Calcolo del punteggio di continuità

Punteggio di continuità

Il punteggio di continuità nella valutazione dei titoli per la mobilità volontaria e per la graduatoria interna può essere fonte di dubbi e contenziosi. 

Tuttavia, la valutazione del punteggio di continuità differisce tra la domanda di mobilità e quella della graduatoria interna d’istituto.

Punteggio di continuità nella mobilità

Nella mobilità volontaria, escluso l’anno in corso, il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità viene valutato con:

  • 2 punti ad anno entro il quinquennio; 
  • 3 punti ad anno oltre il quinquennio. 

La continuità si perde quando si ottiene il trasferimento o l’assegnazione provvisoria, oppure quando si cambia posto di sostegno a posto comune o viceversa, anche all’interno della stessa scuola. 

Non si perde invece in caso di:

  • domanda condizionata,
  • di trasferimento per la scuola primaria
  • da posto di sostegno a posto comune e viceversa nell’ambito dello stesso circolo di titolarità,
  • di rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio di diritto alla precedenza o di utilizzazione.

Punteggio di continuità per la graduatoria di istituto

Il punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto può essere valutato sia per la scuola e sia per il comune. Tuttavia, si tratta di due punteggi non cumulabili per lo stesso anno scolastico.

Un docente che ha prestato servizio continuativo nella stessa scuola, sempre per la stessa classe di concorso e tipologia di posto può far valere il punteggio di continuità sia per quanto riguarda la mobilità e sia per quanto riguarda la graduatoria interna di istituto. La continuità può essere valutata dopo aver valutato solo un anno nella scuola. 

Per la graduatoria interna è prevista la valutazione anche per la continuità di servizio nel comune di titolarità.

Il punteggio di continuità può essere valutato per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità. Si tratta di un servizio che deve essere svolto nella stessa classe di concorso e tipologia di posto. 

Il punteggio di continuità maturato si perde nel caso in cui il docente ottenga il trasferimento nella stessa scuola, ma su una tipologia di posto diversa o passaggio di cattedra in un’altra classe di concorso.

In questo modo interrompe, infatti, la continuità.

Calcolo del punteggio

Il punteggio relativo alla continuità è di:

  • 2 punti ogni anno entro il quinquennio;
  • 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per quanto riguarda la graduatoria interna di istituto si può valutare anche la continuità di servizio relativo al comune di titolarità con 1 punto per ogni anno

Anche in questa situazione, così come per la continuità nella scuola di titolarità, il servizio deve essere prestato nella stessa tipologia di posto e nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. 

Un eventuale trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio sia nella scuola che nel comune.

É importante, inoltre, ricordare e sottolineare che:

  • l’anno scolastico ancora in corso non va valutato nel momento di presentazione della domanda;
  • il punteggio per quanto riguarda la continuità nella scuola di titolarità non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nel comune di titolarità.

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