Entro il 29 giugno la Camera dovrà pronunciarsi in merito al maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR. Un ultimo passaggio obbligatorio – a pena di decadenza – dopo il sì del Senato (con tanto di voto di fiducia) prima della definitiva conversione in legge. Per mettersi al riparo da sorprese dell’ultim’ora, il Governo Draghi aveva preferito porre la questione di fiducia. Soprattutto, alla luce del malcontento delle forze politiche e delle insistenti pressioni delle organizzazioni sindacali. Si tratta di un provvedimento che non piace a tutti e che viene accusato di complicare ulteriormente l’accesso alla professione di insegnante. Ma il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha sempre difeso con forza la riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti. Cerchiamo, quindi, di capire il perchè di queste polemiche e, soprattutto, come cambia la scuola.
DL n. 36/2022. Come cambia la scuola? La formazione iniziale
É prevista, anzitutto, l’introduzione di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Compresi gli insegnanti tecnico-pratici (ITC). Lo scopo dichiarato è quello di elevare la qualificazione professionale degli insegnanti al fine di sviluppare le competenze necessarie per l’esercizio della professione. Nello specifico, l’obiettivo è quello di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
- le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione;
- le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche;
- la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
- la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente.
DL n. 36/2022. Come cambia la scuola? La formazione continua
Il testo del decreto stabilisce, inoltre, che “la formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale. Secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali”. Il compito di indicare ed aggiornare le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti spetterà alla Scuola di Alta Formazione in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche. E saranno sempre loro ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico. Ovviamente, le iniziative formative si svolgeranno fuori dall’orario di insegnamento.
Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo
Vediamo adesso come si articola, nello specifico, il nuovo sistema di formazione
iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale gli aspiranti docenti acquisiranno competenze teorico-pratiche;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.