DPCM 60 CFU, ultime novità

DPCM 60 CFU, ultime novità

L’emanazione del DPCM 60 CFU chiamato a definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 crediti formativi universitari era prevista entro il 31 luglio. Il termine, tuttavia, non era perentorio. E la crisi di governo ha fatto il resto.

E se c’era chi addirittura pensava che, con l’insediamento del nuovo governo, la Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti fortemente voluta e sostenuta dall’ex Ministro Bianchi e l’introduzione dei 60 CFU potessero essere archiviate, a chiarire la posizione  del nuovo governo ci ha pensato il neo Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il quale ha voluto non solo confermare i 60 CFU, ma anche annunciare un’ulteriore potenziamento della Riforma. 

Del resto, già a dicembre dello scorso anno era stato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ad annunciare la pubblicazione del DPCM da lì a qualche settimana. Anche se poi, per un motivo o per un altro, l’atteso decreto non è ancora arrivato. 

DPCM 60 CFU: ultime novità

Si tratta, più nello specifico, di un decreto attuativo imprescindibile per completare gli effetti della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022). La stessa, cioè, con la quale è stata approvata la Riforma Bianchi. E il DPCM dovrà definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa relativa al conseguimento dei 60 CFU.

Inoltre, il decreto stabilirà anche il numero di crediti extra riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità e la percentuale minima di presenze alle attività formative per l’accesso alla prova finale. Nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso, comprendente una prova scritta e una prova orale.

L’introduzione dei 60 CFU è, tra l’altro, l’ultima grande novità del mondo scuola e segna – dopo appena cinque anni dall’emanazione del cosiddetto “Decreto 24 CFU” – il superamento proprio dei classici 24 crediti formativi universitari. 

Dai 24 CFU ai 60 CFU

Ma, alla luce della Riforma Bianchi, cosa deve fare chi è già in possesso dei 24 CFU? Tutto tranne preoccuparsi. I crediti formativi universitari acquisiti, infatti, non andranno perduti. E non ci sarà nemmeno bisogno di affrontare nuovi percorsi formativi. Perchè i 24 CFU continueranno ad essere spendibili fino al 31 dicembre 2024, anche se per acquisirli c’era tempo solo fino al 31 ottobre 2022.  

Esiste, invece, qualche perplessità in merito a cosa dovranno fare gli aspiranti docenti che hanno già ottenuto i 24 CFU a partire dal 2025.

Potrebbe, infatti, essere necessario integrarli per allinearsi ai 60 CFU previsti dalla nuova Riforma. Ma anche in questo caso occorrerà attendere l’emanazione del DPCM per saperne di più. 

Il nuovo percorso di formazione iniziale

L’introduzione dei 60 CFU comporta profondi cambiamenti per quanto concerne il percorso degli aspiranti docenti.

Al di là del contenuto del DPCM 60 CFU, infatti, la Riforma Bianchi prevede: 

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA); 
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; 
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Da sottolineare che i 60 CFU sono crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e linguistiche e costituiscono a pieno titolo il nuovo percorso di formazione abilitante per docenti.

Come conseguire i 60 CFU?

Sarà possibile acquisire i 60 CFU sia durante il percorso di studi – in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo – sia dopo aver ottenuto la laurea. 

Sono, inoltre, previsti, anche un periodo di tirocinio nelle scuole e una prova finale comprensiva di una lezione simulata.  

DPCM 60 CFU: come cambia il reclutamento dei docenti

L’introduzione dei 60 CFU rappresenta a tutti gli effetti una svolta storica che, per diversi aspetti, rivoluzionerà l’accesso al Mondo Scuola. Almeno per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e di secondo grado. La Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti non prevede, infatti, nessun cambiamento per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

I 60 CFU prevedono un percorso a numero chiuso organizzato direttamente dagli Atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale. Ovviamente, in stretta relazione con il sistema scolastico. É, inoltre, previsto anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU). 

10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell’area pedagogica. Prima di ottenere l’ambita abilitazione, l’aspirante docente dovrà affrontare e superare una prova finale che prevede anche una lezione simulata.  

60 CFU: fase transitoria

La Riforma Bianchi prevede, ad ogni modo, un periodo di “assestamento” che durerà fino al 31 dicembre 2024. E proprio durante questa fase transitoria sono previste alcune eccezioni molto interessanti. Non ultima delle quali, quella legata all’acquisizione dei 24 CFU.

Come abbiamo già osservato, il termine ultimo per conseguire i 24 CFU era il 31 ottobre 2022.  Tuttavia, gli stessi saranno spendibili come titolo d’accesso fino al 31 dicembre 2024 per la partecipazione al concorso scuola, al TFA Sostegno e al prossimo aggiornamento delle GPS

Gli aspiranti docenti interessati avranno, tuttavia, l’obbligo – una volta eventualmente superato il concorso – di integrare i restanti CFU entro il primo anno di insegnamento (con contratto a tempo determinato). Fermo restando l’anno di prova con valutazione finale prima della definitiva immissione in ruolo. 

60 CFU: precari storici

Tra le eccezioni contemplate dalla Riforma Bianchi c’è quella riservata ai cosiddetti precari storici. Vale a dire agli aspiranti docenti con almeno 3 annualità di servizio – anche non continuativi – negli ultimi 5 anni. Con almeno 180 giorni complessivi di servizio e purché almeno un’annualità sia stata svolta sulla specifica classe di concorso.

Gli stessi potranno, infatti, accedere al concorso senza l’obbligo di ulteriori crediti formativi. Una volta superato il concorso, però, dovranno poi acquisire almeno 30 CFU durante il primo anno di immissione in servizio (con contratto a tempo determinato). E, quindi, affrontare anche la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. 

60 CFU: docenti già abilitati

Un’altra eccezione è quella che riguarda gli insegnanti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e coloro che hanno ottenuto la specializzazione sul sostegno. 

Secondo quanto previsto dalla Riforma Bianchi, gli stessi potranno conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione limitandosi ad acquisire soli 30 CFU

Di questi, tuttavia, 20 CFU dovranno essere riferiti al campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. Mentre i restanti 10 CFU dovranno essere di tirocinio diretto. 

Anche per loro, una volta superato il concorso, scatterà l’obbligo di conseguire ulteriori 30 CFU e di superare la prova finale prima dell’immissione in ruolo a tempo indeterminato. 

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