Nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia per il sostegno, un elemento fondamentale è rappresentato dalla valutazione dell’abilitazione all’insegnamento. Cerchiamo, allora, di capire come viene valutata un’abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario e se il relativo punteggio può essere conteggiato più volte.
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SOMMARIO
ToggleCriteri di valutazione dell’abilitazione nelle GPS I Fascia Sostegno (Tabella A/7 OM 88/2024)
La Tabella A/7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 disciplina i titoli valutabili per l’inserimento nelle GPS di prima fascia sul sostegno (scuole di ogni grado).
In base a tale tabella, l’abilitazione all’insegnamento specifica per il grado è valutata secondo criteri precisi:
- Punto B.1 – Abilitazione specifica: viene attribuito un punteggio per l’abilitazione su posto comune o classe di concorso relativa allo specifico grado di scuola. Il punteggio da attribuire dipende dal grado scolastico:
- Infanzia e primaria: si applicano i punteggi previsti ai punti A.1 e A.2 della Tabella A/1 (da 60 a 65 = 4; da 66 a 70 = 5; da 71 a 75 = 6; da 76 a 80 = 7; da 81 a 85 = 8; da 86 a 90 = 9; da 91 a 95 = 11; da 96 a 100 = 12);
- Secondaria di I e II grado: si applicano i punteggi previsti ai punti A.1 (da 60 a 65 = 4; da 66 a 70 = 5; da 71 a 75 = 6; da 76 a 80 = 7; da 81 a 85 = 8; da 86 a 90 = 9; da 91 a 95 = 11; da 96 a 100 = 12) e A.2 della Tabella A/3 (per gli ITP – insegnanti tecnico-pratici – si usa la Tabella A/5, punto A.1).
- Il punteggio totale per l’abilitazione comprende due componenti: il punteggio derivante dal voto di abilitazione (fino a un massimo di 12 punti, secondo la fascia di voto) e un punteggio aggiuntivo legato alla modalità di conseguimento dell’abilitazione. Ad esempio, per i docenti della scuola secondaria:
- A.1 (Voto di abilitazione): fino a 12 punti, in base al voto finale con cui si è conseguita l’abilitazione.
- A.2 (Percorso abilitante): un punteggio aggiuntivo che varia a seconda del percorso seguito per abilitarsi. Nel caso l’abilitazione sia stata conseguita tramite concorso ordinario, sono attribuiti 24 punti aggiuntivi.
Nota: La tabella A/7 specifica che “ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascun GPS sostegno di inserimento ”. Ciò significa che, nell’ambito della stessa graduatoria di sostegno, si può far valere una sola abilitazione (anche se il docente possiede più abilitazioni sullo stesso grado).
Punti B.1 e B.5 della Tabella A/7: abilitazione valutata una sola volta
Oltre all’abilitazione (punto B.1), la Tabella A/7 prevede un altro titolo potenzialmente pertinente per chi ha superato un concorso:
- Punto B.5 – Superamento di un concorso ordinario: prevede 3 punti per ogni superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto comune o classe di concorso del grado specifico “qualora non valutato ai sensi del punto B.1 ”. In altre parole, se un candidato ha superato un concorso ordinario per quello specifico grado, ha diritto a 3 punti solo se tale concorso non gli ha già fornito un’abilitazione conteggiata al punto B.1.
Questa distinzione è fondamentale: abilitazione e concorso non si sommano due volte. I punti del concorso ordinario (B.5) sono attribuiti solo nel caso in cui il superamento del concorso non sia già stato valutato come abilitazione (B.1).
Di conseguenza:
- se il docente possiede un’abilitazione (ad esempio su sostegno) ottenuta tramite concorso, tale titolo viene inserito e valutato una sola volta sotto B.1, comprensivo sia del punteggio per il voto sia del punteggio aggiuntivo previsto per il percorso concorsuale (come visto, fino a 12 + 24 punti). In questo caso lo stesso concorso non dà diritto anche ai 3 punti del B.5, poiché è già stato considerato ai fini dell’abilitazione;
- se, invece, il docente ha superato un concorso ordinario senza che ciò costituisca l’abilitazione valutata (ad esempio, un concorso superato in altra classe di concorso o in un’altra occasione non utilizzata come titolo di accesso in B.1), potrà allora inserire quel superamento di concorso al punto B.5 ottenendo i 3 punti relativi.
In sintesi, l’abilitazione conseguita tramite concorso si valuta una sola volta . La tabella A/7 è chiara nel vietare il doppio conteggio: il concorso ordinario non può essere valutato due volte, ovvero sia come abilitazione che come titolo aggiuntivo.
Esempio pratico: docente abilitato tramite concorso ordinario e compilazione della domanda GPS
Prendiamo il caso concreto di un docente specializzato sul sostegno (possessore del titolo di specializzazione per il sostegno) che ha anche superato il concorso ordinario 2020 per il medesimo grado di scuola.
Nel momento della compilazione della domanda GPS prima fascia di sostegno, il docente potrebbe pensare di dichiarare sia l’abilitazione sia il concorso, in questo modo:
- Sezione B.1 (Abilitazione): indica l’abilitazione ottenuta, che nel suo caso corrisponde al superamento del concorso ordinario (poiché quel concorso gli ha conferito l’abilitazione per il grado specifico). Compilando il punto B.1 otterrà il punteggio spettante all’abilitazione, composto dal punteggio per il voto di abilitazione e dai 24 punti aggiuntivi previsti per il percorso concorsuale.
- Sezione B.5 (Superamento del concorso): il docente potrebbe inizialmente pensare di dichiarare nuovamente il concorso superato, per aggiungere ulteriori 3 punti.
Cosa succede in questo caso? Le segreterie scolastiche, in fase di valutazione della domanda, escluderanno il punteggio duplicato.
Nel nostro esempio, infatti, la scuola destinataria della domanda segnalerà che il punto B.5 non andava compilato perché già valutato in B.1.
Ricordiamo, infatti, che la tabella A/7 prevede che:
- “sono attribuiti 3 punti per il superamento delle prove di un concorso ordinario […] a condizione che il concorso medesimo non sia valutato ai sensi del punto B.1”.
In altre parole, il punteggio aggiuntivo di 3 punti per il concorso ordinario non spetta se il concorso stesso è già stato utilizzato per l’abilitazione dal momento che il concorso stesso non può essere valutato due volte.
Se l’abilitazione in GPS I fascia di sostegno è stata conseguita tramite concorso ed è valutata al punto B.1, non si possono aggiungere ulteriori 3 punti al punto B.5.