Mobilità docenti punteggio per le esigenze di famiglia

Mobilità docenti punteggio

Nella mobilità docenti il punteggio si valuta in maniera diversa secondo la tipologia di trasferimento richiesto.

Il punteggio per la mobilità dei docenti per il 2023 sarà valutato in base ai criteri descritti nelle tabelle di valutazione dei titoli dell’allegato 2 del CCNI.

Mobilità docenti punteggio

La Tabella A viene utilizzata per i trasferimenti, mentre la Tabella B per la mobilità professionale. 

Esistono alcune differenze tra le due tabelle per quanto riguarda la valutazione delle esigenze di famiglia, il punteggio per il servizio pre-ruolo, i titoli valutabili e la cumulabilità dei punteggi. 

Sia per la mobilità territoriale che per quella professionale, i titoli vengono considerati entro il termine previsto dall’Ordinanza ministeriale.

La mobilità territoriale e professionale prevedono diversi tipi di punteggi per i titoli culturali e l’anzianità di servizio. Tuttavia, solo la mobilità territoriale prevede dei limiti massimi di punteggio. 

Le esigenze di famiglia si valutano soltanto nella mobilità territoriale, eccetto un solo caso.

Le domande di mobilità volontaria possono essere presentate nel periodo compreso tra il 6 e il 21 marzo 2023. Così si legge nell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale che si occupa di disciplinare la mobilità per l’anno scolastico 2023/2024 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/2025.

Le domande si presentano telematicamente tramite Istanze Online.

Fasi della mobilità dei docenti

Le operazioni di mobilità si svolgono in tre fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

In ognuna delle fasi i docenti possono partecipare ai movimenti in base alle precedenze di cui fruiscono i punteggi assegnati.

I punteggi sono derivanti dall’anzianità di servizio, dai titoli generali e dalle esigenze di famiglia.

I punteggi sono attribuiti: 

  • Per i trasferimenti del personale docente ed educativo, si fa riferimento alla Tabella A Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, che è allegata al CCNI 2022/25. Questa tabella viene utilizzata anche per la graduatoria interna di istituto, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.
  • Per i passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, si fa riferimento alla Tabella B Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo, che è anch’essa allegata al CCNI 2022/25.

Mobilità docenti punteggio esigenze di famiglia 

Per quanto riguarda la mobilità professionale e cioè i passaggi di ruolo o cattedra, essa non valuta le esigenze di famiglia.

Infatti, nella sezione A2 della Tabella A possiamo leggere che vengono assegnati:

  • Punti 6: Ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.
  • Punti 4: Ogni figlio di età inferiore a sei anni.
  • Punti 3: Ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.
  • Punti 6: Cura e assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

Eccezione

C’è una sola eccezione al riguardo. Le esigenze di famiglia non sono valutate nella prima fase della mobilità, ossia nell’ambito dei trasferimenti all’interno del comune di titolarità. Come si legge nel punto 2 Effettuazione della prima fase dell’Allegato 1 al CCNI 2022/2025.

Sono, invece, valutati i soli elementi della sezione A1 e A3 rispettivamente relativi all’anzianità di servizio e ai titoli generali. La sezione A2, che invece riguarda le esigenze di famiglia, non è proprio menzionata. Infatti, nei trasferimenti nell’ambito del comune di titolarità non sono valutate.

Anche il personale trasferito nell’ultimo decennio che chiede il rientro nel comune di precedente titolarità, ha limitazioni nella valutazione delle esigenze di famiglia. 

In particolare, le preferenze riferite alla sola istituzione scolastica o circolo di ex-titolarità prendono in considerazione solo la scuola di precedente titolarità e non tengono conto delle esigenze familiari. 
Le esigenze di famiglia sono prese in considerazione solo per le preferenze che non riguardano la scuola di precedente titolarità.

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