In caso di lutto, i dipendenti pubblici e privati hanno il diritto di usufruire di 3 giorni di permesso retribuito. La perdita del cognato o della cognata rientra tra le motivazioni valide, a patto che si segua la procedura prevista e si presenti un’apposita documentazione.
Scopriamo quali sono le normative vigenti, i requisiti per presentare la richiesta di permesso e l’iter da seguire.
Cosa sono i permessi per lutto?
In Italia, tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno per lutto familiare, cioè per la perdita del coniuge, di un parente stretto (entro il secondo grado di parentela) o del convivente.
Per ottenerli, il lavoratore deve semplicemente informare il datore di lavoro di quanto accaduto e comunicare i giorni che intende utilizzare, anche in modo non consecutivo. La richiesta deve essere supportata da un’apposita documentazione che dimostri la morte della persona o da un’autodichiarazione.
Secondo la legge, i dipendenti possono usufruire del permesso entro 7 giorni dal decesso.
Le differenze tra settore pubblico e privato
I permessi retribuiti per lutto spettano ai dipendenti sia pubblici, che privati. Ammontano a 3 giorni lavorativi all’anno e possono essere fruiti anche in modo non continuativo. A disciplinare il tutto è l’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53:
- “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.“
Cosa dice la normativa per il pubblico impiego?
I permessi retribuiti per il pubblico impiego sono disciplinati, in generale, dall’articolo 19 del CCNL del 6 luglio 1995. Entrando nello specifico dei permessi retribuiti per lutto, possono essere richiesti dal dipendente a seguito della morte:
- del coniuge, anche in caso di separazione giudiziale, dato che il vincolo matrimoniale non è ancora stato sciolto. Il discorso cambia se è già avvenuto il divorzio, poiché viene meno il vincolo coniugale;
- di parenti entro il secondo grado, compresi genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti (figli di figli);
- di affini entro il primo grado di parentela, quindi nuore, generi e suoceri;
- del convivente.
A stabilire il grado di parentela o affinità sono gli articoli 76-78 del codice civile. Per dimostrare la convivenza, invece, basta presentare una specifica certificazione anagrafica.
A fronte di un lutto, il datore di lavoro non può negare il permesso retribuito e deve concederlo anche in presenza di particolari necessità di servizio.
Permessi per il lutto del cognato o della cognata per docenti e personale ATA
I permessi per lutto e per motivi di famiglia del personale docente e ATA, assunti a tempo determinato e indeterminato, sono disciplinati dagli articoli 15 e 19 del CCNL 2006-2009.
Quest’ultimo sottolinea che tutti i dipendenti della scuola possono usufruire di 3 giorni di permesso retribuito per lutto, quindi a seguito della perdita:
- del coniuge, anche se separati. Il permesso non può essere accordato in caso di divorzio;
- di parenti entro il secondo grado, anche in assenza del requisito di convivenza. Sono compresi figli naturali e adottivi, genitori, nonni, fratelli e sorelle;
- di affini entro il primo grado di parentela, anche in assenza del requisito di convivenza. Rientrano generi, nuore, cognati e cognate, suoceri;
- di conviventi stabili, a patto che la convivenza si possa dimostrare attraverso una certificazione anagrafica.
I giorni di permesso per lutto non possono essere richiesti per la morte di parenti dal terzo grado in su e per gli affini oltre il primo grado; in questi casi, però, i dipendenti possono richiedere permessi per motivi di famiglia.
I giorni di permesso in questione sono 3 per ogni evento luttuoso che si verifichi nel corso dell’anno scolastico di riferimento e sono concessi dal dirigente scolastico a seguito della richiesta da parte dell’interessato, che deve presentare una dichiarazione contenente:
- la data della richiesta;
- la data di inizio del permesso per lutto;
- la durata del permesso per lutto;
- il grado di parentela del defunto;
- i documenti che attestino il decesso.
Dopo aver presentato la richiesta, il dirigente scolastico comunica l’esito al dipendente, garantendogli totale supporto durante tutto il periodo del lutto.






