Coloro che desiderano gestire meglio i propri ritmi lavorativi potrebbero fare richiesta di part-time, possibile sia per docenti e sia per personale ATA.
Il lavoro a tempo parziale è un’opzione prevista dalle Ordinanze Ministeriali n. 446/97 e n. 55/98.
L’OM prevede una disciplina apposita per chi vive condizioni di disagio dovute a particolari patologie oncologiche o in presenza di soggetti disabili.
Quasi tutto il personale scolastico può fare la richiesta del lavoro a tempo parziale. Da questo tipo di rapporto lavorativo sono esclusi soltanto i Dirigenti scolastici ed i direttori DSGA. Fare richiesta di part-time è possibile sia per i docenti e sia per il personale ATA.
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SOMMARIO
ToggleChi può fare richiesta per lavoro part-time
Perciò, possono richiedere questo tipo di trasformazione le seguenti categorie di personale di ruolo:
- docenti di ogni ordine e grado;
- personale ATA;
- personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative;
- personale della scuola utilizzato in altri compiti ex art. 23 C.C.N.L. 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità.
Eccezioni per lavoro part-time docenti
L’articolo 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 446/97 prevede che:
- non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale in classi di scuole primarie o sezioni di scuola dell’infanzia dove l’insegnamento deve essere svolto da un unico docente.
- Per i docenti di scuola secondaria di I e II grado, titolari su classi di concorso che comprendono più discipline, la fruizione del part-time deve essere compatibile con il monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso. I Dirigenti, sentito il Collegio docenti, individuano le modalità di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione dell’orario, garantendo l’unicità del docente in ogni classe e in uno o più degli insegnamenti della cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
- I docenti di sostegno in regime di part-time non possono essere assegnati a posti che richiedono interventi di sostegno su singoli alunni per più della metà dell’orario settimanale obbligatorio di insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
- Gli insegnanti di scuola dell’infanzia part-time non possono essere assegnati alle sezioni che funzionano solo al mattino, per garantire l’unicità dell’insegnante per sezione. Tuttavia, nelle sezioni che funzionano dalle 8 alle 10 ore giornaliere, può essere prevista l’applicazione del part-time limitatamente a una delle due insegnanti assegnate alla sezione.
Rimangono, inoltre, esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale anche gli insegnanti, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori dei conservatori di musica e delle Accademie.
È previsto un orario settimanale di 12 ore per l’attività educativa, compresa eventuale assistenza notturna. Inoltre, si aggiungono altre 3 ore relative agli impegni funzionali all’attività educativa con riferimento al rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo.
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Personale educativo
Per quanto riguarda il personale educativo, il rapporto a tempo parziale dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali. In questa maniera non si escluderà nessuna delle incombenze spettanti.
Bisognerà garantire almeno 2 giorni lavorativi settimanali nel momento in cui è incluso il servizio di assistenza notturna ai convittori.
L’articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell’anno è autorizzata in base alla progettazione educativa.
Part-time personale ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, il part-time non potrà prevedere una prestazione di servizio inferiore alle 18 ore settimanali.
Il rapporto di servizio a tempo parziale si attuerà, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
Presentazione delle domande part-time docenti e ATA
La scadenza della presentazione della domanda è fissata al 15 marzo. Si tratta di una scadenza annuale che è stata fissata dalla circolare dell’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/02/1998. Ha valenza la data di assunzione a protocollo della scuola.
La domanda deve essere presentata attraverso il Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito territoriale competente. La domanda deve anche dichiarare l’anzianità di servizio e i titoli di precedenza, se presenti. Una volta ottenuto il trasferimento o il passaggio, il richiedente deve confermare la domanda di tempo parziale e rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e alla classe di concorso, se necessario.
Il part-time ha la durata di due anni scolastici. Alla fine dei due anni se si decide di continuare con il part-time non sarà necessario richiedere una proroga, a meno che nel contratto non sia stata indicata una data di scadenza.
Invece, bisognerà fare richiesta di tornare al rapporto di lavoro a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, sarà possibile presentare domanda di trasformazione in rapporto a tempo pieno, a condizione che vi siano motivazioni valide e che sia disponibile il numero di posti a tempo pieno nella provincia per l’anno scolastico in questione.
Ci sono 3 casi che possono verificarsi:
- personale già impiegato con contratto part-time da almeno due anni che desidera tornare a lavorare a tempo pieno a partire dal 1° settembre. È necessario presentare una richiesta formale entro il 15 marzo. In caso contrario, si intende che si conferma il rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Personale che intende modificare la propria prestazione lavorativa, ovvero il numero di ore settimanali o il tipo di orario (orizzontale o verticale).
- Personale che richiede per la prima volta di trasformare il proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale.