Concorso dirigente scolastico

Concorso dirigente scolastico

Cinque anni fa fu bandito l’ultimo concorso dirigente scolastico. Infatti, la graduatoria sta per esaurirsi. Per quest’anno scolastico si sono resi disponibili 317 nuovi conferimenti di incarico.

Ma non si sa nulla riguardo l’uscita ufficiale del bando di concorso. Per il momento abbiamo a disposizione soltanto una bozza.

La procedura relativa ai posti per dirigenti scolastici necessita di seguire un iter abbastanza complicato.

Ci vogliono circa due anni perché il concorso dirigente scolastico si completi del tutto. Motivo per cui si suppone che il bando per il prossimo concorso non sarà pronto prima di qualche mese. 

Anche se sarebbe opportuno bandire il nuovo concorso prima che si arrivi al completo esaurimento della graduatoria dell’ultimo concorso.

Immissioni in ruolo dirigenti scolastici anno scolastico 2022/2023

C’è da sottolineare che il Ministero dell’Istruzione aveva tutte le intenzioni di esaurire la graduatoria entro l’anno scolastico 2022/2023. Tuttavia, il MEF non è stato dello stesso avviso. In tal caso il bando ufficiale per il concorso dirigente scolastico sarebbe dovuto essere affrettato.

Il 12 agosto di quest’anno è scaduto il termine ultimo di presentazione della domanda per quanto riguarda l’immissione in ruolo per dirigenti scolastici.

I dirigenti scolastici che si sono immessi in ruolo attraverso le domande effettuate entro il 12 agosto sono tenuti a rimanere in servizio nella regione di assegnazione iniziale per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall’articolo 15 del bando, i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, limitandosi ai posti disponibili in ogni USR. I candidati che non hanno espresso preferenza con le modalità dei termini previsti, saranno assegnati ai ruoli regionali d’ufficio.

Requisiti per partecipare al concorso dirigente scolastico

Ad ogni modo, per il prossimo concorso dirigente scolastico abbiamo a disposizione soltanto un bozza.

Sulla base della suddetta bozza, vediamo insieme quali sono i requisiti per poter accedere al futuro concorso per il quale da tempo si attende la pubblicazione ufficiale del bando.

Ciascun docente che intenderà partecipare al Concorso per Dirigente Scolastico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;
  • essere stati confermato in ruolo (aver superato, quindi, l’anno di prova);
  • essere in possesso della laurea;
  • aver svolto 5 anni di servizio (il servizio può essere stato svolto a tempo sia indeterminato che determinato; in caso di servizio svolto a tempo determinato e può essere prestato sia nelle scuole statali sia nelle scuole paritarie);
  • essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.

Nel Decreto Ministeriale è specificato che il titolo di studio deve essere uno tra:

  • laurea magistrale di nuovo o vecchio ordinamento;
  • laurea specialistica;
  • diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM n. 509/1999;
  • diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Specificazioni riguardo la validità del servizio svolto

Per quanto riguarda il requisito relativo al servizio di cinque anni scolastici, in molti si chiedono se gli anni svolti durante il corso di laurea devono essere conteggiati. Anche perché si tratta di un requisito necessario per poter partecipare ad un eventuale concorso dirigente scolastico.

Si precisa che il servizio in questione:

  • deve essere stato svolto nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione;
  • possono essere prestati con qualsiasi tipo di contratto, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, quindi si può avere un servizio misto di ruolo e da precario;
  • nel caso di contratti a tempo determinato, si intende un servizio prestato per un anno intero se esso ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino alla fine delle operazioni di scrutinio finale;
  • riguardo agli anni di ruolo, non si considerano quelli derivanti da retrodatazione giuridica;
  • sono conteggiati come validi gli anni prestati in servizio nelle scuole paritarie, visto che tali istituzioni scolastiche rientrano nel sistema nazionale di istruzione.

La bozza del decreto ministeriale considera valido il servizio svolto con contratto a tempo determinato, purchè abbia avuto la durata minima di almeno 180 giorni o sia stato prestato ininterrottamente dal primo Febbraio, fino alla fine delle operazioni di scrutinio.

Non bisogna dimenticare che nelle GPS, il servizio viene valutato anche se svolto senza titolo di accesso, purché il suddetto titolo sia conseguito entro la data di presentazione delle domande. Per questo motivo il principio relativo alla valutazione del servizio dovrebbe essere lo stesso anche se si tratta di una fattispecie diversa.

