Le novità della Riforma del reclutamento docenti

Riforma del reclutamento docenti

Entro il 29 giugno (pena la decadenza) il Parlamento si dovrà pronunciare in merito agli oltre 300 emendamenti relativi a  richieste di modifica del testo abbattutisi sul decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile nell’ambito del maxi decreto del PNRR, continua, infatti, a far discutere. Sotto accusa, nello specifico, la riforma della formazione iniziale e continua e il reclutamento dei docenti. In questi giorni, intanto, il tutto è al vaglio delle commissioni congiunte del Senato – 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) -, alle quali tocca l’esame iniziale del testo. Il testo sarà votato in aula molto probabilmente oggi, 22 giugno, con il Governo che ha già posto la questione di fiducia per evitare brutte sorprese. Poi toccherà alla Camera pronunciarsi in merito, forse senza ulteriori modifiche. Ma vediamo quali sono le novità della Riforma del reclutamento. 

Decreto legge n. 36/2022. Le novità della Riforma del reclutamento: le prove concorsuali

L’impalcatura originale del provvedimento è rimasta pressoché invariata. Tuttavia, l’accordo tra i vari partiti della coalizione trasversale di maggioranza ha prodotto alcune significative modifiche. A partire proprio dalle prove concorsuali, che non saranno più basate su prove scritte con crocette, bensì su quesiti a risposta aperta. Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, l’accesso alla prova scritta può essere concesso anche a coloro che supereranno una prova preselettiva. Quest’ultima dovrà accertare non solo le conoscenze disciplinari, ma anche le compe­tenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento. Eventualmente anche attraverso un test specifi­co.

L’abilitazione all’insegnamento

Conditio sine qua non per accedere al concorso è il conseguimento dell’abilitazione. Per conseguire quest’ultima è previsto un percorso di formazione iniziale per il conseguimento di 60 CFU/CFA. Da svolgere, nel caso, anche durante il percorso di studi universitari. Alla fine è prevista una prova finale che comprende una prova scritta e una lezione simulata. Si tratterà, ad ogni modo, di percorsi a numero chiuso che terranno conto del fabbisogno di docenti nel triennio successivo. Il tutto per garantire anche una selettività delle procedure concorsuali ed evitare un’inutile consistenza numerica che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbire.

Decreto legge n. 36/2022. Le novità della Riforma del reclutamento: fase transitoria

La riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti prevede anche una fase transitoria. Fino al 31 dicembre 2024, infatti, potranno partecipare al concorso ordinario anche coloro che, avendo il titolo di studio necessario, abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA (una parte dei quali da tirocinio diretto). Per loro è prevista la possibilità di conseguire i crediti mancanti in un secondo momento. Un’altra eccezione riguarda coloro che conseguiranno i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022. Anche per loro è prevista la possibilità di partecipare al concorso fino al 31 dicembre 2024. 

Decreto legge n. 36/2022. Le novità della Riforma del reclutamento: docenti con 3 anni di servizio

É, inoltre, consentita la partecipazione al concorso anche agli aspiranti docenti che, in possesso dei titoli di studio previsti, abbiano svolto almeno 3 anni di servizio. Anche non continuativi, ma di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Presso le istituzioni scolastiche statali e, comunque, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso. Il tutto, ovviamente, nei cinque anni precedenti. Gli stessi, una volta superato il concorso, sottoscriveranno un contratto annuale con l’obbligo di acquisire almeno 30 CFU/CFA. Solo poi potranno essere assunti a tempo indeterminato e svolgere l’anno di prova prima della tanto sospirata immissione in ruolo. 

Riconoscimento 24 CFU e abilitazione su altra classe di concorso

Fin dalla pubblicazione del decreto legge n. 36/2022 in molti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato dei 24 CFU/CFA. Ebbene, gli stessi verranno riconosciuti come requisito di accesso al concorso. Resta, tuttavia, l’obbligo di acquisire almeno 10 CFU/CFA attraverso un tirocinio diretto. 

I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o di specializzazione sul sostegno possono acquisire l’abilitazione in un’altra classe di concorso acquisendo 30 CFU/CFA. Di questi, però, 20 devono far riferimento all’ambito delle metodologie e tecnologie didatti­che applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA al tirocinio diretto.

Decreto legge n. 36/2022. Le novità della Riforma del reclutamento: assunzione dalle GPS (I fascia) per posto di sostegno

Le immissioni in ruolo degli insegnanti di sostegno possono avvenire anche attraverso lo scorrimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Affinché questo avvenga, tuttavia, devono verificarsi determinate condizioni: esaurimento delle graduatorie dei concorsi, completamento delle assunzioni ordinarie e della call veloce. 

Decreto legge n. 36/2022. Le novità della Riforma del reclutamento: concorso riservato per gli insegnanti di religione cattolica

Oltre al concorso ordinario, sarà utilizzata anche una procedura straordinaria per la copertura del 50% dei posti riservata agli insegnanti di religione cattolica. A patto che gli stessi abbiano svolto almeno 36 mesi di ser­vizio nelle scuole statali nella specifica classe di concorso. Altri requisiti previsti sono: il possesso del titolo previsto dai punti 4.2.e 4.3 del DPR 175/2012 e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario dio­cesano territorialmente competente. Tale procedura punta a coprire il 50% dei posti vacanti e disponibili relativi al triennio scolastico 2022/2023-2024/2025. Nonché per gli anni successivi, fino al totale esaurimento di tutte le graduatorie di merito. 

Decreto legge n. 36/2022. Le novità della Riforma del reclutamento: inserimento idonei nelle graduatorie di merito concorso ordinario secondaria

E’ prevista, infine, l’integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari, comprese quelle per la scuola secondaria, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto (o superato) il punteggio minimo previsto. Il tutto, ovviamente, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente

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