Il Decreto-Legge n. 71/2024, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024, introduce importanti novità per il sostegno scolastico a partire dal 2025. L’obiettivo è favorire la stabilizzazione del personale docente e garantire continuità didattica agli alunni con disabilità, valorizzando l’esperienza maturata sul campo. Il nuovo impianto normativo definisce percorsi formativi diversificati che tengono conto del servizio pregresso e dei titoli posseduti. Di seguito, le categorie interessate e le novità previste.
Cambiamenti introdotti dalla Legge 106/2024
La Legge 106/2024 promuove un sistema di formazione del personale docente orientato alla qualità e alla valorizzazione dell’esperienza.
A tal fine, prevede percorsi di specializzazione sul sostegno articolati in base a specifiche categorie di docenti, con due principali canali di accesso:
- Percorsi semplificati per i cosiddetti “triennalisti”, ovvero docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno (anche da GPS o MAD);
- Percorsi ordinari riservati a chi, pur abilitato o in possesso del titolo d’accesso alla classe di concorso, non ha ancora esperienza qualificata sul sostegno.
Nei percorsi semplificati, il carico formativo si riduce a 36 CFU, con eventuale esonero dal tirocinio. Nei percorsi ordinari, il carico formativo resta di 60 CFU, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 249/2010 e successive modifiche.

Categorie di docenti e percorsi previsti
Docenti con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 106/2024, i docenti che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo estero da almeno 120 giorni senza ricevere risposta, oppure che hanno in corso un contenzioso sulle istanze di riconoscimento, possono accedere in via condizionata ai percorsi di specializzazione.
Sono previste due modalità:
- 36 CFU: per chi ha prestato servizio su sostegno per almeno un anno;
- 48 CFU: per chi non ha maturato esperienza professionale sul sostegno in Italia.
L’accesso è vincolato alla presentazione della documentazione ufficiale relativa al titolo conseguito all’estero e alla domanda di riconoscimento protocollata.
Docenti italiani di ruolo senza specializzazione
I docenti già di ruolo, ma privi di specializzazione, potranno accedere esclusivamente ai percorsi ordinari banditi dalle università, nei limiti dei posti disponibili. Gli stessi non rientrano, infatti, tra i beneficiari dei percorsi semplificati, a meno che non abbiano maturato i tre anni di servizio sul sostegno richiesti per essere considerati “triennalisti”.
La stessa condizione vale anche per i laureati o laureandi in Scienze della Formazione Primaria che siano già abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria.

Docenti abilitati da concorsi
I docenti abilitati tramite concorso ordinario o straordinario (in base al D.Lgs. 59/2017 e successive modifiche) hanno accesso ai percorsi ordinari.
Tuttavia, coloro che hanno svolto almeno un anno di servizio su sostegno, anche in forma non continuativa, possono rientrare nei percorsi ridotti da 36 CFU previsti per i triennalisti, compatibilmente con i requisiti specificati nei bandi.
La posizione dei docenti delle scuole paritarie con almeno tre anni di servizio sarà stabilita nei bandi regionali, coerentemente con le indicazioni operative fornite dal Ministero.
Docenti con servizio all’estero
Gli insegnanti che hanno prestato servizio su posti di sostegno presso scuole italiane all’estero riconosciute dal Ministero dell’Istruzione possono accedere ai percorsi, previa valutazione individuale della documentazione presentata e del servizio svolto.
Viene richiesto l’allineamento dei requisiti al profilo previsto per i triennalisti.
Insegnanti tecnico-pratici (ITP)
I docenti in possesso di diploma tecnico-pratico valido per le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado possono accedere ai percorsi solo attraverso i bandi ordinari, in quanto non rientrano tra le categorie beneficiarie di semplificazioni, salvo diversa indicazione da parte delle università o aggiornamenti normativi.

Docenti con esperienza pregressa
Costituiscono a pieno titolo “triennalisti” i docenti che:
- abbiano maturato tre anni di servizio su sostegno, anche tramite GPS o MAD;
- siano inseriti nella prima fascia GPS sul sostegno, ma non ancora specializzati;
- abbiano svolto supplenze annuali o temporanee su sostegno per almeno tre anni, anche se non di ruolo.
Tali docenti possono accedere ai percorsi semplificati da 36 CFU, con possibilità di esonero dal tirocinio qualora l’esperienza venga riconosciuta come equivalente.
Richiesta di riconoscimento CFU pregressi
La normativa prevede la possibilità di riconoscere CFU già acquisiti in precedenti percorsi formativi interrotti, a condizione che il candidato presenti idonea certificazione degli esami già superati.
Università e istituzioni accademiche valuteranno caso per caso la validità dei crediti ai fini del completamento del nuovo corso di specializzazione.
Impatti operativi per le istituzioni scolastiche
Le scuole dovranno adeguare le proprie procedure di conferimento degli incarichi sul sostegno, valorizzando i percorsi di specializzazione e considerando le nuove categorie di docenti in fase di formazione.
Le segreterie scolastiche, in particolare, dovranno:
- verificare correttamente l’anzianità di servizio dei candidati;
- tenere conto dei CFU acquisiti in percorsi pregressi o esteri;
- gestire i rapporti con i candidati inseriti in GPS prima fascia senza titolo specifico ma con requisiti di servizio.
Riferimenti normativi
È fondamentale operare in coerenza con le seguenti disposizioni:
- Legge n. 106/2024 (conversione del D.L. n. 71/2024);
- D.Lgs. n. 59/2017, per i requisiti di accesso ai concorsi e percorsi abilitanti;
- D.M. n. 249/2010, come modificato dal D.M. 93/2023, in materia di formazione iniziale e specializzazione dei docenti;
- Indicazioni operative pubblicate dal MIM per l’annualità in corso.




