Obblighi dei docenti a lezioni terminate: cosa dice il CCNL 2019/21 e cosa possono (e non possono) chiedere le scuole

Rosalia Cimino

5 Giugno 2025

Docente con dei dubbi

Obblighi dei docenti a lezioni terminate: cosa dice il CCNL 2019/21 e cosa possono (e non possono) chiedere le scuole

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Con la chiusura dell’anno scolastico, si riaccende il dibattito sugli obblighi del personale docente nei mesi estivi, in particolare nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. 

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2019/21, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, ha chiarito in maniera dettagliata quali siano gli impegni professionali a carico degli insegnanti una volta terminata l’attività didattica in presenza.

La normativa specifica i limiti entro cui i dirigenti scolastici possono convocare i docenti, distinguendo nettamente tra attività didattiche e attività funzionali all’insegnamento. 

La corretta interpretazione di queste norme è fondamentale per evitare abusi e per garantire una gestione trasparente e rispettosa del tempo dei lavoratori della scuola.

L'offerta scade tra
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Cosa resta obbligatorio per i docenti dopo la fine delle lezioni

Una volta concluso l’anno scolastico, le ore di insegnamento previste dall’art. 43 del CCNL non sono più dovute.

L’attività frontale, in assenza di studenti, decade di fatto. Tuttavia, permangono altri impegni che rientrano nelle cosiddette “attività funzionali all’insegnamento”, regolate dall’art. 44 del contratto.

Queste attività si suddividono in due gruppi distinti, ciascuno con un limite massimo di 40 ore annuali: uno riguarda la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, l’altro riguarda i consigli di classe, interclasse e intersezione. 

È importante sottolineare che le due tipologie di ore non sono cumulabili né intercambiabili.

A queste si aggiungono obblighi collegati agli scrutini ed esami, che non rientrano nel monte ore delle attività collegiali e rappresentano prestazioni dovute, anche durante la sospensione delle lezioni. 

Allo stesso modo, eventuali formazioni programmate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) possono essere richieste, ma solo se preventivamente approvate dal collegio docenti.

Cosa non può essere richiesto: i limiti imposti dal contratto e dalla giurisprudenza

Un punto fermo sancito dal contratto e rafforzato da diverse note ministeriali e sentenze è il divieto di imporre obblighi generici di presenza a scuola, in assenza di attività formalmente programmate. 

Nessun docente può essere obbligato, dopo la fine delle lezioni, a rispettare l’orario settimanale d’insegnamento, firmare registri di presenza quotidiana o svolgere attività non direttamente correlate all’insegnamento, come il riordino della biblioteca o compiti amministrativi.

Tale principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 173/1987 e dalla storica nota ministeriale 1972/1980, le quali affermano che l’obbligo di presenza può essere giustificato solo da impegni reali, deliberati e coerenti con la programmazione educativa dell’istituto.

Un’eccezione riguarda i docenti delle scuole secondarie di secondo grado non impegnati direttamente negli esami di Stato. Questi devono rimanere formalmente “a disposizione” fino al 30 giugno, ma la legge chiarisce che ciò non implica un obbligo di presenza quotidiana, tranne nei giorni delle prove scritte.