La gestione delle ferie non godute per il personale docente a tempo determinato è un tema che ha generato numerosi contenziosi negli ultimi anni. Non ultimo il caso del docente di Lodi che ha ottenuto un risarcimento di 15mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Ecco, quindi, che con una nota del 28 marzo 2025, il MIM ha inteso fornire chiarimenti fondamentali, recependo le indicazioni della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le nuove disposizioni mirano, in pratica, a garantire una gestione più equa e trasparente delle ferie, evitando pratiche che penalizzino i lavoratori precari.
Le nuove indicazioni Ministeriali: la nota del 28 Marzo 2025
La nota ministeriale del 28 marzo 2025 rappresenta una risposta alle recenti sentenze della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 16715/2024, che ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato all’indennità sostitutiva per le ferie non godute, qualora non siano stati adeguatamente informati della possibilità di fruirne.
Il documento integra la normativa nazionale, come il D.L. n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), con i principi europei sanciti dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, che tutela il diritto alle ferie come strumento di benessere per i lavoratori.
L’obbligo di comunicazione scritta
Un elemento centrale della nota è l’obbligo per i dirigenti scolastici di informare per iscritto i docenti a tempo determinato della possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, come le vacanze estive o natalizie.
I dirigenti devono, inoltre, avvisare i lavoratori che, in caso di mancata fruizione, perderanno sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.
Tale comunicazione è indispensabile per negare la monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro, riducendo così il rischio di contenziosi e oneri finanziari per l’Amministrazione.
Condizioni per la monetizzazione: quando è consentita
La normativa italiana, in linea con la legge n. 228/2012, stabilisce un divieto generale di monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro per il personale della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di di contenere la spesa pubblica.
Tuttavia, una deroga è prevista per i docenti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli effettivamente fruibili.
Inoltre, la monetizzazione è consentita in casi eccezionali, come la cessazione del servizio per motivi non imputabili al lavoratore, quali malattia, infortunio, decesso, inidoneità fisica permanente o congedo obbligatorio per maternità o paternità.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14268/2022, ha chiarito che un lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute senza che il datore di lavoro abbia verificato la possibilità effettiva di fruirne.
L’ordinanza n. 16715/2024 ha ulteriormente specificato che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, a meno che non abbiano esplicitamente richiesto di fruirne o che il dirigente scolastico abbia emesso un provvedimento formale.
In assenza di tali condizioni, i lavoratori hanno diritto all’indennità sostitutiva.
Calcolo delle ferie: una formula per la trasparenza
Il calcolo dei giorni di ferie spettanti ai docenti a tempo determinato è proporzionale al servizio prestato.
La formula prevista dalla normativa è la seguente:
x (giorni di ferie dovuti) : y (durata del contratto in giorni) = 30 [o 32, se il rapporto di lavoro supera i 3 anni] : 360.
Ad esempio, un docente con un contratto di 180 giorni avrà diritto a 15 giorni di ferie (30 : 360 = x : 180). I giorni di ferie devono essere fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni, escludendo però i giorni destinati a scrutini, esami di Stato o attività valutative.
Calcolo delle ferie non godute da monetizzare
Per determinare le ferie non godute da monetizzare, si calcola la differenza tra i giorni di ferie spettanti (x) e i giorni di sospensione delle lezioni (y), decurtando i giorni di ferie o riposi effettivamente goduti (k).
La formula è:
z = x – y (differenza tra ferie dovute e giorni di sospensione)
s = z – k (dove s rappresenta le ferie non godute da liquidare).
Gli uffici competenti sono tenuti a effettuare la liquidazione secondo le normative vigenti, garantendo la trasparenza e la correttezza nel processo.
Implicazioni per le scuole: prevenire contenziosi e garantire equità
Le nuove indicazioni ministeriali impongono ai dirigenti scolastici una maggiore responsabilità nella gestione delle ferie del personale a tempo determinato.
La comunicazione scritta diventa uno strumento essenziale per evitare contenziosi, che negli ultimi anni hanno generato oneri significativi per l’Amministrazione.
Secondo i dati del MIM, infatti, nell’anno scolastico 2023/2024, circa il 25% dei contenziosi scolastici ha riguardato la monetizzazione delle ferie non godute, con un costo medio di 10.000 euro per ogni causa persa.