Le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono elenchi provinciali di insegnanti con pieno accesso a specifiche classi di concorso, redatti sulla base del punteggio conseguito da ciascun aspirante docente.
Nate per agevolare la copertura delle cattedre scoperte, le stesse vengono utilizzate dagli Uffici scolastici provinciali (USP) per l’assegnazione delle supplenze di lunga durata nelle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado:
- annuali (31 agosto): ovvero per la copertura delle cattedre vacanti e scoperte entro il 31 dicembre per le quali si prevede che resteranno tali fino alla fine dell’anno scolastico in corso;
- temporanee (30 giugno): ovvero per la copertura delle cattedre scoperte entro il 31 dicembre per tutto il periodo delle attività didattiche nonché per gli spezzoni che non andranno a costituire né cattedre né posti orario.
Graduatorie GPS requisiti
Le Graduatorie GPS hanno una validità biennale. L’ultimo aggiornamento si è, infatti, chiuso lo scorso 31 luglio 2022 e sarà, di conseguenza, valido per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Come già anticipato, si tratta di una vera e propria “classifica” basata sui punteggi maturati dagli aspiranti docenti attraverso:
- voto di laurea;
- servizi svolti (supplenze);
- master;
- corsi di perfezionamento;
- certificazioni informatiche;
- certificazioni linguistiche.
Pertanto, aumentare il proprio punteggio permette agli aspiranti docenti di scalare le graduatorie, garantendo loro anche maggiori possibilità di vedersi assegnare un incarico di supplenza.
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Parlando di Graduatorie GPS requisiti, bisogna, anzitutto, precisare che le stesse sono suddivise in due fasce, tanto per il posto comune quanto per il Sostegno:
GPS. Scuola dell’Infanzia e Primaria
- Prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione, ovvero laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure diploma di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- Seconda fascia: studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, dal terzo, quarto e quinto anno, ma che abbiano conseguito rispettivamente 150, 200 e 250 CFU.
GPS. Scuola Secondaria di I e II Grado
- Prima fascia: docenti già abilitati;
- Seconda fascia: docenti in possesso del titolo di accesso idoneo alla specifica classe di concorso e dei 24 CFU oppure abilitazione su altra classe di concorso o altro grado o anche precedente inserimento nelle GPS per la medesima classe di concorso.
GPS. Posto su Sostegno
- Prima fascia: docenti specializzati su sostegno nel relativo grado;
- Seconda fascia: soggetti privi della specializzazione, ma che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nel relativo grado entro l’anno scolastico precedente all’inserimento nelle graduatorie oppure in possesso del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Graduatorie GPS, requisiti civili generali
Oltre ai requisiti di cui al precedente paragrafo, gli aspiranti docenti devono, inoltre, essere in possesso – alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze di iscrizione o aggiornamento delle GPS – anche dei seguenti requisiti civili generali:
- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
Graduatorie GPS requisiti, condizioni ostative
Non va, tuttavia, dimenticato che oltre ai requisiti generali di ammissione alle Graduatorie provinciali per le supplenze, esistono anche delle condizioni ostative.
Non possono, infatti, partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate Graduatorie di istituto (GI):
- coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
- coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
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