Anno di prova docenti neoassunti e requisito dei 120 giorni: i sindacati chiedono chiarezza sul giorno libero

Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda degli Insegnanti e Anief hanno sollecitato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a fornire chiarimenti sul calcolo dei 120 giorni di servizio richiesti per l’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti. 

La questione riguarda in particolare i docenti assunti tramite i concorsi PNRR, per i quali le immissioni in ruolo sono proseguite fino a dicembre.

Anno di formazione e prova: la richiesta dei sindacati al MIM

Al centro della richiesta indirizzata dalle organizzazioni sindacali al MIM vi è il Decreto Ministeriale 226/22, che stabilisce, all’articolo 3, che nei 120 giorni di attività didattica siano inclusi sia i giorni di insegnamento sia quelli dedicati ad attività collegiali, formative, valutative e progettuali presso la sede di servizio. 

I sindacati sottolineano la necessità di chiarire se, nel caso di una settimana scolastica articolata su cinque giorni, il giorno libero (solitamente il sabato) debba essere conteggiato tra i 120 giorni richiesti. 

Lo stesso vale per i docenti che completano l’orario contrattuale distribuito in cinque giorni.

L’obiettivo di Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda degli Insegnanti e Anief è quello di garantire che il maggior numero di docenti possa adempiere agli obblighi formativi, nonostante le tempistiche serrate delle immissioni in ruolo. 

I requisiti dell’anno di formazione e prova

La nota annuale del Ministero sull’anno di formazione e prova definisce il percorso formativo, che si articola in quattro fasi principali:

  • Incontri in presenza;
  • Laboratori formativi;
  • Attività di peer to peer e osservazione in classe;
  • Formazione online.

La durata complessiva prevista è di 50 ore, comprendenti attività per la valorizzazione della didattica laboratoriale, osservazione reciproca tra docenti con supporto operativo e rielaborazione professionale guidata da strumenti forniti da Indire.

Docenti che devono svolgere l’anno di prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti:

  • al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, inclusi i vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
  • che hanno richiesto una proroga o che non hanno completato il periodo negli anni precedenti;
  • che, in caso di valutazione negativa o mancato superamento del test finale, devono ripetere il percorso;
  • che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • assunti a tempo determinato secondo le procedure previste dai decreti-legge n. 44/2023 e n. 73/2021. Tuttavia, in caso di servizio già svolto nello stesso grado di istruzione, i docenti interessati sono tenuti all’acquisizione dei 5 CFU indicati nel DM 108/2022;
  • assunti con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2024, ma con decorrenza economica dal 1° settembre 2025, purché in possesso dei necessari requisiti di servizio.   

docente in classe

Docenti esonerati dall’anno di prova

Non devono ripetere l’anno di prova i docenti che:

  • hanno già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso grado d’istruzione;
  • sono rientrati in un ruolo precedentemente ricoperto e per il quale hanno completato il percorso;
  • sono stati immessi in ruolo con riserva, superando positivamente il periodo di prova;
  • hanno ottenuto il trasferimento tra posto comune e sostegno nello stesso grado;
  • hanno conseguito il passaggio di cattedra all’interno dello stesso grado di scuola.

Condizioni per superare l’anno di prova

Per il superamento del periodo di formazione e prova, è necessario:

  • aver prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo, di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche;
  • superare il test finale;
  • ottenere una valutazione positiva del percorso.

Per i docenti con orario ridotto, i requisiti dei 180 e 120 giorni vengono proporzionalmente adattati. Resta invariato l’obbligo di completare le 50 ore di formazione previste.

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