Supplenze sostegno senza abilitazione

Supplenze sostegno senza abilitazione

Sono in molti a chiedersi se possano ottenere o meno delle supplenze sostegno senza abilitazione. Queste ultime, infatti, servono a coprire l’organico laddove sia in carenza.

La professione del docente di sostegno è indispensabile nell’odierno panorama scolastico. Ecco perché è vitale riuscire a inquadrare tale professionista. Le caratteristiche che lo delineano sono molteplici.

L’abilitazione nel campo si ottiene in seguito al successo nel TFA Sostegno. Il Tirocinio Formativo Attivo è una specializzazione in campo universitario a numero chiuso. Tale abilitazione, inoltre, è un tassello predominante per partecipare al concorso nazionale di sostegno.

Dunque, senza l’abilitazione non è possibile raggiungere la cattedra a tempo indeterminato. C’è, però, l’opportunità di svolgere delle supplenze sostegno senza abilitazione.

In tal modo, si può accumulare esperienza in attesa del bando del TFA Sostegno 2023. Un ottimo modo per cimentarsi direttamente sul campo all’interno della suddetta professione.

Chi è il docente di sostegno

Il docente di sostegno è colui che mette in atto la didattica inclusiva. Una nozione indispensabile nella scuola italiana perché garantisce a tutti di pervenire agli obiettivi educativi prefissati. Infatti, il diritto allo studio è tutelato costituzionalmente.

Per questa ragione, il Ministero dell’Istruzione è chiamato a organizzare e attuare tutti i progetti necessari al caso. Nel contesto presentato non può mancare la figura cardine del docente di sostegno. La sua figura è apparsa per la prima volta nella normativa nostrana con la Legge n. 517 del 4 agosto 1977.

Negli anni sono state aggiunte numerose notifiche per consentire ulteriori miglioramenti. Da qui la nascita del TFA Sostegno. Esso è scaturito dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

L’insegnante in questione, comunque, non deve prendersi carico esclusivamente degli alunni con disabilità. Infatti, egli deve assistere quanti rientrino nella categoria BES. Con tale sigla ci si rivolge ai Bisogni Educativi Speciali.

Ivi sono catalogati:

  • la disabilità;
  • i disturbi evolutivi specifici;
  • lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Tra i disturbi evolutivi specifici, inoltre, ci sono anche i DSA e l’ADHD. Il primo acronimo sta per Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Il secondo, invece, indica l’Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In italiano è conosciuto come Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività.

Tale insegnante, dunque, detiene numerose responsabilità. È evidente, quindi, come non si possa fare a meno della sua opera.

Chi può fare supplenze sostegno

Risulta essenziale la presenza di un professionista del genere nelle classi degli istituti italiani. Chi aspira a ricoprire questo ruolo deve intraprendere il percorso del TFA Sostegno.

Cosa fare, però, se non si ha ancora avuto l’opportunità di imboccare tale cammino? Si possono effettuare delle supplenze di sostegno. Queste avvengono tramite le MAD, ovvero le messe a disposizione.

La dicitura in questione indica una vera e propria autocandidatura. Coloro che vogliono insegnare in questo settore, infatti, possono proporsi in maniera autonoma alle istituzioni scolastiche sparse lungo il Paese.

Questo tipo di soluzione è adatta per ogni ordine e grado della scuola. Ovviamente, è una risoluzione momentanea. Come si è già visto, infatti, per avere il ruolo a tempo indeterminato si deve obbligatoriamente superare un concorso a cui si accede tramite l’abilitazione.

Per poter inoltrare una MAD i candidati devono possedere un titolo adeguato. Non è tutto, poiché questo titolo deve avere l’accesso a una specifica classe di concorso.

Per partecipare al TFA Sostegno, invece, si seguono dei criteri ben definiti. I requisiti di cui si sta parlando per aderire al Tirocinio Formativo Attivo sono snocciolati nel Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019.

Come fare supplenze sostegno senza abilitazione

Le messe a disposizione, dunque, sono un mezzo utilissimo per fare supplenze sostegno senza abilitazione. Ci sono, però, delle regole che devono essere rispettate.

Infatti, è evidente come a essere preferiti siano sempre i docenti abilitati e inseriti all’interno delle apposite graduatorie. Quindi, le MAD vengono prese in considerazione solo qualora le graduatorie insegnanti risultassero prive di candidati.

Tutto ciò, inoltre, non può portare a incarichi di lunga durata. Le MAD sono utili per supplenze di brevi periodi.

L’invio delle autocandidature può essere effettuato durante l’intero anno scolastico. Ci sono, però, dei periodi più adeguati rispetto ad altri. In particolare, si deve stare attenti ai periodi di ripresa delle lezioni negli istituti.

Da qui, è ovvio che sarebbe il caso di spedire le MAD tra giugno e ottobre o nel periodo natalizio. In tal modo si possono avere molte più probabilità di essere presi in considerazione.

Per fare supplenze sostegno senza abilitazione, quindi, si può adoperare il modello MAD messo a disposizione dai vari istituti. Qualora esso non fosse disponibile, si può inviare il proprio curriculum vitae.

Nello stesso devono essere riportati con dovizia di particolari i titoli acquisiti, il servizio svolto in precedenza e la classe di concorso di riferimento.

Tipologie di supplenze sostegno

Quali sono, quindi, le supplenze sostegno senza abilitazione? I servizi che si possono coprire sono di differente natura a causa della diversa durata di tali sostituzioni.

L’attribuzione delle supplenze avviene ormai solo in maniera informatizzata. Quelle su sostegno vengono distribuite secondo delle indicazioni ben precise:

  • elenchi di sostegno delle Graduatorie a Esaurimento (GAE);
  • GPS sostegno prima fascia;
  • GPS sostegno seconda fascia;
  • GAE posto comune;
  • GPS posto comune.

Quindi, ci sono anche ulteriori opportunità di intraprendere una supplenza sostegno senza abilitazione. Infatti, si attinge alle altre graduatorie qualora quelle per gli abilitati risultassero vuote.

Infine, si ricorda che le supplenze per insegnanti possono essere di vari tipi:

  • fino al 31 agosto, ovvero fino alla fine dell’anno scolastico;
  • fino al 30 giugno, ovvero sino al termine delle attività didattiche;
  • fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

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