TFA Sostegno requisiti

Il Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022, poi convertito nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ha messo nuove basi per il reclutamento docenti. Questo non vale solo per le scuole secondarie, ma anche per il TFA Sostegno e i suoi requisiti.

Infatti, per l’acquisizione dell’abilitazione sul sostegno si parla di quella che è già stata definita come fase transitoria. Il termine ultimo della stessa è stato stabilito per il 31 dicembre 2024.

I dettagli della fase in questione sono snocciolati nel Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017. Dunque, bisogna fare luce sul TFA Sostegno e sui requisiti dello stesso.

In tal modo si potrà accedere con maggiore tranquillità a quello che è definito come un corso di specializzazione. Infatti, tale percorso formativo è essenziale per raggiungere l’abilitazione sul sostegno.

Quest’ultima è fondamentale per ottenere delle supplenze di breve o lunga durata nell’ambito esaminato. Non tutti, però, hanno le caratteristiche utili per iniziare tale tipo di preparazione.

Cosa serve per accedere al TFA

Cosa serve per accedere al TFA Sostegno 2023? Questo è un elemento utile da comprendere per intraprendere il percorso menzionato.  Infatti, ci sono dei requisiti specifici da possedere.

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria servono uno tra i seguenti strumenti:

  • il titolo di abilitazione all’insegnamento. Questo può scaturire dalla laurea in Scienze della Formazione Primaria o da un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
  • il diploma magistrale o un analogo titolo preso all’estero e accreditato in Italia. Entrambi, però, devono essere stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

I requisiti utili per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di I e II grado sono, invece, differenti. Gli elementi adoperabili in tal caso sono:

  • la laurea magistrale o a ciclo unico unita ai 24 CFU per l’insegnamento;
  • l’abilitazione su una specifica classe di concorso.

Tutto ciò, ovviamente, rappresenta solo i presupposti adoperabili per potersi avvicinare ai test preselettivi. Solo una volta superati questi ultimi, infatti, è possibile affrontare il TFA Sostegno vero e proprio.

TFA Sostegno requisiti ITP

C’è un altro elemento che è bene analizzare: il TFA Sostegno e i requisiti per gli ITP. Con l’acronimo ITP si va a intendere l’insegnante tecnico pratico.

Si tratta di una particolare forma di docente che trova la propria collocazione all’interno delle scuole secondarie di II grado. E le cui competenze sono da circoscrivere al mondo dei laboratori scolastici.

Una figura atipica, che però occupa un ottimo posto negli istituti italiani di natura tecnico-pratica. Per poter svolgere questo ruolo si deve aver frequentato una scuola della medesima natura.

Per sapere se si abbia o meno la possibilità di ricoprire questa cattedra bisogna analizzare il titolo posseduto nel proprio curriculum vitae. Quest’ultimo deve combaciare con le classi di concorso destinate ai laboratori.

A tracciarne i contorni ci ha pensato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016. In ogni caso, per gli ITP, ci sono dei requisiti specifici anche per l’accesso al TFA Sostegno.

Sino all’anno scolastico 2024/2025, per esempio, è necessario avere un diploma indirizzato a una classe di concorso definita. Da quel momento in poi, però, le cose cambieranno.

Infatti, sarà in seguito obbligatorio avere l’abilitazione alla classe di concorso. In alternativa, si dovrà possedere una laurea di primo livello, ovvero triennale, in aggiunta ai 24 CFU.

TFA Sostegno requisiti. Chi non sostiene le prove di accesso fino al 2024

Per quanto concerne il TFA Sostegno VIII ciclo e i suoi requisiti bisogna valutare anche le modalità di accesso fino al 2024. Come già accennato, la fase transitoria era stata preannunciata già all’interno del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Fino al termine del periodo transitorio ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nei limiti dei posti messi in palio, accedono dei soggetti specifici. 

Essi sono coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni. Questo servizio deve essere stato svolto su posto di sostegno nelle scuole nazionali. 

Sono comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni. Inoltre, devono avere l’abilitazione all’insegnamento e un titolo di studio valido per l’insegnamento.

In tutto ciò sono compresi anche un altro tipo di professionisti. Infatti, si accettano anche i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato.

Questi candidati, quindi, non devono affrontare le prove iniziali e selettive che anticipano solitamente il Tirocinio Formativo Attivo. Ciò, ovviamente, si riferisce unicamente fino al termine della fase transitoria.

TFA Sostegno requisiti. Chi non sostiene le prove di accesso

Per avere qualche informazione in più sul TFA Sostegno si può dare un’occhiata al Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019. Nell’articolo 4 si parla delle disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito.

Al test preliminare è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nei singoli atenei. Sono accettati alla prova scritta coloro che, all’esito della preselettiva, abbiano raggiunto gli stessi punti dell’ultimo degli ammessi.

Infine, sono accolti in sovrannumero coloro che, nei precedenti TFA Sostegno:

  • abbiano interrotto il percorso, ovvero non abbiano attivato l’iscrizione nonostante fossero in posizione utile;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Si ricorda, inoltre, una eccezione che si presenta quando nella graduatoria degli ammessi ci sia un numero inferiore rispetto ai posti messi al bando. In tale frangente, infatti, la graduatoria può essere integrata.

Le persone in questione devono provenire da posizioni non utili negli altri atenei. Ciò deve avvenire sotto specifica richiesta e, soprattutto, sino a esaurimento dei posti messi al bando.

Condividi questo articolo

Articoli Recenti