Assegnazioni provvisorie 2022/23, requisiti per altre classi di concorso o tipologie di posto

Assegnazioni provvisorie 2022/23

Un dubbio ricorrente in questi giorni è l’eventuale possibilità di poter richiedere l’assegnazione provvisoria per una classe di concorso o un posto differente da quello di titolarità, oppure su sostegno anche se in mancanza di specializzazione.

Le domande di assegnazione provvisoria o utilizzazione possono essere presentate fino al 4 luglio 2022, mediante la piattaforma di Istanze Online. Alla piattaforma si può accedere tramite le credenziali SPID, come leggiamo nella nota n. 23439 del 17 giugno 2022

L’istanza può essere presentata solo per una provincia. Possono essere indicate fino ad un massimo di 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria. Le preferenze possono essere puntuali, cioè su scuola, oppure sintetiche, cioè su comune, o distretto, o provincia.

Motivazioni per richiedere l’assegnazione provvisoria

Da ricordare che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta a causa di uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o ad affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge oppure a parte dell’unione civile, oppure al convivente purché la stabilità risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta per scuole dello stesso comune di titolarità. 

Tutti i docenti in possesso dei requisiti possono presentare domanda.

Gli unici che non potranno presentare domanda sono solo i docenti giuridicamente assunti dall’anno scolastico 2022/2023.

Posto o classe di concorso

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:

  • per la classe di concorso o posto di titolarità;
  • per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
  • per soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tipologia di posto;
  • per posto comune e sostegno dai docenti titolari non più sottoposti al vincolo quinquennale.

É  possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per una classe di concorso diversa da quella di titolarità, purché si sia in possesso della relativa abilitazione, e si sia ottenuta la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023.

La richiesta di assegnazione provvisoria per classi di concorso oppure per grado di istruzione diverso è aggiuntiva rispetto a quella relativa al posto di titolarità.

Di conseguenza, i candidati dovranno chiedere l’assegnazione provvisoria per tale classe di concorso e in aggiunta per classi di concorso o posto diverso da quello di appartenenza.

Assegnazione provvisoria su sostegno senza specializzazione

Il CCNI 2019/22, prorogato anche per l’anno scolastico 2022/2023, prevede la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria su posti di sostegno da parte di docenti anche se sprovvisti del titolo di specializzazione.

La richiesta è possibile:

  • solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali;
  • solo da parte di docenti che stanno per concludere i percorsi di specializzazione o che abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno.

La domanda da parte di docenti sprovvisti di titolo su posto di sostegno è prevista in subordine rispetto al personale che, invece, è in possesso del titolo di specializzazione. 

Verranno prese in considerazione le domande di coloro i quali sono sprovvisti del titolo di specializzazione solo dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello dei docenti specializzati presenti nelle GaE, nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto, fasce aggiuntive comprese.

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