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Sorpresa per il gran numero di esclusi dalle GPS 2022/2024. La segnalazione agli Uffici Scolastici da parte di numerosi candidati ha fatto scattare l’allarme. Se, infatti, da una parte ci sono esclusioni legittime, dall’altra (in alcuni casi) si tratta della specificità della normativa. Durante la fase di compilazione i docenti che erano già inseriti hanno avuto la possibilità di cliccare sia “precedente inserimento“, sia “possesso dei 24 CFU“. In ogni caso il sistema li riconosce come aspiranti inseriti, per la stessa classe di concorso, nel 2020 e non risparmia le segreterie dal controllo dei 24 CFU nel caso non sia ancora stato effettuato.
La questione del “precedente inserimento”
Nel caso in cui i candidati abbiano cliccato su “precedente inserimento“, esso si riferisce all’ultimo aggiornamento, ovvero quello del 2020.
Quando il candidato fa riferimento a un precedente inserimento prima dell’aggiornamento 2020, l’aggiornamento sarà ritenuto invalido. Le segreterie scolastiche, facendo i loro controlli, dovranno trovare l’inserimento nel 2020. Perché le graduatorie anteriori hanno cessato la loro validità grazie alla creazione delle GPS nel 2020.
Inoltre, la presenza in graduatorie anteriori rispetto al 2020 non esonera dal possesso dei 24 CFU. Gli unici che possono aggiornare le GPS senza i 24 CFU sono stati gli aspiranti che si sono inseriti nel 2020, perché già presenti nel 2017. Ma è stata un eccezione valida soltanto per loro.
Il caso della seconda fascia di sostegno
Il discorso varia leggermente quando si parla di seconda fascia di sostegno. In questo caso il precedente inserimento deve fare riferimento alla classe di concorso.
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In merito a ciò è intervenuto il sindacato UIL Puglia. Il Ministero ha dato ragione al sindacato sulla problematica sollevata riguardo l’esclusione dalle GPS di II fascia sostegno per coloro i quali hanno fatto valere come requisito di accesso il precedente inserimento, perché già presente in una delle classi di concorso dello stesso grado nel biennio 2020/2022.
Le esclusioni sono da considerarsi illegittime, perciò il Ministero si sta attivando presso gli Uffici Scolastici Territoriali di riferimento per risolvere la problematica.
Quindi, in questo caso potrebbe trattarsi di un’esclusione illegittima e va, quindi, ripristinato il diritto dell’aspirante ad essere presente in graduatoria.
Come chiarito dall’Ordinanza n.112, il riferimento è sempre per le GPS 2020, non a graduatorie precedenti.
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