La sentenza n. N. 01332 del 22 luglio 2025 del TAR Campania, sezione di Salerno, ha riaffermato un principio determinante in materia di trasparenza amministrativa nel contesto scolastico. La pronuncia chiarisce che il diritto di accesso agli atti scuola assume un carattere prevalente quando è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa, anche se i documenti richiesti coinvolgono altri studenti. La vicenda, nata da una sanzione disciplinare irrogata a uno studente per aver introdotto una pistola giocattolo in classe, si è trasformata in un caso emblematico sui doveri dell’istituzione scolastica.
Il Contesto: Sanzione Disciplinare e Richiesta della Famiglia
Tutto ha origine da un episodio che ha visto tre studenti protagonisti: il primo ha portato a scuola una pistola giocattolo, un secondo l’ha utilizzata per sparare un gommino verso un terzo compagno.
In seguito a questo evento, l’istituto scolastico ha comminato al primo studente una sanzione disciplinare significativa: cinque giorni di sospensione, l’esclusione dal viaggio d’istruzione e un abbassamento del voto in condotta.
Ritenendo la punizione potenzialmente sproporzionata, la famiglia del ragazzo ha presentato un’istanza formale per visionare tutta la documentazione relativa alla gestione del caso da parte della scuola.
L’obiettivo era quello di comprendere l’iter seguito e le valutazioni fatte per tutti e tre gli studenti coinvolti, al fine di preparare un’adeguata difesa legale.
La richiesta era, dunque, motivata da un’esigenza di tutela giuridica ben precisa e circostanziata.
Il Diniego della Scuola e il Principio dell’Accesso agli Atti Scuola
Di fronte alla richiesta della famiglia, la Dirigente Scolastica ha opposto un diniego parziale.
L’istituto si è rifiutato di fornire i verbali dei Consigli di Classe e le convocazioni relative agli altri due studenti, adducendo motivazioni quali la non pertinenza (“riguardante altro alunno”), la presunta immotivazione della richiesta e il coinvolgimento di un’altra classe.
Tuttavia, come sottolineato dai giudici amministrativi, queste giustificazioni non sono sufficienti quando si configura un accesso agli atti scuola di tipo “difensivo”.
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui l’amministrazione non può valutare ex ante l’utilità dei documenti richiesti per la difesa del cittadino. La valutazione deve limitarsi a verificare l’esistenza di un collegamento tra la documentazione e l’interesse giuridico che si intende proteggere, senza entrare nel merito della strategia difensiva.

La Decisione del TAR: la Vicenda “Unitaria” e l’Obbligo di Ostensione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto in parte il ricorso della famiglia, giudicando illegittimo il diniego della scuola. Un elemento basilare della sentenza è la qualificazione della vicenda come “unitaria”.
Secondo il Collegio, i fatti sono causalmente collegati, poiché l’intera situazione scaturisce dalla condotta del ricorrente che ha portato l’arma giocattolo. Per questa ragione, sussiste l’interesse del ragazzo a conoscere gli atti relativi agli altri studenti per poter confrontare le diverse posizioni e le conseguenti decisioni della scuola.
Di conseguenza, il TAR ha ordinato all’istituto di esibire tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, inclusi i verbali e le convocazioni negate.
I giudici hanno specificato che, per tutelare la privacy, le generalità degli altri studenti dovranno essere oscurate.
I Limiti del Diritto di Accesso e le Espressioni “Offensive”
La sentenza del TAR ha chiarito anche altri due aspetti interessanti.
In primo luogo, ha respinto la richiesta di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza. La scuola aveva dichiarato tali documenti “non esistenti”, poiché la vigilanza rientra nei compiti d’ufficio ordinari.
Il TAR ha confermato che il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti già formati e detenuti dall’amministrazione; non si può ordinare l’esibizione di un atto inesistente.
In secondo luogo, il tribunale ha rigettato la richiesta dell’amministrazione di cancellare alcune espressioni dal ricorso, ritenute offensive nei confronti della dirigente.
Frasi come “infangare ella stessa la scuola” e “ha anteposto la soddisfazione del suo Ego”, sebbene stilisticamente censurabili, sono state considerate strumentali alla strategia difensiva e non un attacco personale fine a se stesso.





