Il personale docente che si assenta per malattia deve rispettare specifici orari di reperibilità per le visite fiscali, come stabilito dal messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023.
Cosa prevedono le disposizioni INPS
L’aggiornamento delle disposizioni INPS è stato introdotto in seguito a una sentenza del Tar del 3 novembre, che ha modificato alcune parti del precedente decreto n. 206 del 17 ottobre 2017.
Gli attuali orari di reperibilità previsti per malattia docenti sono dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00, validi tutti i giorni, inclusi domeniche e festivi. Durante il periodo di prognosi, la visita fiscale può essere disposta più volte.
In cosa consiste la visita fiscale
La visita fiscale è un controllo sanitario, eseguito dal personale medico per conto dell’INPS, con lo scopo di verificare lo stato di salute dei dipendenti assenti per malattia e la loro effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.
La novità più importante, efficace dal 01 gennaio 2024, è stata la modifica delle fasce orarie di reperibilità in cui il medico fiscale può recarsi presso il domicilio del lavoratore per accertare lo stato invalidante. Rispetto al passato, in cui tali fasce orarie erano diversificate fra dipendenti pubblici e privati, dal 2024 vi è stata un’unificazione.
Come accennato nel paragrafo precedente, da gennaio dell’anno corrente tutti i lavoratori pubblici e privati (scuola compresa) devono essere disponibili per la visita fiscale nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Fino al 2023, gli orari di reperibilità per malattia docenti erano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Esonero dalle visite fiscali: quando è possibile
Esistono alcuni casi in cui i docenti possono essere esonerati dagli obblighi di reperibilità per le visite fiscali. Tali situazioni sono regolamentate dal decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 e comprendono:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- Infortuni o malattie causate da servizio che hanno determinato una menomazione classificata nelle prime tre categorie della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto.
- Stati di malattia collegati a una disabilità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Chi rientra in queste categorie non è tenuto a rispettare gli orari di reperibilità stabiliti per le visite fiscali.
Come modificare l’indirizzo di reperibilità durante l’assenza
È possibile per un docente cambiare l’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia, seguendo le procedure indicate dall’INPS.
L’istituto ha reso disponibile un servizio online, accessibile tramite il sito ufficiale dell’INPS, con il seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.
Grazie a questo strumento, il personale docente può aggiornare tempestivamente l’indirizzo presso il quale sarà reperibile per le eventuali visite mediche.




