L’indennità per ferie e relax non goduti

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Ferie e relax non goduti: ai docenti spetta sempre l’indennità? Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche il docente deve poter godere del periodo di ferie. 

Per il resto dell’anno scolastico i docenti possono fruire di un limitato periodo di ferie, subordinatamente alla possibilità di essere sostituiti con altro personale in servizio nella stessa sede. 

Tuttavia, per i precari tutto ciò non è sempre scontato. Si tratta di docenti che vengono licenziati alla fine dell’anno scolastico per poi essere riassunti all’inizio dell’anno successivo. 

Ecco perché ci sono delle differenze rispetto a un docente di ruolo

E queste diversità, seppur inammissibili in qualsiasi ambito le si consideri, fino a poco tempo fa si rispecchiavano anche nella spinosa questione delle ferie.

Il diritto alle ferie e il diritto all’indennità sostitutiva sono inderogabili. La Corte di Cassazione ha emesso una nuova ordinanza (n. 14268/2022) che chiarisce come il docente con contratto a termine non può perdere questo diritto solo perché non ne ha fatto richiesta. Quindi, per ferie e relax non goduti ai docenti spetta comunque la relativa indennità.

Tutto ciò sulla base dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

L’indennità per ferie e relax non goduti. L’opinione della Corte Suprema

Secondo la Suprema Corte, questi principi non si oppongono a una normativa nazionale che tratti la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto. 

Purché il docente che ha perso il diritto alle ferie abbia avuto, effettivamente, la possibilità di esercitare tale diritto.

Motivo per cui, il datore di lavoro deve assicurarsi che sia messo nella possibilità di esercitare questo diritto. Infatti, il suddetto datore di lavoro è specificatamente tenuto a mantenere una concreta e piena trasparenza nei rapporti collaborativi col docente. Si sottolinea l’importanza di informare, o addirittura sollecitare, il docente in tempo utile, per potergli garantire le ferie dovute e poter fare in modo di apportare all’interessato il relax per cui esse sono volte, secondo la Costituzione.

Nel caso il docente non fruisse delle ferie che gli spettano, esse andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato alla cessazione del rapporto di lavoro.

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