Cosa fare con le ferie non godute dai docenti

ferie non godute dai docenti

Tra i diritti dei docenti, così come per gli altri lavoratori, vi è quello legato alle vacanze. Per questo motivo ci si chiede che cosa fare con le ferie non godute. Un dilemma che accende sempre numerosi dibattiti tra chi ritiene di dover salvaguardare i benefici dei dipendenti.

Annualmente, infatti, i docenti della scuola italiana hanno la possibilità di usufruire di alcuni giorni retribuiti di stacco dal lavoro. Ecco perché è importante scandagliare le caratteristiche di tale argomento.

Le ferie dei docenti

Quando si tocca questa discussione è normale che si alzino non poche voci contrastanti tra di loro. Questa tematica, infatti, è molto delicata sotto vari punti di vista.

I docenti, come gli altri impiegati statali e non, hanno il diritto inalienabile di usufruire di ferie stipendiate. Questo, naturalmente, vale anche per chi ha dalla propria parte una cattedra a tempo determinato. Può capitare, però, che gli insegnanti siano impossibilitati ad adoperare i periodi di riposo loro concessi.

Nel caso dei docenti a tempo determinato, saranno proporzionali al servizio prestato. Per coloro che, invece, sono di ruolo il discorso cambia. Per loro, infatti, sono previsti 30 giorni di ferie quando vi sono meno di 3 anni di servizio, mentre i giorni salgono a 32 per chi supera tale soglia.

Quando si perdono

A questo punto è necessario considerare quando si perdono le ferie non godute dai docenti. Proprio in riferimento a ciò, può venire in aiuto l’articolo 13 del CCNL del 29 novembre 2007. Ivi è scritto, infatti, che:

«In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento, in tutto o in parte, delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica».

Questo diritto, infatti, risulta essere inalienabile e, proprio in virtù di ciò, non monetizzabile. Di conseguenza, non viene perduto dal professionista, ma si potrà adoperare in periodi successivi.

Nel momento di cessazione del lavoro, però, qualora vi fossero ferie non godute si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Condividi questo articolo

Articoli Recenti