Il panorama dell’istruzione secondaria si appresta a vivere una stretta normativa determinante per quanto riguarda il recupero scolastico accelerato. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, infatti, non sarà più consentito concentrare in un’unica sessione d’esame l’idoneità per oltre due classi, una misura volta a garantire maggiore serietà nei percorsi di studio. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha recentemente espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale attuativo della Legge n. 79/2025, che ridefinisce le regole per questi esami.
Nuove regole per gli esami di idoneità e stretta sul recupero scolastico accelerato
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni segna un punto di svolta nella gestione delle carriere scolastiche non lineari.
La normativa stabilisce tassativamente che, all’interno del medesimo anno scolastico, uno studente possa sostenere esami di idoneità per un massimo di due anni di corso successivi a quello già conseguito per effetto di scrutinio finale.
Tale limitazione mira a contrastare efficacemente il fenomeno delle cosiddette “promozioni facili“, spesso legate a contesti educativi poco trasparenti che permettevano di condensare interi cicli di studio in tempi eccessivamente ristretti.
L’obiettivo primario del Ministero è quello di assicurare che il recupero scolastico accelerato avvenga attraverso un reale e verificabile processo di apprendimento, e non tramite semplici scorciatoie burocratiche che svalutano il titolo di studio finale.
Di conseguenza, le famiglie e gli studenti che intendono rientrare nei percorsi ordinari dopo una sospensione dovranno pianificare con maggiore attenzione le tempistiche, consapevoli che la normativa non ammetterà più deroghe a questa soglia biennale.
Il ruolo di vigilanza degli Uffici Scolastici Regionali
Un elemento fondamentale del nuovo decreto riguarda l’inasprimento dei controlli istituzionali per chi intende avvalersi della possibilità, comunque ancora permessa, di recuperare due annualità in una sola sessione.
Le istituzioni scolastiche, difatti, avranno l’obbligo normativo di segnalare tempestivamente tali casistiche al competente Ufficio Scolastico Regionale (USR).
A seguito di tale segnalazione formale, l’USR provvederà alla nomina di un presidente di commissione esterno all’istituto dove si svolgeranno gli esami.
Siffatta procedura introduce un livello di garanzia ulteriore e assicura che le valutazioni siano condotte con la massima imparzialità e rigore, sottraendole a potenziali logiche interne di convenienza.
Si tratta di un meccanismo pensato per evitare che la gestione di questi esami delicati possa prestarsi a opacità, in modo da rafforzare la trasparenza dell’intero sistema nazionale di istruzione e da tutelare il valore legale del percorso scolastico.

Le osservazioni del CSPI sulla sostenibilità organizzativa
Nonostante il parere sostanzialmente favorevole sull’impianto generale del decreto, il CSPI ha sollevato alcune perplessità tecniche riguardo la concreta attuabilità di questa misura di vigilanza su larga scala.
Reperire un numero sufficiente di dirigenti scolastici disponibili a presiedere commissioni esterne potrebbe rivelarsi complesso dal punto di vista organizzativo, specialmente in quei territori caratterizzati da un’alta incidenza di richieste da parte di candidati privatisti.
A tal proposito, il Consiglio ha suggerito al Ministero l’introduzione di parametri numerici definiti per attivare l’obbligo della nomina esterna, ipotizzando ad esempio una soglia minima di oltre dieci candidati per istituto.
Tale correttivo servirebbe a non sovraccaricare eccessivamente la rete dirigenziale regionale, garantendo al contempo la funzionalità ordinaria delle scuole di provenienza dei presidenti nominati.
Modalità di svolgimento delle prove e valutazione distinta
La struttura stessa degli esami di idoneità subisce una ridefinizione rigorosa per i candidati che affrontano il recupero scolastico accelerato di due anni.
Il decreto specifica chiaramente che il candidato dovrà sostenere prove articolate e specifiche per ciascuna delle annualità oggetto di recupero, al fine di dimostrare la preparazione su tutte le discipline previste dai piani di studio ufficiali.
Ne deriva che non saranno ammessi accorpamenti sommari di programmi: le commissioni d’esame dovranno verificare puntualmente le competenze acquisite dallo studente sui contenuti specifici di ogni singolo anno di corso.
Inoltre, aspetto centrale della nuova normativa, la valutazione finale dovrà essere distinta per ciascun anno.
Tale approccio metodologico mira a certificare che le conoscenze siano state effettivamente assimilate in modo sequenziale e completo, evitando che lacune gravi relative a una delle due annualità possano essere mascherate da una performance complessiva appena sufficiente nell’altra.
Tempistiche di attuazione e abrogazione delle vecchie norme
Il nuovo quadro regolatorio diventerà pienamente operativo con l’avvio del prossimo anno scolastico, ovvero il 2025/2026.
Ciò significa che tutte le sessioni di esami di idoneità che si svolgeranno entro il 30 giugno 2026 dovranno già conformarsi a queste direttive più stringenti, senza periodi transitori.
Il decreto in questione andrà a sostituire integralmente le precedenti disposizioni in materia, contenute nel Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, che fino ad oggi hanno regolato la materia.
È bene sottolineare, infine, che l’intera operazione di riforma dovrà essere gestita dalle istituzioni scolastiche utilizzando esclusivamente le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, in quanto la norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per la sua attuazione.


