Riforma 2023: come cambia la ricostruzione carriera di docenti e ATA tra vecchio e nuovo sistema

Rosalia Cimino

18 Luglio 2025

Docente che mette un mattone

Riforma 2023: come cambia la ricostruzione carriera di docenti e ATA tra vecchio e nuovo sistema

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In tema di ricostruzione di carriera per docenti e personale ATA, dal 2023 il sistema di calcolo degli anni di servizio pre-ruolo ha subito una svolta significativa  per entrambe le categorie. Il cosiddetto Decreto Salva Infrazioni, infatti, ha modificato profondamente le regole, abolendo la “fictio iuris” e riconoscendo interamente il servizio pre-ruolo. 

Facciamo chiarezza sulle principali differenze normative, sul bilancio tra vantaggi e svantaggi e offrirà consigli pratici per chi ha svolto molti anni di servizio non di ruolo.

Le differenze normative: prima e dopo il 2023

Fino al 2022, c’era un sistema a doppia velocità, secondo l’art. 485 del D.Lgs. 297/1994:

  • I primi 4 anni di servizio venivano riconosciuti per intero, sia ai fini giuridici che economici.
  • Oltre i 4 anni: 2/3 riconosciuti subito, 1/3 “congelato” in attesa del riallineamento (16/18 anni per docenti, 20 anni per ATA). 

L’art. 489 introduceva la “fictio iuris”: lavorando almeno 180 giorni (o dal 1° febbraio allo scrutinio), si otteneva il riconoscimento di un anno inter.

Il Decreto Salva Infrazioni 2023: cosa cambia

Con il DL 69/2023 (convertito nella legge 103/2023), attivo dall’a.s. 2023/2024:

  1. Tutto il servizio pre-ruolo è valutato per intero, senza alcun accantonamento.
  2. È abolita la “fictio iuris”: contano solo i giorni di servizio realmente prestati.

Questo vale solo per chi è entrato in ruolo dall’a.a. 2023/2024; gli altri resteranno sul vecchio sistema.

I pro e i contro del nuovo sistema

L’introduzione del Decreto Salva Infrazioni ha prodotto effetti molto diversi tra i lavoratori della scuola, a seconda del tipo di servizio svolto prima dell’immissione in ruolo. 

In generale, la nuova normativa si rivela vantaggiosa per una parte del personale, ma penalizzante per un’altra, in particolare per chi contava sul meccanismo della fictio iuris per ottenere un riconoscimento più ampio del proprio servizio.

Ad esempio, risultano oggi avvantaggiati coloro che, durante gli anni di precariato, hanno ottenuto supplenze con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto, ovvero gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. 

Questi lavoratori vedranno tutto il servizio pregresso riconosciuto per intero fin da subito, senza dover attendere decenni per recuperare i periodi accantonati, come invece avveniva nel vecchio sistema. 

Un ulteriore beneficio riguarda anche coloro che hanno svolto incarichi brevi o frammentati, magari al di sotto della soglia dei 180 giorni. In passato, queste esperienze non avevano alcun valore ai fini della ricostruzione, mentre ora vengono contabilizzate sulla base dei giorni effettivamente lavorati. 

È una svolta che premia la continuità anche in servizi minori, spesso trascurati nel riconoscimento istituzionale.

Chi non è favorito dal nuovo sistema

Diverso, invece, è l’effetto per chi ha costruito la propria anzianità lavorativa contando proprio sulla soglia dei 180 giorni, prevista dal vecchio articolo 489 del Testo Unico. 

In quel modello, superare quella soglia – anche solo di pochi giorni – garantiva automaticamente il riconoscimento di un anno intero di servizio

Con le nuove regole questo meccanismo non esiste più: si conteggia solo il numero reale di giorni lavorati

Di conseguenza, chi aveva contratti di 185 o 190 giorni, e si aspettava il riconoscimento pieno dell’anno, oggi rischia di vedersi attribuito un periodo sensibilmente più corto, con ripercussioni evidenti sulla posizione stipendiale e sull’anzianità di servizio.

Si tratta quindi di un cambiamento che, se da un lato corregge alcune distorsioni del passato, dall’altro può rallentare o ridurre i vantaggi attesi da chi aveva consolidato i propri diritti con le vecchie regole. 

Per questo motivo, ogni situazione va valutata singolarmente: il nuovo sistema non è automaticamente più vantaggioso per tutti, ma va analizzato alla luce del tipo di percorso svolto negli anni pre-ruolo.

Come orientarsi nella scelta: strategie per docenti e ATA con servizio pre-ruolo

Di fronte a un cambiamento così rilevante nella normativa, è fondamentale che docenti e ATA con anni di servizio pre-ruolo adottino un approccio lucido e strategico. 

Le modifiche introdotte dal Decreto Salva Infrazioni non si applicano retroattivamente, ma solo ai neo-immessi in ruolo dal 2023/2024 in poi. 

Tuttavia, chi è stato assunto prima e ha alle spalle una lunga carriera da precario può ancora scegliere se mantenere la vecchia ricostruzione o tentare una strada diversa, a seconda della propria situazione.

Il primo passo essenziale è ricostruire nel dettaglio il proprio percorso lavorativo: occorre recuperare tutti i contratti, anche quelli brevi, e annotare con precisione le date, le durate, il tipo di incarico e la scuola di servizio. 

Questo lavoro preliminare è indispensabile per comprendere l’effettivo peso del servizio svolto e individuare eventuali periodi non riconosciuti o riconosciuti parzialmente.

Successivamente, è utile mettere a confronto i due sistemi di calcolo: quello previgente, con la “fictio” dei 180 giorni e la quota accantonata da recuperare solo dopo 16-20 anni, e quello nuovo, che elimina l’accantonamento ma valuta solo i giorni effettivamente lavorati. Questo confronto può rivelare differenze economiche anche significative, sia in termini di anzianità giuridica che di stipendio percepito.

Nel caso in cui emergano anomalie o disparità sfavorevoli, è possibile valutare diverse opzioni. Una strada consiste nel chiedere formalmente la ricostruzione secondo il sistema che appare più vantaggioso, se ciò è ancora possibile. 

In alternativa, si può ricorrere legalmente, soprattutto se il servizio pre-ruolo è stato sottovalutato o se la ricostruzione ha escluso periodi lavorativi validi per legge. 

Negli ultimi anni, molti tribunali del lavoro hanno riconosciuto il diritto a una ricostruzione più equa, basata sul principio della parità di trattamento tra precari e personale di ruolo.