Graduatoria di istituto, continuità di servizio

Continuità di servizio

Nella graduatoria interna di istituto viene valutata anche la continuità di servizio nella scuola.  

La continuità di servizio è valutata a condizione che il servizio sia svolto continuativamente nella stessa scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto o nella stessa classe di concorso (nel caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado), e che il servizio sia svolto sullo stesso tipo organico di titolarità. 

La continuità di servizio è valutata in modo diverso a seconda che si tratti di trasferimenti o passaggi di ruolo/cattedra. 

Continuità di servizio

Nel caso della graduatoria interna dell’istituto, essa è valutata in base al servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella stessa scuola di attuale titolarità o di incarico triennale. 

La continuità di servizio non è interrotta in caso di assenze per malattia, incarico di presidenza di scuole secondarie, esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici. Non si interrompe neppure nei casi di: 

  • assegnazione provvisoria, 
  • assegnazione su cattedre sperimentali, 
  • utilizzazione, 
  • mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento, 
  • fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità, 
  • dimensionamento della rete scolastica e in altri casi specifici. 

Tuttavia, la continuità di servizio si interrompe in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo, di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa, di trasferimento con domanda di mobilità volontaria e passaggio di ruolo/cattedra, di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale e in altri casi specifici.

Non è chiaro se l’anno di immissione in ruolo su sede provvisoria sarà conteggiato come continuità di servizio.

Gli ultimi anni scolastici

Prima, però, facciamo un excursus per ricordare come è cambiata, nel corso del tempo, la modalità di assegnazione della sede di titolarità ai docenti neo immessi in ruolo. Che, tra l’altro è uno dei principali criteri di valutazione della succitata continuità.

I docenti che sono stati immessi in ruolo fino all’anno scolastico 2015/2016, sono stati assunti su sede provvisoria e, l’anno scolastico seguente, hanno ottenuto la sede di titolarità, presentando la domanda di mobilità.

Nel caso in cui non avessero ottenuto il trasferimento su alcuna delle preferenze espresse, essi erano trasferiti d’ufficio nella provincia di assunzione, ottenendo così la sede di titolarità.

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo dall’anno scolastico 2016/2017 in poi, a seguito delle disposizioni riportate alla legge n. 107/2015, i docenti sono stati assunti anche su sede definitiva.

Per essere più specifici:

Fino all’anno scolastico 2018/2019:

  1. i neoassunti erano assegnati ad un ambito territoriale di titolarità (ambito della provincia di immissione in ruolo)
  2. poi venivano individuati dal dirigente scolastico di una delle scuole del predetto ambito
  3. stipulavano un contratto triennale
  4. la titolarità era sull’ambito e non su scuola.

Dall’anno scolastico 2019/2020:

  1. superamento degli ambiti e del procedimento di individuazione diretta da parte del dirigente scolastico
  2. i neo immessi in ruolo sono assunti in una delle scuole disponibili in via definitiva
  3. conseguente attribuzione della titolarità su scuola e non più su ambito.

Si fa notare che l’anno scolastico precedente, prima delle disposizioni del Decreto Legge 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022, ai neoassunti degli anni scolastici 2021/2022 e 2020/2021 è concesso di presentare domanda di mobilità per ottenere la sede di titolarità. Tuttavia, questa disposizione contenuta nel CCNI 2022/25 non è più applicabile, come specificato nell’Ordinanza Ministeriale n. 36/2023.

Graduatoria interna e continuità di servizio

La continuità di servizio è valutata già dal primo anno nella graduatoria di istituto. Nella graduatoria, inoltre, si valuta anche la continuità nel comune. 

Nella tabella A allegata al CCNI 2022/2025 è chiaramente riportato:

  • Per ogni anno di servizio nella scuola di titolarità e nel medesimo tipo di posto o classe di concorso sono attribuiti 2 punti entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio.
  • Per ogni anno di servizio nel comune di titolarità, del medesimo tipo di posto o classe di concorso, sono attribuiti 1 punto.

Per la valutazione delle continuità di servizio nella scuola per gli anni considerati devono concorrere alla titolarità nel tipo di posto o classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o il plesso di titolarità.

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