Importanti aggiornamenti normativi ridefiniscono il quadro di congedi e permessi scuola 2026 per docenti e personale ATA. La Legge di Bilancio e la Legge 106/2025 introducono, infatti, misure determinanti per il sostegno alla genitorialità e per la tutela dei lavoratori affetti da gravi patologie. Analizziamo nel dettaglio le modifiche relative all’estensione temporale dei benefici e alle nuove tutele sanitarie operative dal primo gennaio.
Congedi e permessi scuola 2026: estensione delle tutele genitoriali
Il legislatore ha voluto imprimere una svolta significativa alle politiche familiari, modificando la disciplina prevista dal Testo Unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
La principale innovazione – così come illustrato nella Guida della Uil Scuola Rua – riguarda l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale, che a partire dal 1° gennaio 2026 potrà essere richiesto fino al compimento del 14* anno di età del figlio, superando il precedente limite fissato ai 12 anni.
La norma si applica in modo identico anche alle casistiche di adozione nazionale o internazionale e di affidamento, garantendo il diritto fino a 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Risulta fondamentale prestare attenzione al trattamento economico, che varia in base alla data di conclusione del congedo di maternità o paternità obbligatorio.
Per coloro che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, la retribuzione sarà pari a:
- 100% per i primi 30 giorni;
- 80% per due mesi (se fruiti entro i 6 anni del bambino);
- 30% per i restanti 6 mesi.
Le istituzioni scolastiche dovranno, di conseguenza, verificare con estrema precisione le date di riferimento per applicare correttamente le aliquote retributive previste dalla normativa vigente.
Malattia del figlio: nuove disposizioni per la fascia 4-14 anni
Un altro aspetto rilevante del pacchetto congedi e permessi scuola 2026, sul quale si è soffermato la Uil Scuola Rua, riguarda la gestione delle assenze per la malattia dei figli.
La modifica dell’articolo 47 del D.Lgs. 151/2001 estende il diritto di assenza non retribuita fino ai 14 anni di età del bambino, rispetto al precedente limite di 8 anni.
Nello specifico, a ciascun genitore spetteranno 10 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio di età compresa tra i 4 e i 14 anni.
Il principio di alternatività nella fruizione tra i genitori rimane valido, così come resta invariato il trattamento per i figli fino a 3 anni, che prevede la retribuzione integrale per i primi 30 giorni.
Un dettaglio tecnico di grande rilievo per il personale scolastico riguarda il calcolo dell’anzianità: i 10 giorni di assenza per malattia del figlio, sebbene non retribuiti, sono considerati servizio effettivo.
Di fatto, per il personale a tempo determinato tali giorni risultano utili ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo e dell’aggiornamento delle graduatorie, mentre per il personale di ruolo sono validi per il computo dell’anno di servizio.

Permessi retribuiti per terapie e cure: le 10 ore aggiuntive
La Legge n. 106 del 18 luglio 2025 introduce tutele specifiche per i lavoratori affetti da patologie gravi, che si aggiungono al quadro generale dei congedi e permessi scuola 2026.
Dal 1° gennaio 2026, viene riconosciuto un monte ore aggiuntivo di 10 ore annue di permesso retribuito.
Il beneficio spetta ai dipendenti pubblici e privati affetti da:
- malattie oncologiche;
- malattie invalidanti o croniche che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori che assistono un figlio minorenne nelle medesime condizioni.
L’utilizzo di queste ore è vincolato all’effettuazione di visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche o cure frequenti.
Per usufruire del permesso, il dipendente deve presentare una certificazione che attesti il grado di invalidità richiesto e la prescrizione medica rilasciata da un medico di base o specialista di struttura accreditata.
I controlli sulla veridicità delle attestazioni potranno avvenire tramite il Sistema Tessera Sanitaria, in modo da garantire la trasparenza della procedura.
Congedo biennale non retribuito e conservazione del posto
La normativa ha previsto, altresì, uno strumento di tutela a lungo termine per le situazioni di particolare gravità.
Sempre in virtù della Legge 106/2025, è stato introdotto un congedo non retribuito della durata massima di 24 mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato.
I destinatari sono i lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-invalidanti con una percentuale di invalidità di almeno il 74%.
Durante il periodo di assenza, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, pur non percependo alcuna retribuzione e non potendo svolgere altre attività lavorative.
Il periodo di congedo non viene computato nell’anzianità di servizio, ma risulta riscattabile ai fini pensionistici.
Al termine della fruizione, il lavoratore acquisisce un diritto di priorità nell’accesso alle modalità di lavoro agile (smart working), ove compatibile con le mansioni svolte, al fine di facilitarne il graduale rientro in servizio.