Anche il servizio prestato durante il corso di laurea può considerarsi valido, fermo restando che sarà necessaria la conferma in ruolo entro il termine ultimo della presentazione delle domande.

Preside e dirigente scolastico, le differenze

Da più di vent’anni la figura del preside non esiste più. Infatti, dal decreto legislativo 59 del 6 marzo 1998 e a seguito dell’art. 21, comma 16, della legge 59 del 15 marzo 1997 è subentrata la figura del dirigente scolastico.

Facciamo, però, un passo indietro.

Nel 1923, con la Riforma Gentile, fu previsto al governo di ogni Istituto scolastico un preside, oppure un direttore didattico, per quanto riguarda la scuola primaria, coadiuvato dal collegio dei professori.

I presidi erano scelti direttamente dal Ministro tra tutti i professori ordinari che avevano una laurea e almeno quattro anni di anzianità. Le donne erano escluse dalla scelta. Presidi e direttori didattici avrebbero dovuto assicurare il funzionamento delle scuole. 

In seguito, con la Riforma Bassanini del 1997 le figure del preside e del direttore didattico sono state fuse in un’unica figura: quella del dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico ha così assunto nuove funzioni ed è divenuto titolare di qualifica dirigenziale.

È il dirigente scolastico che è responsabile dell’organizzazione della scuola e della qualità dell’istruzione. Si occupa della gestione delle risorse finanziarie ed è lui a decidere a quali investimenti indirizzare i fondi scolastici.

Tra le responsabilità del dirigente scolastico c’è quella di tenere insieme Codice civile e produzione normativa. Per produzione normativa, si include quella di rango secondario, che comprende note e circolari, che nel corso degli anni sono andate ad intensificarsi.

Quindi da una parte persiste l’idea del preside che verifica l’applicazione corretta della norma, dall’altra invece, si è affermata l’idea di un manager che si assume le proprie responsabilità. 

Il dirigente scolastico si trova a metà nel suo ruolo reale, né impiegato, né manager.

Responsabilità del dirigente scolastico

Bisogna tener presente che la scuola si occupa dell’umanità dei propri studenti. Perciò, la prima preoccupazione della stessa dovrebbe essere quella di rispondere ai bisogni educativi dei propri studenti.

Il compito fondamentale che la legge assegna al dirigente scolastico è quello di organizzare il servizio, definendo la responsabilità dirigenziale in ordine ai risultati. Spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Quindi, la funzione primaria del dirigente scolastico è quella di Leadership, in quanto egli ha una espressa responsabilità nella gestione.

L’ufficio non è più un luogo fisico, ma un fare bene istruito, nel rispetto del quadro normativo, nell’incessante ricerca della scelta migliore fra quelle possibili. Raramente è possibile un’unica soluzione. La maggior parte delle volte, c’è solo bisogno di scegliere la più efficace fra quelle possibili. Il dirigente scolastico è chiamato a rendere funzionale la scuola, rispettando le competenze degli organi collegiali scolastici.

Al dirigente scolastico spettano tutte le decisioni più significative. Studenti, docenti e tutto il personale ATA devono far riferimento a lui qualora dovessero sorgere problematiche di qualsiasi tipo. 

Inoltre rappresenta legalmente la scuola nella quale opera e pianificare l’offerta formativa della quale gli studenti usufruiscono.

Si tratta di un ruolo di dimensione regionale: è una figura che si occupa in modo unitario della gestione delle istituzioni scolastiche.

É lui che dispone delle risorse finanziarie, strumentali, umane e risponde dei risultati del servizio. Ha poteri relativi alla direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Organizza l’attività scolastica, basandosi su criteri di efficienza ed efficacia formative, ed è titolare delle relazioni sindacali.

La responsabilità del dirigente comprende, quindi:

  • la qualità della formazione;
  • la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica del territorio;
  • l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica
  • l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e di diritto all’apprendimento degli alunni.

Il profilo del dirigente scolastico ha assunto l’aspetto di chi è chiamato a tenere insieme tutte le componenti della comunità scolastica.

In sintesi, possiamo affermare che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all’utenza. Inoltre, è rappresentante legale della scuola in questione.

Solitamente l’incarico di un dirigente scolastico è a tempo indeterminato. Tuttavia, la durata dei singoli incarichi di direzione delle istituzioni scolastiche è a tempo determinato ed è compresa tra i tre e i cinque anni. L’incarico dirigenziale è rinnovabile e senza alcun limite. La durata degli incarichi di reggenza aggiuntivi di istituzioni scolastiche prive di dirigente titolare è di un anno scolastico, eventualmente rinnovabile.

