TFA Sostegno 2024: chi non fa il test preselettivo

insegnante di sostegno aiuta una studentessa a fare un esercizio

I test preselettivi del TFA Sostegno IX ciclo si svolgeranno dal 7 al 10 maggio secondo il calendario fissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR):

  • mattina del 7 maggio prove scuola dell’Infanzia
  • mattina del 8 maggio prove scuola Primaria;
  • mattina del 9 maggio prove scuola Secondaria I grado
  • mattina del 10 maggio prove scuola Secondaria II grado

Proprio nei giorni scorsi, infatti, il MUR ha autorizzato (decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024) l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia e Primaria e nella scuola Secondaria di I grado e II grado per l’anno accademico 2023/2024. 

Tuttavia, non tutti i candidati dovranno affrontare le prove preselettive per accedere al TFA Sostegno 2024. Saranno, infatti, ammessi direttamente alla prova scritta coloro che soddisfano i criteri di esclusione delineati dalle normative pertinenti.

TFA Sostegno 2024: chi non fa il test preselettivo

Sono esonerati dal sostenere il test preselettivo per l’accesso al TFA Sostegno 2024 IX ciclo i seguenti profili di candidati, in conformità con le normative vigenti:

  • coloro che hanno superato il test preselettivo dell’VIII ciclo ma che, a seguito delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, non hanno potuto partecipare alle successive fasi di valutazione, come specificato all’articolo 1, comma 7, del DM 583/2024;
  • candidati con disabilità riconosciuta e una invalidità civile oltre l’80%, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge 104/92;
  • aspiranti docenti che negli ultimi 10 anni accademici hanno accumulato almeno 3 anni di esperienza lavorativa, anche non consecutivi, in posizioni di sostegno corrispondenti al grado di insegnamento oggetto del concorso, come delineato nell’articolo 2/8 del DL 22/2020, successivamente convertito nella legge n. 41/2020;
  • coloro che, sia con contratti a tempo determinato che indeterminato, abbiano maturato almeno 3 anni di servizio (anche non sullo specifico grado) nei 5 anni precedenti in posizioni di sostegno presso istituzioni scolastiche statali, paritarie, o in percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, a patto che detengano le qualifiche necessarie per l’insegnamento e non siano già inclusi nella quota riservata del 35% di posti.

Quando non si svolge il test preselettivo?

Oltre alla possibilità per determinati aspiranti docenti di sostegno di accedere direttamente alla prova scritta, è anche previsto che in alcuni casi il test preselettivo del TFA Sostegno non si svolga affatto.

Questo potrebbe verificarsi in alcuni Atenei, per determinati gradi di istruzione, qualora il numero di candidati non ecceda il doppio dei posti messi a disposizione. In questo caso, considerato che di norma accedono alla prova scritta un numero di candidati corrispondenti al doppio dei posti disponibili, tutti i candidati saranno ammessi direttamente alla fase successiva, ovvero alla prova scritta, senza la necessità di sostenere il test preselettivo.  

Tale eventualità è contemplata dal DM n. 92/2019, che ha eliminato il requisito di un punteggio minimo per il superamento del test. 

Le prove d’accesso al TFA Sostegno IX ciclo

Per essere ammessi ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia e Primaria e nella scuola Secondaria di I grado e II grado, i candidati dovranno superare le prove d’accesso:

  • test preselettivo: non è richiesto un punteggio minimo per il superamento. Sono considerati idonei un numero di candidati doppio rispetto ai posti disponibili per ogni Ateneo. Inoltre, vengono ammessi alla fase successiva anche i candidati che, al termine del test, ottengono un punteggio pari a quello dell’ultimo candidato ammesso.
  • prova/e scritta/e o pratica/che: per superare questa fase è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione finale corrisponde alla media aritmetica dei punteggi ottenuti in ciascuna prova, con la condizione che ogni prova sia superata con un punteggio non inferiore a 21/30.
  • prova orale: anche in questa fase è richiesto un punteggio minimo di 21/30 per il superamento.

La prova preselettiva del TFA Sostegno 2024 IX ciclo

La prova preselettiva per accedere al TFA Sostegno si compone di 60 domande a risposta multipla, ciascuna delle quali con cinque opzioni di risposta (di cui una sola esatta):

  • 20 domande sono dedicate alla valutazione delle abilità linguistiche e alla comprensione del testo in lingua italiana, mirando a valutare la proficienza linguistica dei candidati;
  • le restanti 40 domande sono focalizzate su aspetti fondamentali relativi alla formazione dell’insegnante di sostegno, inclusi argomenti legati alle competenze socio-psico-pedagogiche e metodologico-didattiche, oltre all’empatia e all’intelligenza emotiva.

I partecipanti dispongono di 2 ore per completare il test, un lasso di tempo ritenuto adeguato per considerare attentamente e rispondere ai quesiti presentati.

La struttura del test è definita da ciascuna università e la valutazione delle risposte è espressa in trentesimi, secondo i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:

  • risposta corretta: 0,5 punti;
  • risposta non data: non comporta l’assegnazione di punti;
  • risposta errata: non prevede penalità in termini di punti.

Per accedere alla prova orale, i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 21/30.

Condividi questo articolo