Mobilità ATA indicazioni per gli assistenti tecnici

Mobilità assistenti tecnici

Il personale ATA di ruolo può presentare domanda di mobilità relativa al prossimo anno scolastico dal 17 marzo al 3 aprile. Sono indicati nell’ordinanza ministeriale n. 36 dell’1 marzo 2023 termini e indicazioni relativi. L’articolo 26 della suddetta ordinanza si riferisce alla mobilità per gli assistenti tecnici.

La procedura di mobilità ATA consiste nel trasferimento di sede o ruolo del personale ausiliario, tecnico e amministrativo con contratto a tempo indeterminato. 

La domanda di mobilità ATA 2023/2024 è telematica e va compilata e inoltrata sul portale web del Ministero, nella sezione dedicata alle Istanze on line

Le operazioni di mobilità territoriale o professionale ATA si svolgono ogni anno e sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

Date relative alla mobilità ATA

Il personale ATA di ruolo appartenente al ruolo provinciale può presentare la domanda di mobilità 2023/24. 

Il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è fissata all’11 maggio 2023.

La pubblicazione dei movimenti è, invece, stabilita per l’1 giugno 2023.

Fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è possibile la revoca della domanda. Perciò, è possibile revocare la domanda fino all’1 maggio.

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, il personale scolastico può comunque presentare la propria richiesta entro 5 giorni dalla nomina. A condizione che questa sia effettuata entro i termini stabiliti per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (11 maggio).

Mobilità degli assistenti tecnici

I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disponibili sulla base della tabella di corrispondenza aree laboratori-titoli 

Il possesso dei titoli di accesso richiesti per le prescritte patenti deve essere documentato solo nel caso in cui si presenti una richiesta di trasferimento per aree diverse da quella del laboratorio di titolarità.

Impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore

Il personale che si trova in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per poter accedere ad uno dei laboratori inclusi nell’area imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore (codice AR05) deve possedere anche il titolo di conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro (codice RRGA).

Impianti termici e termotecnica – macchine a fluido

Per quanto riguarda i laboratori conduzione e manutenzione impianti termici (H07) e termotecnica e macchine a fluido (I60) che fanno parte dell’area meccanica riconosciuta dal codice AR01 possono avere accesso gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-laboratori-titoli.

Laboratorio conduzione e manutenzione di autoveicoli

Invece, al laboratorio conduzione e manutenzione di autoveicoli (I32), che appartiene all’area meccanica (AR01), possono accedere soltanto gli assistenti tecnici in possesso della patente di guida D. Ovviamente, la suddetta patente deve essere abbinata alla relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle che corrispondono ad aree-laboratori-titoli.

Laboratori di informatica

Per quanto riguarda il laboratorio di informatica (T72) che fa parte dell’area elettronica ed elettrotecnica (AR02) istituito presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, applicando l’articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti si effettuano in base all’ordine indicato dalle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, nel caso siano state richieste più aree, ovviamente fermo restando il possesso di titoli di studio specifici.

La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche comprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità

Validità delle qualifiche

Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici sono considerati validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845/1978

Sarà l’ufficio territorialmente competente a valutare se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato. 

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati in seguito alla partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale è richiesto il trasferimento.

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