|
A breve i docenti di ruolo dovranno compilare le graduatorie interne di istituto.
Il punteggio da attribuire sarà valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità. Tale tabella di valutazione conterrà le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.
La graduatoria interna di istituto è un elenco di tutti i docenti titolari di una determinata istituzione scolastica, graduati in base ai punteggi. I punteggi si ottengono attraverso l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli generali.
Graduatorie interne di istituto distribuzione dei punteggi
Le graduatorie interne di istituto vengono create dai dirigenti scolastici sulla base del numero di insegnanti presenti nella scuola. In questo modo si individuano i perdenti posto in caso di riduzione del numero di posti o cattedre.
La graduatoria interna è, poi, pubblicata nell’Albo dell’istituzione scolastica entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità.
Tutti gli insegnanti titolari devono compilare una scheda di valutazione, che è utilizzata per graduare i candidati in base al punteggio ottenuto.
La graduatoria interna è predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presente nell’organico dell’autonomia scolastica. In caso di parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica.
Il punteggio viene assegnato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità.
L’anzianità di servizio e le esigenze familiari, aumentano il punteggio. I titoli di cultura possono aumentare il punteggio fino a un massimo di 10 punti.
Graduatorie interne di istituto valutazione dei concorsi
Per quanto riguarda la valutazione dei concorsi, è previsto che solo i concorsi ordinari per esami e titoli siano valutati.
Il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza o per un ruolo di livello pari o superiore.
Tuttavia, è importante notare che solo un pubblico concorso ordinario per esami e titoli può essere valutato. Non sono valutabili i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento.
Non sono valutabili i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Limitazioni in base alla tipologia di scuola
Inoltre, esistono alcune limitazioni riguardo alla valutazione dei concorsi in base alla tipologia di scuola:
|
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria e secondaria, mentre lo sono solo per la scuola dell’infanzia.
- I concorsi ordinari a posti della scuola primaria non sono valutabili nella scuola secondaria, mentre lo sono per la primaria e per l’infanzia.
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nella secondaria di II grado, mentre lo sono nella primaria e nell’infanzia.
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado sono valutabili nella secondaria di I grado, nella primaria e nell’infanzia.
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono considerati di livello pari a quelli della scuola primaria e quindi sono valutabili anche nella primaria e nell’infanzia, ma non nella secondaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento e sono valutabili in tutti i gradi di istruzione.
- Il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Concorsi non valutabili
Non sono valutabili i concorsi:
- riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria);
- indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
- straordinario-bis.
Inoltre, non possono aver valutato il concorso coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75.
Graduatorie interne di istituto valutazione per anzianità di servizio ed esigenze di famiglia
Nella valutazione del punteggio sono considerate tutte le voci presenti nella tabella di valutazione, che includono il servizio (pre-ruolo e ruolo), i titoli e le esigenze di famiglia.
Le diverse voci relative all’anzianità di servizio comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio pre-ruolo, il punteggio di continuità e il bonus di 10 punti.
Le esigenze di famiglia, inclusi il ricongiungimento al coniuge e ai figli minori, sono specificate nella tabella A2. Le esigenze di famiglia sono valutate nella graduatoria interna di istituto come esigenze di non allontanamento dal comune di titolarità.
Tra le esigenze valutabili, c’è il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli, con un punteggio di 6 punti.
Il punteggio è attribuito se:
- il comune di residenza del familiare coincide con quello di titolarità del docente,
- nel comune di ricongiungimento non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili
- la sede dell’istituzione scolastica che ha un plesso nel comune di residenza del familiare non è sede di organico.
Agevolazioni per i lavoratori con disabilità
La Legge n. 104 del 1992 prevede la tutela dei lavoratori con disabilità, riconoscendo loro alcuni diritti e agevolazioni volte a garantire l’inclusione sociale e lavorativa. In ambito scolastico, gli insegnanti con disabilità hanno diritto ad alcune agevolazioni, come previsto dalla normativa vigente.
In particolare, gli insegnanti con disabilità possono chiedere l’assegnazione di una sede di servizio stabile, compatibile con le loro esigenze, e di un orario di lavoro adeguato.
Inoltre, possono richiedere la rimodulazione dei loro obblighi di servizio, in modo da poter svolgere le attività lavorative in modo compatibile con la loro situazione di disabilità.
È previsto il diritto alla formazione professionale continua e alla partecipazione a corsi di specializzazione, in modo da migliorare le proprie competenze e acquisire nuove abilità, anche nel campo delle tecnologie assistive.
Gli insegnanti con disabilità possono anche richiedere l’assegnazione di ausili e strumenti di lavoro adeguati alle loro esigenze.
Per usufruire di queste agevolazioni, gli insegnanti con disabilità devono presentare apposita domanda al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico valuterà la richiesta e adotterà eventuali provvedimenti per garantire le agevolazioni richieste, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione scolastica.