Il servizio prestato nelle scuole paritarie non vale ai fini dell’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi, ma può comunque contribuire al punteggio finale, se debitamente documentato.
Secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 21/2009, infatti, tale servizio viene calcolato alla metà di quello svolto nelle scuole statali. Ci concentriamo sul quadro normativo, i criteri di valutazione, le modalità di autocertificazione e le prospettive di chi vanta anni di esperienza nelle paritarie, con un focus particolare sulle recenti pronunce e sui ricorsi in corso.
Il quadro normativo di riferimento
Le graduatorie ATA 24 mesi si basano sull’OM n. 21 del 23 febbraio 2009, che stabilisce i requisiti minimi di servizio (24 mesi o 23 mesi e 16 giorni) prestato esclusivamente in istituzioni scolastiche statali o equiparate (scuole italiane all’estero, Valle d’Aosta, Trento e Bolzano).
Il servizio presso le paritarie non concorre al raggiungimento di questo requisito di accesso, ma una apposita “nota 4” allegata alle tabelle di valutazione prevede che i mesi prestati nelle paritarie possano far parte del punteggio, purché ridotti alla metà rispetto a quelli statali.
Perché il servizio paritario non vale per l’accesso
La norma chiarisce che solo l’attività resa nelle scuole statali, o in quelle con vincolo di Stato, è titolo d’accesso alle graduatorie. Ciò per garantire uniformità nella formazione e nell’inquadramento contrattuale del personale ATA.
Le paritarie, pur erogando un servizio pubblico, sono disciplinate da contratti e regolamenti diversi, e pertanto non contribuiscono al cumulo dei 24 mesi necessari per l’iscrizione.
Il meccanismo di valutazione del punteggio
Una volta ottenuta l’immissione in graduatoria, il servizio svolto nelle paritarie entra in gioco nella fase di valutazione dei titoli.
In base alle tabelle ministeriali, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni il punteggio è calcolato alla metà di quello riconosciuto ai servizi statali: ad esempio, un collaboratore scolastico riceverà 0,25 punti anziché 0,50, mentre un assistente amministrativo ottiene 0,25 contro 0,50 nei confronti dello stesso profilo statale.
Un simile criterio si applica a tutti i profili ATA (tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie), con percentuali differenziate in base al tipo di mansione.
Documentazione e autocertificazione
Per far valere il servizio nel punteggio, il candidato deve autocertificare le prestazioni rese presso le paritarie e allegare la prova del versamento dei contributi previdenziali.
Senza il deposito di tale documentazione, la valutazione del servizio paritario non è possibile. La trasparenza e la correttezza dell’autocertificazione sono verificate dall’Ufficio Scolastico Regionale durante la fase di istruttoria delle domande.
Giurisprudenza e ricorsi in materia
Negli ultimi anni l’Anief ha promosso ricorsi al TAR del Lazio per ottenere il pieno riconoscimento del servizio paritario, sostenendo che la riduzione al 50 % sia ingiustificata.
In diversi casi, l’Associazione ha riportato sentenze favorevoli, ma finora la maggioranza delle pronunce ha confermato l’impianto dell’OM 21/2009, ritenendo legittimo il criterio di metà punteggio per il servizio non statale.
Rimane aperta la questione dell’eventuale modifica normativa, auspicata da più parti per uniformare il riconoscimento di tutto il servizio scolastico pubblico.
Implicazioni per il personale ATA e prospettive future
Chi intende entrare nelle graduatorie ATA 24 mesi deve quindi pianificare la propria carriera tenendo presente che, pur avendo maturato esperienza nelle scuole paritarie, dovrà integrare con almeno 24 mesi di servizio in ambito statale.
Tuttavia, il contributo al punteggio offerto dal servizio paritario può fare la differenza nelle graduatorie finali, soprattutto in presenza di pari merito.
In prospettiva, le associazioni di categoria spingono per una revisione dell’OM 21/2009, che contempli un riconoscimento pieno o paritario dell’esperienza nelle paritarie, così da valorizzare equamente tutti i professionisti ATA.


