato l’anno di prova vengono proporzionalmente ridotti.
Un docente in part-time, perciò, deve cumulare 90 giorni di servizio, 60 dei quali dedicati alle attività didattiche.
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