Malattia docenti: come funziona?

Malattia docenti

Tra i diritti presenti all’interno della scuola per i propri lavoratori vi è la malattia docenti. Ma come funziona? Un elemento essenziale che va riconosciuto a tutti i dipendenti che sono costretti a ricorrervi per motivi di forza maggiore.

Ecco perché bisogna affrontare con dovizia di particolari un argomento così tanto delicato e, al medesimo tempo, di primaria importanza.

Malattia docenti: cos’è

Non tutti saprebbero rispondere in maniera approfondita alla richiesta di spiegazioni sulla malattia docenti. Risulta, pertanto, necessario chiarire immediatamente che cos’è questo diritto e come espletarlo in ogni sua funzione.

Per prima cosa, la malattia docenti permette di conservare il contratto di lavoro intatto nonostante l’assenza del dipendente in questione. Naturalmente, la mancata operatività deve essere giustificata in maniera adeguata.

Se un professore incorre in una malattia che lo costringe ad allontanarsi dai suoi compiti, egli è tenuto ad avvisare immediatamente l’istituto presso cui opera. Il suo posto di lavoro, in ogni caso, non può essere eliminato o trasferito in maniera definitiva a terzi. Esso viene, quindi, conservato per la durata di 18 mesi.

Per fare in modo che lo stato di malattia venga riconosciuto come tale, il dipendente è tenuto a recarsi da un medico che ne riconosca la gravità.

Docenti di ruolo

Per attestare la malattia docenti, colui che ne è affetto deve seguire alcuni passaggi fondamentali. Per prima cosa è necessario sapere che il certificato medico è reso obbligatorio nel caso in cui l’assenza sia superiore ai dieci giorni consecutivi.

Vi è anche da dire che tale diritto si presenta strutturato in maniera differente a seconda di chi lo richieda. Vi sono, infatti, differenze tra professori con contratto a tempo indeterminato e non.

I docenti di ruolo, ovvero assunti a tempo indeterminato, hanno a propria disposizione 18 mesi di malattia da adoperare nell’arco di un triennio. La malattia docenti, in questo caso, presenta anche la possibilità di avere la piena retribuzione su base mensile.

Questo vale, infatti, per i primi 9 mesi di allontanamento dal posto di lavoro. Lo stipendio passerà al 90% per i seguenti 3 mesi e al 50% per i restanti 6 mesi di assenza.

Docenti a tempo determinato

La situazione si presenta leggermente diversa per i docenti a tempo determinato. Per il primo mese di allontanamento, infatti, questo tipo di insegnanti avranno il 100% del proprio stipendio. Per il secondo e il terzo mese, invece, esso verrà abbassato al 50%.

L’impiegato assunto a tempo determinato non può, quindi, superare questa soglia di assenze, ovvero 3 mesi. I supplenti convocati dal dirigente scolastico, infine, non possono affatto oltrepassare il mese di allontanamento dal lavoro e la loro retribuzione si attesta al 50%.

A dare maggiori informazioni a riguardo, in ogni caso, ci pensa l’articolo 71 del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008. Ivi, infatti, si parla di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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