Dopo la definizione degli organici e di tutte le operazioni di mobilità, trasferimenti e passaggi, ci sono docenti titolari assegnati su Cattedra Orario Esterna.
Le Cattedre Orario Esterne prevedono il completamento dell’orario di servizio in una o più scuole.
Sono cattedre costituite da una scuola di titolarità che viene abbinata ad altre scuole di completamento.
Cattedre orario esterne come sono strutturate
Le cattedre orario possono essere:
- Cattedre Orario Esterne stesso comune;
- Cattedre Orario Esterne tra diversi comuni.
La Cattedra Orario Esterna può nascere come tale oppure può diventarlo in seguito alla contrazione dell’organico dell’autonomia della scuola di interesse.
I Contratti Integrativi Regionali riescono a chiarire se il docente assegnato su COE può o meno chiedere il miglioramento della cattedra orario esterna.
I CIR sono diversi per ogni regione e danno ai docenti la possibilità di poter migliorare l’articolazione della Cattedra Orario Esterna, facendo richiesta del “miglioramento cattedra“.
Tale miglioramento si può ottenere usando le disponibilità in organico e si propone di rendere più funzionale la stessa cattedra.
Come la situazione delle Cattedre Orario Esterna può migliorare
Nei singoli Contratti Integrativi Regionali sono indicate le modalità di ottimizzazione di queste cattedre. Spetta agli Uffici Scolastici Regionali specificare requisiti, modalità e tempistiche di presentazione delle istanze. Quindi, tocca ai diretti interessati il monitoraggio dei rispettivi siti.
Inoltre, i docenti interessati hanno la possibilità di completare l’orario di servizio anche nella stessa scuola di titolarità, nel caso in cui ci siano disponibilità orarie anche in organico di fatto.
Secondo la disposizione dell’articolo 2/6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23, in seguito all’intesa del 16 giugno 2022 tra MI e OO.SS.) il docente titolare su una cattedra orario esterna completa l’orario nella scuola di titolarità:
- nel caso in cui nella stessa scuola vi sia disponibilità di ore anche se parziale;
- a condizione che si possa mantenere l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento.
Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità dovrà occuparsi di formalizzare il provvedimento. Per il CCNI non è previsto che il docente interessato presenti alcuna domanda.
Questa disposizione è molto più favorevole per il docente, anche se devono esserci le condizioni per poterla realizzare.