In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del DPCM 60 CFU e del conseguente avvio dei percorsi formativi abilitanti, cosa ne sarà degli aspiranti docenti senza i 24 CFU e senza 3 anni di servizio presso le scuole statali negli ultimi 5 anni?
Un interrogativo che accompagna le riflessioni e le paure di migliaia di docenti fin dall’approvazione della nuova Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti. Se è vero che la strada per gli aspiranti docenti si è arricchita di nuove opportunità proprio grazie ai cambiamenti nel sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria, è altrettanto vero che molti aspetti sono ancora in attesa di essere chiariti.
SOMMARIO
ToggleRiforma Bianchi: il quadro legislativo
Le norme fondamentali che governano il nuovo sistema scolastico sono contenute all’interno di un ben definito quadro legislativo che ne delineano in maniera puntuale la struttura:
- D.lgs. 59/2017;
- DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021);
- DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022);
- DL n. 75/2023.
Una volta che la cosiddetta Riforma Bianchi sarà a pieno regime (dopo la fase transitoria prevista fino al 31.12.2024), il nuovo sistema di reclutamento dei docenti sarà così strutturato:
- percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA;
- Concorso annuale (i cui requisiti di accesso prevedono: abilitazione oppure 3 anni di servizio – anche non continuativi – presso le scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per cui si partecipa);
- periodo di prova in servizio (un anno) con test finale e valutazione conclusiva.
Riforma Bianchi: la fase transitoria e il percorso abilitante 30 CFU
La nuova Riforma del reclutamento dei docenti prevede anche una fase transitoria, che durerà fino al 31.12.2024. E che prevede, oltre ai requisiti di accesso relativi al possesso dell’abilitazione all’insegnamento e ai 3 anni di servizio, anche i seguenti:
- laurea + 24 CFU/CFA (purché conseguiti entro il 31/10/2022);
- laurea + 30 CFU/CFA (o iscrizione al percorso abilitante 30 CFU/CFA);
- diploma per gli ITP.
E proprio durante la fase transitoria sono in programma due importanti procedure concorsuali. Si tratta del Concorso straordinario ter 2023 (il cui bando è atteso entro settembre) e del concorso ordinario in programma nel 2024. In particolare, quest’ultimo sarà bandito solo dopo l’avvio del percorso abilitante 30 CFU. E questo in modo tale da permettere la partecipazione al concorso degli aspiranti docenti privi dell’abilitazione e dei 24 CFU.
Percorso abilitante 30 CFU: il concorso per i neolaureati senza 24 CFU
Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, risulta pertanto evidente che gli aspiranti docenti che non hanno conseguito i 24 CFU entro il 31.10.2022 e che non hanno accumulato 3 anni di servizio (anche non continuativi) presso le scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per cui si partecipa, non potranno accedere al Concorso straordinario ter. Il possesso della sola laurea non è, infatti, sufficiente.
L’esclusione dalla prima delle due selezioni previste nella fase transitoria era, del resto, ampiamente prevista. E a nulla sono valse, nei mesi scorsi, le richieste dei sindacati di riaprire momentaneamente i corsi dei 24 CFU.
Tuttavia, la seconda procedura concorsuale offre opportunità alternative. Gli aspiranti docenti che rientrano in questa categoria potranno procedere all’iscrizione al percorso abilitante 30 CFU/CFA. Che permetterà loro di partecipare al concorso con riserva di ottenimento del titolo. Tale partecipazione è, però, subordinata all’iscrizione entro il termine di presentazione delle domande di concorso.
Al di là di questa opportunità, i docenti che non soddisfano i requisiti iniziali avranno ulteriori opzioni dopo la fase transitoria, a partire dal 1° gennaio 2025. Potranno, infatti, accedere ai percorsi di 60 CFU, conseguire l’abilitazione necessaria e, quindi, partecipare ai futuri concorsi.