Concorso TFA

Concorso TFA

Il concorso TFA è atteso con impazienza da quanti vogliano diventare insegnanti di sostegno. Il Tirocinio Formativo Attivo, infatti, è l’unico modo per ottenere tale abilitazione.

Esso si palesa come una specializzazione a stampo universitario e a numero chiuso. Ciò implica la necessità di dover possedere determinati titoli di accesso. Appurato ciò, gli aspiranti docenti di sostegno dovranno affrontare delle prove preliminari.

Solo il loro corretto superamento assicurerà la frequentazione del TFA Sostegno. Un percorso ricco di insidie, ma che risulta essere essenziale nella scuola italiana.

Infatti, l’insegnante di sostegno è il garante della didattica inclusiva. La sua prima comparsa la si ebbe nella Legge n. 517 del 4 agosto 1977

Nel corso degli anni la normativa si è sviluppata esattamente come i compiti del professionista ivi trattato. Conoscere i meandri del concorso TFA, dunque, è essenziale per chiunque voglia intraprendere tale percorso.  

Il docente di sostegno aiuta lo studente con disabilità, e non solo, a prendere parte attiva alle lezioni in classe. Infatti, egli deve tutelare il diritto allo studio di chi presenta una o più fragilità.

Come funziona il concorso TFA

Quindi, come funziona il concorso TFA? Una domanda che merita la giusta risposta. Il Tirocinio Formativo Attivo ha visto la propria nascita attraverso il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

I criteri e le modalità della sua attuazione, però, sono da riscontrare nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. Qui, infatti, sono rinvenibili tutte le debite informazioni.

Questo percorso formativo ha la durata di un anno scolastico. Per la precisione, esso si dilata nell’arco di 8 mesi. Durante tale periodo, i partecipanti sono obbligati ad acquisire 60 CFU.

I criteri formativi in questione, inoltre, hanno una ripartizione ben precisa. Essa si compone nel seguente modo:

  • 36 CFU per le lezioni;
  • 9 CFU per i diversi laboratori;
  • 6 CFU per il tirocinio diretto;
  • 3 CFU per il tirocinio indiretto con le TIC;
  • 3 CFU per il tirocinio indiretto;
  • 3 CFU per la prova finale.

La prova finale è l’ultimo passo da fare per raggiungere l’abilitazione nel campo. Quest’ultima è imprescindibile per svolgere il concorso nazionale per l’ottenimento del ruolo a tempo indeterminato.

Prima di poter intraprendere tutto questo, però, ci sono alcuni passaggi da compiere. Infatti, la prima cosa da fare è analizzare i requisiti di accesso al TFA Sostegno.

Solo in una fase successiva si possono intraprendere i test preliminari. Il loro scopo è quello di selezionare i candidati adeguati a seguire l’anno formativo. 

Tutta questa procedura è indispensabile per avere personale preparato in un campo tanto importante dell’istruzione italiana.

Requisiti di accesso

I requisiti di accesso al concorso TFA sono molteplici. Essi si distinguono anche in base all’ordine e grado della scuola di destinazione.

In ogni caso, per avere delle delucidazioni in merito si può fare affidamento sul Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019. Tale documento si sofferma sulle disposizioni relative alla specializzazione sul sostegno.

Nell’articolo n. 3 si analizzano i requisiti di ammissione al concorso TFA e l’articolazione dello stesso percorso. 

All’interno della scuola dell’infanzia e di quella primaria, i candidati devono avere uno tra i seguenti titoli:

  • l’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima deve essere scaturita dalla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. In alternativa, è valido anche un documento analogo conseguito all’estero e riconosciuto successivamente in Italia;
  • il diploma magistrale abilitante acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002. Sono ritenuti altresì legittimi il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione, e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali. Anche qui è valido un analogo titolo estero riconosciuto in maniera postuma nel territorio nazionale.

Per accedere al TFA Sostegno per le scuole secondarie di I e II grado bisogna fare tutt’altro discorso. I titoli da presentare sono da scegliere tra i seguenti:

  • l’abilitazione su una specifica classe di concorso;
  • la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, con accesso ad almeno una specifica classe di concorso, in aggiunta ai 24 CFU per l’insegnamento.

Requisiti di accesso ITP per il TFA Sostegno

Gli insegnanti tecnico pratici sono l’ultima categoria da analizzare in tale contesto. La loro opera si palesa proprio negli istituti tecnico-pratici. Possono lavorare in queste scuole proprio tramite un diploma della medesima natura.