Collaboratori e “staff” del dirigente scolastico

Ovviamente, il dirigente scolastico non opera da solo. Ad aiutarlo abbiamo, infatti, collaboratori, delegati e coadiutori.

I collaboratori prima della figura del Dirigente scolastico

Prima dell’avvento dell’autonomia scolastica, la scelta dei collaboratori spettava al preside del collegio docenti e questi disponeva un numero massimo di quattro, secondo il numero di alunni della singola istituzione scolastica. 

In seguito, il Preside poteva scegliere tra i collaboratori un docente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, il cosiddetto vicepreside.

Dall’anno scolastico 2000/2001 la situazione cambiò con il passaggio dalla funzione direttiva dei presidi alla qualifica dirigenziale dei dirigenti scolastici.

I collaboratori oggi

Il termine collaboratore non appare più nella normativa e non c’è un limite riguardo al numero di docenti di cui il dirigente può avvalersi.

In quegli anni nacquero diverse controversie in merito al contrasto che derivava dalla possibilità da parte del dirigente scolastico di scegliere dei collaboratori, nello svolgimento delle diverse funzioni organizzative e amministrative.

Tale dibattito giuridico è stato poi risolto in maniera definitiva dal parere del consiglio di stato in favore di quanto disposto dalla più recente normativa, l’articolo 25 del D.Lgs. 165/01. Perciò, il dirigente scolastico deve potersi affidare a persone di sua fiducia, scegliendole in totale autonomia.

In sintesi, possiamo riassumere che alcune delle figure che gravitano attorno al dirigente scolastico ricoprono:

  • Funzioni strumentali: il collegio docenti individua le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per poter realizzare la gestione del piano dell’Offerta Formativa. I provvedimenti delle funzioni strumentali spettano al dirigente scolastico, ovviamente sulla base di quanto stabilito dal Collegio. 

I docenti che ricoprono funzioni strumentali hanno l’attribuzione di un incarico. Le funzioni strumentali fanno parte dello staff del dirigente scolastico, ma non rientrano nell’organico di autonomia.

  • Collaboratori di presidenza e docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali (middle-management/vicepresidi), vengono scelti direttamente dal dirigente scolastico che ne dà semplice comunicazione al collegio docenti. 

Il dirigente può scegliere anche più di due unità se lo ritiene necessario, ma ai fini retributivi possono essere remunerate solo due figure nel CCNL. 

  • Coadiutori per il supporto organizzativo e didattico (staff del DS), il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

I coadiutori hanno un ruolo relativo al supporto, consiglio e dialogo. 

  • Docenti delegati senza limite numerico, sono i cosiddetti vicepresidi, coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili o fiduciari di plesso. L’atto di delega è previsto in maniera tassativa in forma scritta.

Queste categorie non sono necessariamente distinte tra di loro. Infatti, nella maggior parte dei casi, possono anche coincidere nella stessa persona. 

Tra l’altro, è auspicabile che due unità che collaborano con il dirigente scolastico siano comprese nel 10% dell’organico di autonomia individuato dal dirigente scolastico.

Stipendio di un dirigente scolastico

La struttura della retribuzione del dirigente scolastico è definita dall’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca ed è strutturata in svariate componenti. 

Può variare secondo l’anzianità e la complessità dell’istituto da dirigere. 

Inoltre, bisogna ricordare che i dirigenti a volte possono ricoprire ulteriori incarichi oltre a quello principale; per questi è prevista l’attribuzione di specifici compensi.

Ad ogni modo, le componenti che articolano la struttura della retribuzione del dirigente scolastico sono:

  • trattamento fondamentale, che si riferisce allo stipendio tabellare, eventuali assegni ad personam o RIAS e retribuzione di posizione parte fissa,
  • trattamento accessorio, che è rappresentato dalla retribuzione di posizione variabile, della retribuzione di risultato, da eventuali compensi per la reggenza si altre istituzioni scolastiche,
  • trattamento economico per incarichi aggiuntivi, cioè indennità previste per specifiche attività del dirigente.

In caso di conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza di ulteriori istituzioni scolastiche è prevista l’attribuzione di compensi specifici per ogni reggenza in base alla complessità dell’istituzione scolastica.

I dirigenti, nell’ambito dell’incarico dirigenziale conferito, possono ricoprire ulteriori incarichi, i cosiddetti incarichi aggiuntivi, oltre a quelli principali, per i quali è prevista l’attribuzione di compensi specifici.

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