L’articolo 33 comma 6 della legge 104 del 1992 stabilisce che le persone maggiorenni con disabilità grave riconosciuta possono usufruire di permessi lavorativi. I benefici previsti comprendono tre giorni mensili retribuiti o, alternativamente, un permesso orario giornaliero. Vediamo come funziona nel contesto scolastico e cosa comporta per i docenti.
Due opzioni di permesso: giornaliero o mensile
Per i docenti con disabilità grave certificata, l’articolo 33 della legge 104/92 prevede due modalità di fruizione dei permessi lavorativi: tre giorni al mese retribuiti o, in alternativa, due ore giornaliere. Questo diritto di scelta, stabilito per legge, permette al docente di adottare l’opzione che meglio si adatta alle sue esigenze quotidiane.
È importante sottolineare che le modifiche introdotte dalla legge 183 del 2010 e dal decreto legislativo 119 del 2011 non hanno inciso sui permessi previsti dalla legge 104/92 per le persone con disabilità grave. Pertanto, le disposizioni che consentono di scegliere tra i tre giorni mensili e le due ore giornaliere rimangono in vigore.
La questione della compatibilità con il CCNL
Un dubbio frequente riguarda il rapporto tra il diritto a tali permessi e il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore scolastico.
Alcuni dirigenti scolastici, infatti, sollevano perplessità sostenendo che il contratto non contempli esplicitamente l’opzione delle due ore giornaliere.
Tuttavia, il contratto non può limitare un diritto stabilito per legge e, pertanto, i permessi orari giornalieri per disabilità grave sono applicabili anche in assenza di un’esplicita previsione contrattuale.
Di conseguenza, i dirigenti scolastici non possono negare questa possibilità e sono tenuti a garantire il rispetto delle disposizioni della legge 104/92.
L’interpretazione ARAN e il comparto scuola
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), incaricata di fornire interpretazioni sulla contrattazione collettiva, ha confermato che i docenti con disabilità grave possono usufruire di altri permessi retribuiti previsti da leggi specifiche, inclusi i permessi per donatori di sangue e per esigenze di studio.
Anche i permessi per disabilità grave, quindi, rientrano tra i benefici che il personale scolastico ha il diritto di richiedere.
La fruizione delle ore di permesso: come funziona?
Le circolari INPDAP e INPS chiariscono che le due ore giornaliere sono da intendersi per giornate lavorative pari o superiori a sei ore, mentre per giornate di lavoro inferiori a sei ore il permesso si riduce a un’ora.

