Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2022/2023, posti disponibili

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2022/2023

Tutti i docenti che sono interessati alle assegnazioni provvisorie o utilizzazione possono presentare le domande dal 20 giugno al 4 luglio tramite Istanze Online.

In molti si stanno chiedendo quali sono i posti disponibili per tali operazioni e se sia possibile scambiare la cattedra o il posto con il proprio coniuge. 

L’Assegnazione Provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti in possesso di particolari requisiti, compresi coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, in deroga a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019.

Motivazioni relative alla Assegnazioni Provvisorie

I motivi per cui un docente possa chiedere l’assegnazione provvisoria sono:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile oppure al convivente, compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Le domande di utilizzazione riguardano i docenti in soprannumero o esubero. 

Posti utilizzabili

Per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è possibile utilizzare sia i posti dell’organico, sia quelli dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto.

I posti utilizzabili quindi sono:

  • posti dell’organico dell’autonomia rimasti vuoti al termine delle operazioni di mobilità e immissione in ruolo dell’anno scolastico 2022/2023;
  • posti derivanti dall’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazione di fatto;
  • posti di sostegno in deroga, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010;
  • posti disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale;
  • posti liberi o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65, della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale);
  • posti o cattedre derivanti dall’abbinamento di ore residuate nella scuola secondaria di I e II grado (sia nella stessa che in altra istituzione scolastica), con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento;
  • posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4/6 del D.lgs. 61/2017 e all’art. 8/4 del D.P.R. 88/2010

Scambio tra coniugi

IL CCNI prevede la possibilità che i coniugi possano scambiarsi la cattedra o il posto. Quindi, che possano anche scambiarsi l’istituzione scolastica di servizio. 

Ovviamente, lo scambio fra coniugi deve avvenire tra coniugi titolari nella stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Il CCNI riporta alla contrattazione regionale la regolamentazione dello scambio, motivo per cui gli interessati dovranno attenzionare la pubblicazione del contratto regionale per poter conoscere le modalità tramite le quali si può effettuare il medesimo scambio. 

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