L’esercizio di un’attività extra-istituzionale richiede una specifica autorizzazione per la libera professione docenti, un adempimento imprescindibile per il personale della scuola. La normativa vigente, infatti, stabilisce un regime di incompatibilità volto a garantire il corretto svolgimento della funzione docente e il buon andamento della pubblica amministrazione, delineando un percorso preciso per la richiesta e il rilascio del nulla osta da parte del Dirigente Scolastico.
Il Regime di Incompatibilità: Riferimenti Normativi Essenziali
La disciplina delle incompatibilità per i dipendenti pubblici, inclusi docenti e personale ATA, trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo n. 165/2001 (articolo 53) e nel Decreto Legislativo n. 297/94 (articolo 508).
Tali disposizioni mirano a prevenire situazioni di conflitto di interesse e ad assicurare che l’impegno lavorativo extra non pregiudichi la qualità e la regolarità del servizio scolastico.
Il principio generale vieta al personale docente di esercitare attività commerciali, industriali, professionali o di assumere impieghi alle dipendenze di privati e cariche in società a scopo di lucro.
Un’eccezione a tale regola è rappresentata dai rapporti di lavoro a tempo parziale, con part-time non superiore al 50%, che offrono una maggiore flessibilità.
Comprendere appieno il quadro legislativo è un passo fondamentale per orientarsi correttamente ed evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.
Incarichi Retribuiti: Quando è Necessaria l’Autorizzazione per la Libera Professione Docenti
Per ogni incarico retribuito, anche di natura occasionale, che non rientri nei compiti d’ufficio, il personale scolastico è tenuto a richiedere una preventiva autorizzazione al proprio Dirigente Scolastico.
La richiesta, da rinnovare annualmente, deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività.
L’amministrazione scolastica ha 30 giorni di tempo per esprimersi; in caso di silenzio, l’autorizzazione si intende accordata solo se l’incarico proviene da un’altra amministrazione pubblica.
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla verifica di tre condizioni determinanti:
- temporaneità e occasionalità: l’attività deve avere carattere sporadico e non interferire con l’impiego principale;
- assenza di conflitto di interessi: l’incarico non deve contrastare con gli interessi dell’amministrazione scolastica;
- compatibilità con il servizio: l’impegno richiesto deve essere svolto al di fuori dell’orario di servizio e non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle mansioni didattiche e funzionali.

Attività Esenti dall’Obbligo di Autorizzazione
Non tutte le attività esterne richiedono un’esplicita autorizzazione per la libera professione docenti.
Il comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 elenca una serie di attività che possono essere svolte liberamente, purché non entrino in conflitto di interessi con la funzione pubblica.
Sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione, ad esempio, i compensi derivanti dalla collaborazione con giornali, riviste ed enciclopedie, così come quelli per l’utilizzo economico di opere dell’ingegno.
Rientrano in tale casistica anche la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi per i quali è previsto solo un rimborso spese e le attività di docenza e ricerca scientifica.
Un’importante precisazione riguarda le lezioni private: è possibile impartirle ad alunni di altre scuole, ma è comunque necessario informare e ottenere l’autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico, come stabilito dalla Legge n. 145/2018.
Autorizzazione per la Libera Professione Docenti: Criteri e Procedure
La procedura per ottenere l’autorizzazione per la libera professione docenti è ben definita. Il personale docente può esercitare libere professioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a condizione che tali attività siano compatibili con l’orario di servizio e non arrechino pregiudizio alla funzione docente.
Si fa riferimento, in particolare, alle professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi.
La richiesta deve essere inoltrata al Dirigente dell’istituto di appartenenza, il quale valuterà la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa.
Una disciplina specifica è prevista per i docenti di materie giuridiche che intendono esercitare la professione forense, ai sensi della Legge n. 247/2012, con l’assoluto divieto di assumere difese in cause che coinvolgano l’amministrazione scolastica.
È onere del dipendente assicurarsi che la richiesta sia presentata per tempo, poiché non sono ammesse autorizzazioni a sanatoria per incarichi già svolti.
Ecco i Modelli da scaricare:
- Modello Autorizzazione Incarico (Word)
- Modello Autorizzazione Incarico (PDF)
- Modello Autorizzazione Libera Professione (WORD)
- Modello Autorizzazione Libera Professione (PDF)
Sanzioni per Mancata Autorizzazione e Obblighi di Comunicazione
Svolgere un’attività extra-istituzionale senza la prescritta autorizzazione per la libera professione docenti espone il dipendente a conseguenze significative.
La Legge n. 190/2012 ha introdotto un sistema di comunicazione telematica obbligatoria verso il Dipartimento della Funzione Pubblica per tutti gli incarichi autorizzati.
L’omissione della richiesta di autorizzazione, qualora dovuta, configura un’infrazione disciplinare. Le sanzioni possono arrivare alla risoluzione del contratto di lavoro.
Inoltre, il dipendente è tenuto alla restituzione dei compensi percepiti illecitamente, che verranno versati all’amministrazione di appartenenza.
È responsabilità sia del dipendente che dell’ente esterno (pubblico o privato) che conferisce l’incarico attivare la procedura di richiesta.
Le amministrazioni pubbliche, in particolare, hanno il dovere di verificare lo stato giuridico del dipendente prima di affidare un incarico e di richiedere formalmente il nulla osta alla scuola di appartenenza.