Le classi di concorso degli ITP sono ben definite. Il merito è da attribuire al Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016.

In particolar modo, si deve prestare attenzione alla Tabella B allegata a suddetta normativa. Bisogna, quindi, avere accesso a una specifica classe di concorso. Solo in questo modo si ha l’opportunità di aderire al concorso TFA.

In ogni caso, fino al 2024, gli ITP potranno prendere parte al TFA Sostegno col solo diploma. A seguito dell’anno menzionato, però, le cose muteranno.

Spetta al Decreto-Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 snocciolare i nuovi requisiti che verranno richiesti a tale categoria. Dopo la data indicata, infatti, bisognerà avere quanto segue: 

  • la laurea di primo livello, anche conosciuta come laurea triennale. In alternativa può risultare valido un titolo equipollente o equiparato;
  • i 24 CFU/60 CFU ottenuti in forma curriculare aggiuntiva o extra-curricolare. Le discipline prese in esame sono quelle antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Inoltre, risulta essere obbligatorio coprire almeno tre tra i quattro ambiti disciplinari di Pedagogia, Psicologia, Antropologia e Metodologie e Tecnologie didattiche.

Prove preliminari concorso TFA

Dopo aver appurato di possedere i titoli adatti, gli aspiranti professori di sostegno possono partecipare alle prove preliminari. Esse sono elencate e descritte nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. Esse sono:

  • prova preselettiva;
  • prova scritta;
  • prova orale.

Esse devono appurare le capacità argomentative dei partecipanti. Devono anche dimostrare di sapere adoperare in maniera corretta la lingua italiana. Infine, devono avvalorare anche:

  • le competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • le competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • le competenze su creatività e pensiero divergente;
  • le competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prima di tali verifiche, la preselettiva, si struttura sulla base di 60 domande a risposta multipla. Di esse, ben 20 scandagliano le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

L’esame ha una durata di 2 ore. Infine, il punteggio viene fornito secondo i seguenti criteri:

  • 0,5 punti per la risposta corretta;
  • 0 punti per la risposta errata;
  • 0 punti per la risposta non data.

Per il test scritto ci sono i medesimi argomenti di quella precedente. Ivi, però, si hanno a disposizione unicamente risposte aperte. Così il candidato ha l’opportunità di parlare nei dettagli di quanto richiesto.

Infine, nella verifica orale i partecipanti devono esporre anche le proprie motivazioni. Così facendo possono far comprendere alla commissione l’importanza che ha per loro questo lavoro tanto delicato.

Per le ultime due prove c’è un punteggio minimo da raggiungere. Esso si attesta a una votazione di 21/30.

Chi non sostiene le prove di accesso

Alcuni soggetti sono esentati dal sostenere le prove di accesso. Il Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019 parla di alcuni di loro.

Sono ammessi in soprannumero coloro che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Non è, però, finita qui. Infatti, bisogna tenere conto di un’ulteriore normativa. Si sta parlando dell’articolo 18-bis, comma 2, del novellato Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017. Fino al 31 dicembre 2024, quindi, ci sono altri elementi esentati dai test iniziali del concorso TFA. 

Nel decreto menzionato si discute di «coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione».

Quando ci sarà il prossimo concorso TFA

Dopo quanto analizzato finora, non resta da capire quando ci sarà il prossimo concorso TFA. Il Tirocinio Formativo Attivo è organizzato dagli atenei sotto impulso del MIUR.

Ed è proprio il Ministero dell’Istruzione a dover emanare il bando contenente le diciture utili. Solo in questo modo può mettersi in moto la macchina che porta alle prove preselettive.

Il TFA Sostegno 2023, quindi, deve ancora essere approvato da chi di dovere. L’VIII ciclo, in ogni caso, dovrebbe svolgersi in maniera abbastanza simile a quello del precedente anno.

Il bando è atteso per i primi mesi del 2023, mentre gli esami di accesso dovrebbero svolgersi nel mese di maggio. I vincitori, quindi, avranno l’opportunità di seguire le lezioni da settembre in poi.

Quanto detto, però, è solo una supposizione basata sull’esperienza. Un modo per poter arrivare con le giuste competenze alla linea del via, però, può riscontrarsi in un corso di preparazione del TFA Sostegno.

Per gli anni scolastici che vanno dal 2021 al 2024, infatti, ci sono ottime opportunità. Il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno messo a disposizione 90.000 posti nel settore.

Un ottimo motivo per aderire al concorso TFA Sostegno. Gli enti certificati dal MIUR basano la propria opera di formazione sulla base della Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016.

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